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IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO, COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO

Particolare attenzione va prestata dalle aziende che vendono prodotti al dettaglio a consumatori finali "stranieri" tramite canale telematico

martedì 22 giugno 2021
IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO, COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO IVA NEL COMMERCIO ELETTRONICO, COSA CAMBIA DAL 1° LUGLIO

Per chi ha partecipato ad alcuni webinar organizzati da Confcommercio Vicenza, con Aice (Associazione Italiana Commercio estero), non è una novità. Ma per chi vuole saperne di più è importante evidenziare che a partire dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore le nuove regole in tema di IVA e commercio elettronico transfrontaliero per le operazioni tra impresa e consumatore (B2C).

Pur rimanendo inalterata la regola generale, in base alla quale le operazioni di commercio elettronico indiretto nei rapporti B2C sono territorialmente rilevanti ai fini IVA nei paesi di destinazione dei beni, è il caso di sottolineare alcuni aspetti. In particolare, che:

  1. fino alla soglia annua di 10.000 euro, quale valore al netto dell’imposta, l’IVA si applicherà nel Paese UE dove è stabilito il cedente soggetto passivo d’imposta;
  2. superata la soglia annua di 10.000 euro nel corso di un anno civile, si applicherà l’ordinario criterio impositivo basato sul luogo di destino dei beni.

Sempre a decorrere dal 1° luglio 2021, al superamento del limite monetario dei 10.000 euro, i cedenti soggetti passivi d’imposta, potranno optare per la registrazione al OSS (One Stop Shop), quale alternativa all’identificazione, nei singoli Paesi UE in cui sono eseguite le vendite e adottando le regole di fatturazione del proprio Stato membro.

In pratica, nel caso in cui gli operatori commerciali effettuino cessioni complessive di commercio elettronico transfrontaliero per importi superiori a 10.000 euro all’anno, dovranno necessariamente valutare se:

  • identificarsi in ciascun paese UE,

oppure in alternativa

  • assolvere ai versamenti IVA sulle vendite a distanza mediante “Dichiarazione Iva OSS”, da inviare trimestralmente all’Agenzia delle Entrate.

È utile ricordare che per le cessioni B2C rientranti nelle vendite a distanza non vi è l’obbligo di emissione di fattura, a meno che non venga richiesta dal consumatore finale. L’art. 2, comma 1, lett. oo), del D.P.R. 21 dicembre 1996, n. 696, non prevede, infatti, l’obbligo di certificazione dei corrispettivi (documento commerciale ovvero fattura, a meno che la stessa non sia richiesta dal cliente).
Resta comunque fermo l’obbligo di tenuta del registro dei corrispettivi di cui all’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972.

Nuovi adempimenti sono previsti anche per i soggetti passivi intermediari che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettronica, le vendite a distanza di beni importati all’interno dell’Unione Europea. Il legislatore nazionale, con l’articolo 13 D.L. 34/2019, ha introdotto nuovi obblighi di comunicazione. Tali obblighi consistono nella trasmissione telematica di un apposito modello da inviare entro la fine del mese successivo al ciascun trimestre.

L’Ufficio Fiscale di Confcommercio Vicenza è a disposizione per eventuali chiarimenti (0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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