Il quadro normativo del Concordato Preventivo Biennale (CPB) si arricchisce di ulteriori tasselli. Il 13 marzo 2025, il Consiglio dei Ministri ha approvato un decreto correttivo che interviene su più fronti del sistema tributario, apportando modifiche sostanziali anche al CPB, la misura cardine della riforma fiscale destinata ai titolari di partita IVA in regime ordinario.
La prima, rilevante novità consiste nella proroga del termine di adesione al CPB 2025-2026 dal 31 luglio al 30 settembre 2025, offrendo ai contribuenti più tempo per valutare la proposta elaborata dall’Agenzia delle Entrate. Contestualmente, il decreto esclude in via definitiva i contribuenti in regime forfetario, che dal 2025 non potranno più accedere al concordato, nemmeno in presenza di requisiti pregressi.
Flat tax incrementale: introdotto il tetto di 85.000 euro
Il decreto introduce modifiche all’art. 20-bis del D.Lgs. n. 13/2024, riformulando la “flat tax incrementale” rivolta ai soggetti che aderiscono al Concordato per il periodo 2025-2026: l’imposta sostitutiva al 10%, 12% o 15% (a seconda del punteggio ISA) si applica solo alla quota di reddito incrementale fino a 85.000 euro. Sull’eccedenza, si applicano le aliquote ordinarie: 43% per i soggetti IRPEF, 24% per quelli IRES.
Nuove cause di cessazione ed esclusione dal CPB
Una delle principali novità del decreto riguarda i casi di cessazione ed esclusione. Viene infatti trattato il caso dei conferimenti e stabilito che solo i conferimenti di azienda o di rami d’azienda comportano la cessazione dal concordato. Sono invece escluse da tale effetto operazioni di conferimento di beni o partecipazioni, salvo ulteriori precisazioni normative.
Vengono poi prese in considerazione le associazioni professionali e società tra professionisti: per accedere al CPB, secondo quanto stabilito dal Decreto, è necessario che tutti i membri aderiscano alla proposta, pena l’esclusione dell’intera struttura. Inoltre, la cessazione del CPB da parte di un socio o associato comporta automaticamente la cessazione per la società o associazione e viceversa.
Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulle cause di decadenza
A proposito di decadenza del CPB, alcuni chiarimenti sono stati forniti recentemente dall’Agenzia delle Entrate. In particolare sono state specificate alcune fattispecie che comportano la decadenza dal concordato e altre, invece, che non fanno perdere i benefici. Vediamo da vicino alcuni casi.
Decesso titolare/donazione d'azienda. La donazione d'azienda da parte di un imprenditore individuale che ha aderito al CPB va considerata cessazione dell'attività e quindi riconducibile alla causa di cessazione del concordato. Anche il decesso dell'imprenditore è riconducibile all'ipotesi di cessazione dell'attività e quindi rappresenta una causa di cessazione del concordato.
Conferimento di partecipazioni. Il conferimento di partecipazioni / crediti tra 2 srl che hanno aderito al CPB determina la cessazione del concordato per entrambe le società poiché l'art. 21, comma 1, lett. b-ter), D.Lgs. n. 13/2024 prevede la cessazione del concordato in caso di operazioni di fusione, scissione, conferimento, senza distinguere tra impresa conferente / conferitaria. Va detto che anche l'aumento di capitale tramite conferimento in denaro comporta la cessazione del concordato.
Infedele dichiarazione. In caso di verifica da cui emerge una infedele dichiarazione (del 2023) per effetto di ricavi non dichiarati inferiori al 30%, che, se inseriti nel mod. ISA, avrebbero determinato una proposta di concordato superiore al 30% rispetto a quanto "accettato", il CPB cessa di produrre effetti (per entrambi i periodi d'imposta).
Effetti dichiarazione integrativa. La presentazione di una dichiarazione integrativa relativa al 2023 (dopo il 31.10 / 12.12.2024) richiede il ricalcolo della proposta ai soli fini della verifica delle cause di decadenza. In altre parole, gli errori a favore / sfavore del contribuente non rilevano ai fini della quantificazione della proposta, che resta "ancorata" ai dati della dichiarazione originaria (presentata nei termini). Tali variazioni si ripercuotono ai fini della verifica della predetta causa di decadenza.
Nella sostanza, l'Agenzia delle Entrate precisa che affinché le integrazioni o le modifiche delle dichiarazioni dei redditi, ovvero l’indicazione di dati non corrispondenti a quelli comunicati ai fini della definizione della proposta di CPB, siano rilevanti per determinare la decadenza dallo stesso CPB, è necessario che gli stessi determinino un minor reddito o valore netto della produzione oggetto del concordato per un importo superiore al 30 per cento.
Va detto poi che la presentazione di una dichiarazione integrativa (relativa al 2023), anche dopo il termine per l'adesione (31.10 / 12.12.2024), che modifica dati che non influiscono sul reddito d'impresa / lavoro autonomo utilizzato per la proposta, o che modifica redditi di tipo diverso (ad esempio, redditi diversi / fondiari), non rileva ai fini dell'adesione al CPB e, pertanto, non configura una causa di decadenza del concordato.
Accertamento 2023. Un avviso di accertamento relativo al 2023, emesso nei confronti di un'impresa che ha aderito al CPB 2024-2025, può causare la decadenza del concordato, qualora siano accertati ricavi / compensi non dichiarati o l’inesistenza / indeducibilità di costi / spese, per un importo superiore al 30%, ovvero risultano altre violazioni di non lieve entità.
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