• Home 
  • Fisco 

POS: DA LUGLIO LA TAX CREDIT. NULLA CAMBIA SULLE SANZIONI

Agevolazione del 30% sulle commissioni dei pagamenti elettronici. La norma che prevede l'obbligo di accettare la moneta elettronica non stabilisce sanzioni

martedì 23 giugno 2020
POS: CREDITO D’IMPOSTA  DALL'1 LUGLIO E NESSUNA SA POS: CREDITO D’IMPOSTA DALL'1 LUGLIO E NESSUNA SA

Dall'1 luglio è operativo per gli esercenti e per i lavoratori autonomi il credito d’imposta sulle commissioni pagate per l’utilizzo di sistemi di pagamento elettronici tracciabili (art. 22 del decreto legge 124/2019). Come già preannunciato alcuni giorni fa in un nostro articolo, scatta mercoledì prossimo l’agevolazione  nella misura del 30% sulle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori  mediante carte di credito, di debito (POS) o prepagate o mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Le commissioni devono essere riferite a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali a partire, appunto, dal 1° luglio 2020.

Nulla cambia, invece, sul fronte dell'obbligo di dotarsi del Pos e in ogni caso di accettare i pagamenti con moneta elettronica: la norma lo prevede ma non sono allo stesso tempo applicabili sanzioni in caso il Pos non sia utilizzato, ciò perchè il legislatore stesso ha accolto le osservazioni di Confcommercio che chiedeva una forte azione di taglio dei costi dei pagamenti elettronici prima di di qualsiasi azione in tal senso.

Altre due "novità" che dovevano scattare l'1 luglio 2020 sono poi state rinviate nei vari provvedimenti adottati per l'emergenza Covid-19: slittano all'1 gennaio 2021 l'avvio della lotteria degli scontrini e  la scadenza del periodo transitorio per dotarsi del registratore telematico e di emettere gli scontrini elettonici (con le relative sanzioni in caso di mancato adeguamento).

Tornando al credito d’imposta sui pagamenti elettronici, lo stesso è riconosciuto a condizione che gli esercenti, nel corso dell’anno d’imposta precedente a quello di riferimento, abbiano conseguito ricavi e compensi per un importo non superiore a 400.000 euro.

L’agevolazione in parola sarà utilizzabile solo in compensazione a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa. Nel dichiarativo 2021, periodo d’imposta 2020, sarà previsto un apposito codice “credito d’imposta” per indicare l’entità del credito spettante.

La Banca d’Italia, con il provvedimento del 29 aprile 2020 ha definito le modalità e i criteri per la comunicazione dei dati delle commissioni applicate, registrate a decorrere dal 1° luglio 2020, su cui calcolare il credito d’imposta spettante all’esercente.
I soggetti destinatari dell’obbligo di comunicazione sono i prestatori di servizi di pagamento che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni.

In base al provvedimento i soggetti convenzionatori (Banche, altri prestatori di servizi a pagamento per l’accettazione di strumenti di pagamento pressi punti vendita, sia fisici che on-line) devono trasmettere (entro il 20° giorno del mese successivo al periodo di riferimento) per via telematica agli esercenti le seguenti informazioni:

  1. elenco delle operazioni di pagamento effettuate;
  2. numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate;
  3. numero e valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  4. prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel mese di addebito che illustri:
  • l’ammontare delle commissioni totali effettuate sia dai consumatori finali, che da altri soggetti;
  • l’ammontare delle commissioni addebitate sul transato per le operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.


Gli uffici Confcommercio Vicenza restano a disposizione per approfondimenti.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE