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STOP AL MONOUSO: AL VIA IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI

Il ministero dell’Ambiente approva il Decreto che prevede un credito d’imposta del 20% sui prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile o compostabile

giovedì 18 aprile 2024
STOP AL MONOUSO: AL VIA IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI STOP AL MONOUSO: AL VIA IL CONTRIBUTO PER L’ACQUISTO DI PRODOTTI ALTERNATIVI

Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha stabilito criteri e modalità di applicazione di un contributo alle imprese per l’acquisto e l’utilizzo di prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile.

Il contributo ha l’obiettivo di promuovere la diffusione di prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, assegnando criteri di priorità ai prodotti destinati a entrare in contatto con alimenti.

Vediamo di seguito i principali contenuti del Decreto, ricordando che lo Sportello Bandi e Contributi dell’Associazione rimane a disposizione per chiarimenti e per l’eventuale predisposizione della domanda

SOGGETTI AMMISSIBILI
Imprese che alla data di presentazione della domanda, risultino, tra le altre, attive, regolarmente costituite e iscritte al Registro delle imprese. L’agevolazione è preclusa alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive o oggetto di cause di divieto, decadenza o sospensione.

SPESE AMMISSIBILI
Le spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute nel corso delle annualità 2022, 2023 e 2024 (e comunque dopo il 14 gennaio 2022) e riguardano l’acquisto di prodotti riutilizzabili o realizzati in materiale biodegradabile e/o compostabile (certificato secondo la normativa UNI EN 13432:2002).

In via prioritaria, i prodotti interessati sono quelli delle seguenti tipologie:

1) tazze o bicchieri per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi;
2) contenitori per alimenti, ossia recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  • destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  • generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  • pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato; ad eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti.

In via subordinata (nell’ipotesi di risorse residuali ancora disponibili dopo il soddisfacimento della copertura delle spese riferibili al primo punto), sono agevolate le spese relative all’acquisto di:

1) bastoncini cotonati, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE del Consiglio o della direttiva 93/42/CEE del Consiglio;
2) posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
3) piatti;
4) cannucce, tranne quando rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 90/385/CEE o della direttiva 93/42/CEE;
5) agitatori per bevande;
6) aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
7) contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:

  • sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
  • sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
  • sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;

8) contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
9) tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi

Il sostenimento delle spese oggetto di contributo deve risultare da un’apposita attestazione, resa dal presidente del collegio sindacale ovvero da un revisore legale iscritto nel registro dei revisori legali, o da un professionista iscritto nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o nell’albo dei periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale.

MODALITÀ DOMANDA
L’istanza per accedere al contributo andrà presentata tramite la procedura informatica che sarà resa accessibile dal sito del Ministero (https://www.mase.gov.it/). Quando verranno comunicati  i termini e le modalità di presentazione delle domande, ne verrà data notizia anche nei nostri siti.

CONTRIBUTO
Il contributo, sotto forma di credito d’imposta (utilizzabile esclusivamente in compensazione) è concesso, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nella misura del 20 per cento delle spese sostenute e documentate, fino all’importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun beneficiario. Nell’ipotesi in cui le agevolazioni complessivamente richieste eccedano i limiti, l’importo del credito d’imposta concedibile a ciascun beneficiario è proporzionalmente ridotto.

Normativa di riferimento: Decreto 4 marzo 2024 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica stabilisce, ai sensi dell’articolo 4, comma 7, del Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 196.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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