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RIAMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE QUATER”: COME FUNZIONA

È possibile presentare domanda fino al 30 aprile, così da bloccare eventuali azioni esecutive e ottenere una nuova rateazione dei debiti

mercoledì 12 marzo 2025
RIAMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE QUATER”: COME FUNZIONA RIAMISSIONE ALLA “ROTTAMAZIONE QUATER”: COME FUNZIONA

Per chi ha aderito alla "Rottamazione-Quater" ma è decaduto entro il 31 dicembre 2024 c’è una nuova possibilità di ottenere il beneficio. La recente conversione in legge del cosiddetto "Decreto Milleproroghe" ha infatti riaperto i termini e questo rappresenta un’opportunità importante per tutti quei contribuenti in difficoltà con il piano di pagamento, perché la nuova domanda permette di bloccare eventuali azioni esecutive e ottenere una nuova rateazione dei debiti.

Rientrano nella possibilità di riammissione solo i debiti - già oggetto di un piano di pagamento della “Rottamazione-quater” - per i quali:

  • non sono state versate una o più rate del piano di pagamento agevolato, in scadenza fino al 31 dicembre 2024;
  • per almeno una rata del piano di pagamento agevolato in scadenza fino al 31 dicembre 2024 il versamento è stato effettuato in ritardo rispetto al previsto termine (ossia dopo i 5 giorni di tolleranza) o per un importo inferiore a quello dovuto.

Come si aderisce alla riammissione
Per aderire alla riammissione i contribuenti devono presentare apposita domanda entro il 30 aprile 2025 (la procedura è già disponibile nel sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione).
Nella domanda il contribuente dovrà indicare, oltre ai debiti, per i quali ricorrono le condizioni della riammissione, anche le modalità con le quali effettuerà il pagamento di quanto dovuto a titolo di Definizione agevolata.
In particolare, in base a quanto previsto dalla legge, il pagamento potrà essere in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2025, oppure fino a un numero massimo di dieci rate consecutive, di pari importo, con scadenza, rispettivamente, le prime due, il 31 luglio e il 30 novembre 2025 e le successive, il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

Cosa succede dopo la presentazione della domanda
Dopo aver presentato la domanda, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai richiedenti, entro il 30 giugno 2025, una Comunicazione con l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della Definizione agevolata, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse.

Alle somme da corrispondere a titolo di Definizione agevolata saranno, altresì, dovuti gli interessi al tasso del 2% annuo a decorrere dal 1° novembre 2023

I benefici della presentazione della domanda
Con la presentazione della domanda di riammissione, i contribuenti ottengono immediati vantaggi. Vediamo quali.

Sono sospesi

  • i termini di prescrizione / decadenza;
  • fino alla scadenza della prima / unica rata di quanto dovuto per la definizione, gli obblighi di pagamento connessi a precedenti dilazioni in essere alla data di presentazione.

L’Agente della riscossione non può:

  • avviare nuove azioni esecutive o proseguire le procedure esecutive precedentemente avviate, sempreché non abbia avuto luogo il primo incanto con esito positivo;
  • iscrivere nuovi fermi amministrativi / ipoteche.

Inoltre, il debitore non è considerato inadempiente ai fini dell’erogazione dei rimborsi d’imposta / pagamenti di crediti vantati nei confronti della P.A.

In caso di definizione agevolata dei debiti contributivi, il DURC è rilasciato, ai sensi dell’art. 54, DL n. 50/2017, a seguito della presentazione da parte del debitore della dichiarazione di avvalersi della definizione.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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