Con la Circolare n. 20, del 10 luglio 2020, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo in merito ai crediti d’imposta, introdotti dal decreto "Rilancio", per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120) e per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125).
Di seguito, si riportano in sintesi i principali chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate.
1. Il credito di imposta per l'ADEGUAMENTO DEGLI AMBIENTI DI LAVORO (art. 120)
La Circolare ricorda, innanzitutto, che il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.
La Circolare precisa che, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell'ambito soggettivo:
• i soggetti in regime forfetario;
• i soggetti in regime di vantaggio;
• gli imprenditori e le imprese agricole.
I soggetti appena menzionati devono svolgere effettivamente una delle attività indicate nella seguente tabella:
codice ATECO 2007 | Denominazione |
551000 | Alberghi |
552010 | Villaggi turistici |
552020 | Ostelli della gioventù |
552030 | Rifugi di montagna |
552040 | Colonie marine e montane |
552051 | Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence |
552052 | Attività di alloggio connesse alle aziende agricole |
553000 | Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte |
559010 | Gestione di vagoni letto |
559020 | Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero |
561011 | Ristorazione con somministrazione |
561012 | Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole |
561020 | Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto |
561030 | Gelaterie e pasticcerie |
561041 | Gelaterie e pasticcerie ambulanti |
561042 | Ristorazione ambulante |
561050 | Ristorazione su treni e navi |
562100 | Catering per eventi, banqueting |
562910 | Mense |
562920 | Catering continuativo su base contrattuale |
563000 | Bar e altri esercizi simili senza cucina |
591400 | Attività di proiezione cinematografica |
791100 | Attività delle agenzie di viaggio |
799011 | Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d'intrattenimento |
799019 | Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio NCA |
799020 | Attività di guide e degli accompagnatori turistici |
823000 | Organizzazione di convegni e fiere |
900101 | Attività nel campo della recitazione |
900109 | Altre rappresentazioni artistiche |
900201 | Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli |
900202 | Attività nel campo della regia |
900209 | Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche |
900400 | Gestione dei teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche |
910100 | Attività di biblioteche e archivi |
910200 | Attività di musei |
910300 | Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili |
910400 | Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali |
932100 | Parchi di divertimento e parchi tematici |
932920 | Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali |
960420 | Stabilimenti termali |
Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, secondo l'Agenzia delle Entrate, il legislatore ha inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall'articolo 55 del TUIR.
Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell'ipotesi in cui non svolgano una delle attività, individuate nel sopra indicato elenco, aperte al pubblico.
Le spese in relazione alle quali spetta il credito d'imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise nei seguenti due gruppi:
1) interventi agevolabili: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:
• quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
• gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.
2) investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell'agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.
Modalità e termini di utilizzo. L'ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all'importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.
Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'Agenzia delle Entrate ritiene che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto "Rilancio").
Opzioni di utilizzo del credito d'imposta. Il credito d’imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 120, comma 2, con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del decreto Rilancio):
• esclusivamente in compensazione o, in alternativa
• entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
In proposito, viene precisato che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24 (il cui codice tributo sarà istituito con un’apposita risoluzione), sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
2. Il credito d'imposta per la SANIFICAZIONE E L'ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE (articolo 125)
Con il documento di prassi in esame viene ricordato che l'articolo 125 del decreto "Rilancio", al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
L’articolo in commento, ricorda l’Agenzia, sostituisce il credito d’imposta già previsto dall'articolo 64 del decreto “Cura Italia”, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, e dall'articolo 30 del decreto “Liquidità”, per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.
In particolare, viene ricordato che l’articolo 125 del decreto “Rilancio” estende la platea dei soggetti beneficiari (agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), estende le spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione), e, infine, aumenta la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).
L'ammontare cui parametrare il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell'anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari.
Tale credito d'imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020.
L'Agenzia delle Entrate puntualizza che il predetto limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all'importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.
Ne deriva che il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.
Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l'agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).
Il credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione (in base al combinato disposto del comma 3 dell'articolo 125 con l'articolo 122, comma 2, lettera d), del decreto Rilancio), è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:
• in compensazione;
• nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
• entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.
Con recente Provvedimento, prot. n. 259854/2020, l’Agenzia delle Entrate ha definito il modello (e le relative istruzioni) da utilizzare per fruire dei crediti d’imposta spettanti per:
• l’adeguamento degli ambienti di lavoro. Il modello può essere inviato dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021. Se inviato dopo il 31 dicembre 2020, sono indicate esclusivamente le spese ammissibili sostenute nel 2020;
• la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale. Il modello può essere inviato dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020.
Il Provvedimento individua inoltre le modalità con le quali i beneficiari dei crediti d’imposta comunicano all’Agenzia delle Entrate l’opzione per la cessione dei crediti, in luogo dell’utilizzo diretto, ai sensi dell’articolo 122, D.L. n. 34/2020.
Gli uffici fiscali Confcommercio Vicenza sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento (ascom@ascom.vi.it).
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