L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le imprese e le società di costruzione e locazione beneficiano delle detrazioni per interventi di riqualificazione energetica (cosiddetto “eco-bonus”) e per interventi antisismici (cosiddetto “sisma-bonus”), a prescindere dalla qualificazione degli immobili come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”. Si tratta di un cambio di rotta, rispetto al precedentemente orientamento.
Con la Risoluzione n. 34/E del 25 giugno 2020, l’Amministrazione finanziaria, di fatto, ha superato l’interpretazione data dodici anni fa e si è allineata al prevalente indirizzo della Corte di Cassazione, in coerenza con la finalità della norma di tutela delle persone prima ancora che del patrimonio.
Al riguardo, si ricorda, con riferimento all'"eco-bonus” che l’Agenzia delle Entrate aveva prima escluso dall’applicabilità dell’agevolazione le società di costruzione e ristrutturazione edilizia che abbiano eseguito interventi di riqualificazione energetica su immobili merce, e poi negato il riconoscimento del beneficio anche per gli interventi realizzati da società esercenti attività di pura locazione su immobili destinati alla locazione abitativa.
Tale interpretazione era motivata dal fatto che la norma avrebbe voluto “promuovere il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici esistenti attraverso un beneficio che un’interpretazione sistematica consente di riferire esclusivamente agli utilizzatori degli immobili oggetto degli interventi e non anche ai soggetti che ne fanno commercio”, in conformità allo “scopo perseguito dalla legge che è quello di favorire esclusivamente i soggetti che utilizzano i beni”.
Recentemente, però, è intervenuta la Corte di Cassazione con una serie di sentenze di parere diverso, affermando che la ratio della legge consiste nella volontà di incentivare gli interventi di miglioramento energetico dell’intero patrimonio immobiliare nazionale, in funzione della tutela dell’interesse pubblico a un generalizzato risparmio energetico.
Tale interpretazione non si pone in contrasto con le norme di riferimento, in quanto le stesse non pongono alcuna limitazione, né di tipo oggettivo (con riferimento alle categorie catastali degli immobili), né di tipo soggettivo (riconoscendo il “bonus” alle persone fisiche, non titolari di reddito d’impresa, e ai titolari di reddito d’impresa, incluse le società) alla generalizzata operatività della detrazione d’imposta.
Aderendo a questi principi, l’Agenzia delle Entrate si allinea dunque all'interpretazione data dalla Suprema Corte e - per ragioni di coerenza sistematica - li estende al “sisma-bonus” (ex articolo 16, comma 1-bis e seguenti, del D.L. n. 63 del 2013). L’Amministrazione finanziaria osserva, infatti, che le condizioni per accedere ai due benefici sono sostanzialmente le stesse.
I due regimi, in particolare, possono essere accomunati sotto il profilo della agevolabilità degli interventi eseguiti da titolari di reddito di impresa su immobili posseduti o detenuti, a prescindere dalla loro destinazione, tenuto conto delle finalità di interesse pubblico al risparmio energetico e anche alla messa in sicurezza di tutti gli edifici.
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