Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) è una delle principali novità della legge delega di riforma fiscale (Legge 9 agosto 2023, n. 111) e punta a razionalizzare gli obblighi dichiarativi e favorire l’adempimento spontaneo dei contribuenti di minori dimensioni.
In particolare, l’istituto è rivolto ai contribuenti con partita IVA che potenzialmente sono soggetti ad ISA (volume affari inferiore a euro 5.165.469).
Nella sostanza, il concordato preventivo biennale (CPB) consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate per la definizione biennale:
Per il solo periodo di imposta 2024, nei confronti dei contribuenti esercenti attività d'impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario, l'applicazione del concordato preventivo è limitata, in via sperimentale, a una sola annualità.
COME SI ACCEDE AL CPB
Per accedere al concordato preventivo, l’Agenzia delle Entrate, entro il 1° aprile di ciascun anno, mette a disposizione dei contribuenti o dei loro intermediari, anche mediante l’utilizzo delle reti telematiche, appositi programmi informatici per l’acquisizione dei dati necessari per l’elaborazione della proposta. Per il 2024 e il 2025, i predetti programmi informatici sono resi disponibili rispettivamente entro il 15 giugno 2024 ed entro il 15 aprile 2025.
COME E QUANDO VIENE ELABORATA LA PROPOSTA DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE
La norma prevede che la proposta di concordato sia elaborata, in coerenza con i dati dichiarati dal contribuente e comunque nel rispetto della sua capacità contributiva, valorizzando le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria, limitando, dunque, l’introduzione di nuovi oneri dichiarativi per il contribuente. La predetta metodologia di elaborazione, predisposta con riferimento a specifiche attività economiche, tiene conto degli andamenti economici e dei mercati, delle redditività individuali e settoriali desumibili dagli indici sintetici di affidabilità fiscale e delle risultanze della loro applicazione, nonché degli specifici limiti imposti dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.
L’Agenzia delle Entrate elabora e comunica la proposta entro il quinto giorno precedente al termine per aderirvi.
Il termine entro il quale il contribuente può aderire alla proposta di concordato è quello previsto dall’articolo 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 2001 n. 435 ovvero il termine per il versamento a saldo delle dichiarazioni dei redditi e Irap.
Per il primo anno di applicazione del CPB i termini sono stati modificati per adeguarli all’adesione del concordato preventivo. Tra le modifiche introdotte, lo spostamento dal 30 settembre al 15 ottobre per i soggetti Irpef (persone fisiche, società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice).
CONCORDATO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE
La norma disciplina il concordato preventivo con specifico riferimento ai soggetti Isa. Possono a questo proposito accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta:
Non possono, viceversa, accedere alla proposta di concordato preventivo biennale i contribuenti per i quali sussiste anche solo una delle seguenti cause di esclusione:
a) mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in relazione ad almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato, in presenza dell’obbligo ad effettuare tale adempimento;
b) condanna per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dall’articolo 2621 del codice civile, nonché dagli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 del codice penale, commessi negli ultimi 3 periodi d’imposta antecedenti a quelli di applicazione del concordato. Alla pronuncia di condanna è equiparata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Effetti dell’accettazione della proposta
L’accettazione della proposta di CPB impegna il contribuente a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e dell’Irap relativi ai periodi d’imposta oggetto di concordato. L’Agenzia delle Entrate provvede al controllo automatizzato delle somme non versate, ferma restando l’applicazione delle disposizioni relative al ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472).
Viene disposto che nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti mantengono tutti gli adempimenti fiscali ordinariamente previsti.
Essi sono, pertanto, tenuti:
A conclusione del biennio oggetto di concordato, permanendo i requisiti di adesione e in assenza di cause di esclusione precedentemente illustrati, l’Agenzia formula una nuova proposta per il biennio successivo.
L’adesione al concordato non produce effetti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, la cui applicazione avviene secondo le regole ordinarie.
Rilevanza delle basi imponibili concordate
Gli eventuali maggiori o minori redditi effettivi, o maggiori o minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano ai fini della determinazione delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo se di importo superiore a quello concordato.
Viene inoltre previsto che, in presenza di circostanze eccezionali, individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, che determinano minori redditi effettivi o minori valori della produzione netta effettivi, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato, quest’ultimo cessa di produrre effetti a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si realizza.
Determinazione degli acconti
L’acconto delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive relativo ai periodi d’imposta oggetto del concordato è calcolato sulla base dei redditi e del valore della produzione netta concordati.
Decadenza del concordato
Il concordato cessa di produrre effetto per entrambi i suoi periodi di imposta:
a) a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, dell’esistenza di attività non dichiarate o l’inesistenza o l’indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità;
b) a seguito di modifica o integrazione della dichiarazione dei redditi, se i dati e le informazioni dichiarate dal contribuente, determinano una quantificazione diversa dei redditi o del valore della produzione netta rispetto a quelli in base ai quali è avvenuta l’accettazione della proposta di concordato;
c) sono indicati, nella dichiarazione dei redditi, dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato;
d) se ricorre una causa di esclusione o vengono meno i requisiti del concordato;
d) se è omesso il versamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati da parte dell’Agenzia.
CONCORDATO PER I SOGGETTI CHE ADERISCONO AL REGIME FORFETARIO
Per i soggetti aderenti al regime forfetario e solo per il 2024, l’istituto del Concordato Preventivo Biennale è limitato ad una sola annualità. Non possono però accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che:
Per tutti gli altri aspetti, le regole del CPB rimangono sostanzialmente le stesse rispetto agli Isa, ovvero l’accettazione da parte del contribuente della proposta di CPB, lo obbliga a dichiarare gli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta oggetto di concordato. Nei periodi d’imposta oggetto di concordato, i contribuenti sono tenuti agli obblighi previsti per i soggetti che aderiscono al regime forfetario. L’adesione al concordato non produce effetti a fini Iva, secondo e regole per i soggetti forfettari. Gli eventuali maggiori o minori redditi ordinariamente determinati, rispetto a quelli oggetto del concordato, non rilevano, ai fini della determinazione delle imposte sui redditi nonché dei contributi previdenziali obbligatori.
Viene altresì, anche in questo caso, specificato che il concordato cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali - individuate con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze - che generano minori redditi ordinariamente determinati, eccedenti la misura del 50% rispetto a quelli oggetto del concordato. Il concordato cessa a partire dal periodo di imposta in cui tale differenza si verifica.
Determinazione degli acconti
L’acconto dell’imposta sostitutiva relativa al periodo d’imposta oggetto del concordato (2024) è calcolato in base al reddito concordato. Nel caso in cui l’acconto sia dovuto in 2 rate, la seconda rata va calcolata come differenza tra l’acconto complessivamente dovuto in base al reddito concordato e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Di fatto, si rende necessario calcolare inizialmente l’acconto 2024 (prima rata) con le regole ordinarie (reddito 2023) e successivamente determinare la seconda rata 2024 con riferimento al reddito concordato.
Decadenza del concordato
Le regole sono le stesse viste per i soggetti Isa.
ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO
Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti non possono essere effettuati salvo che in esito all’attività istruttoria dell’Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza. È inoltre, previsto che l'Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza programmino l’impiego di maggiore capacità operativa per intensificare l’attività di controllo nei confronti dei soggetti che non aderiscono concordato preventivo biennale o ne decadono.
Per maggiori informazioni sul Concordato Preventivo Biennale è a disposizione l’Ufficio Fiscale di Confcommercio Vicenza (tel. 0444 964300).
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