• Home 
  • Fisco 

CARTELLE FISCALI, MODIFICA ALLA RATEIZZAZIONE

Il Dl Aiuti, convertito in legge, ha alzato a 120 mila euro la soglia per ottenere, con una semplice domanda, la possibilità di pagare in 72 rate. Modificata anche la decadenza

martedì 19 luglio 2022
CARTELLE FISCALI, MODIFICA ALLA RATEIZZAZIONE CARTELLE FISCALI, MODIFICA ALLA RATEIZZAZIONE

Al via le novità in materia di riscossione introdotte dalla legge di conversione del Decreto Aiuti (DL n. 50/2022 convertito in Legge n. 91/2022). Il provvedimento, infatti, introduce una serie di modifiche strutturali alla disciplina delle rateizzazioni delle cartelle e degli avvisi che riguardano, oltre alla soglia più alta di debito per le richieste semplificate, anche margini più ampi per evitare la decadenza. Il decreto ha inoltre reso definitiva la possibilità di compensare i crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione con i debiti iscritti a ruolo.

Vediamo nel dettaglio le principali novità, così come illustrate in un comunicato stampa dell’agenzia.

SOGLIA PIÙ ALTA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE. Il Decreto Aiuti, modificando la norma di riferimento che regola l’istituto della rateizzazione delle cartelle di pagamento: ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate dal 16 luglio 2022, viene elevata da 60 a 120 mila euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere, in modo automatico e con una domanda semplice, una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dover documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà.

Il provvedimento ha previsto anche che la nuova soglia di debito (120 mila euro) per poter richiedere la dilazione fino a 72 rate senza allegare alcuna documentazione, sia riferita a ogni singola istanza di rateizzazione.

PER LE NUOVE RICHIESTE DECADENZA DOPO 8 RATE NON PAGATE. Novità anche per i termini di decadenza. La Legge n. 91/2022 ha disposto che, per le richieste di rateizzazione presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza dai piani di rateizzazione accordati viene determinata a seguito del mancato pagamento di 8 rate, anche non consecutive, invece delle 5 precedentemente previste. In caso di decadenza, il debito non potrà essere nuovamente dilazionato. La decadenza dalla rateizzazione di uno o più carichi non preclude, tuttavia, la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento per altre cartelle/avvisi diversi da quelli per i quali è intervenuta la decadenza.

Va ricordato che, per effetto delle varie disposizioni normative intervenute durante il periodo di sospensione dell’attività di riscossione dovuta all’emergenza sanitaria, sono tuttora vigenti termini di decadenza differenti in base alla data in cui è stata presentata la richiesta di rateizzazione. In dettaglio, per i piani di dilazione in corso all’8 marzo 2020 (inizio del periodo di sospensione delle attività di riscossione conseguente all’emergenza Covid-19), è stato esteso a 18 il numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza dal beneficio (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della così detta “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020). Per le rateizzazioni concesse dopo l’8 marzo 2020 e relative a istanze presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate, mentre per le rateizzazioni richieste a partire dal 1° gennaio 2022 fino al 15 luglio 2022 la decadenza si verifica dopo il mancato pagamento di 5 rate.

A REGIME LA COMPENSAZIONE CREDITI PA/CARTELLE. La Legge n. 91/2022 rende inoltre definitiva la possibilità di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, senza più la necessità di rinnovo annuale della misura. Inoltre il provvedimento estende la possibilità di compensazione anche ai crediti derivanti da prestazioni professionali. Queste disposizioni si applicano ai carichi affidati all’agente di riscossione dopo il 30 settembre 2013 ed entro il secondo anno antecedente a quello in cui è richiesta la compensazione.  

Maggior informazioni contattando l’Ufficio Fiscale di Confcommercio Vicenza, tel. 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE