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CORSI OBBLIGATORI PER PREVENIRE LA LUDOPATIA: LA SCADENZA È IL 31 MAGGIO

Devono essere svolti da titolari e soci di esercizi che detengono new slot e VLT, ma anche da gestori delle sale scommesse e con una scadenza diversa, dal loro personale

martedì 25 febbraio 2025
AL VIA I CORSI OBBLIGATORI PER PREVENIRE LA LUDOPATIA AL VIA I CORSI OBBLIGATORI PER PREVENIRE LA LUDOPATIA

Il tempo stringe per effettuare i corsi obbligatori, organizzati dalla Regione Veneto, per prevenire il fenomeno della ludopatia, ovvero della dipendenza da gioco (ne avevamo parlato in un precedente articolo).

La scadenza per mettersi in regola con l'adempimento è, infatti, il 31 maggio.  

La formazione si svolge online su piattaforma dedicata e prevede la durata di 4 ore (2 ore e mezza individualmente attraverso la visione di brevi moduli FAD propedeutici con relativo questionario di apprendimento + 1 ora e mezza in piccoli gruppi in live streaming con un professionista socio-sanitario con più date e slot orari tra cui scegliere). Al termine del corso verrà rilasciato dalla Regione Veneto l'Attestato di Partecipazione valido ai fini dell’assolvimento dell’obbligo formativo.

Per ogni partecipante sono possibili 3 tentativi per superare ogni modulo e il corso ha 3 anni di validità.

Ma da dove deriva questo obbligo e chi deve rispettarlo? Andiamo con ordine. Cominciamo da quanto dice la Legge regionale 38/2019, che  ha previsto  programmi di formazione e aggiornamento, obbligatori ai fini dell’apertura e della prosecuzione dell’attività, per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco (di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, ossia le new slot e le VLT).

Sono pertanto compresi tutti i pubblici esercizi (ma ad esempio anche le tabaccherie) al cui interno si trovano questi apparecchi.

I destinatari del corso sono dunque:

A) gestori e personale operante nelle sale da gioco e nelle sale scommesse;
B) esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931, ossia le cosiddette new slot e le VLT (video lottery terminal).

Il primo anno la formazione sarà destinata ai titolari/soci o loro delegati di sala, di cui ai punti A e B. Gli anni successivi al personale operante nelle attività di cui alla lettera A.

I dipendenti delle attività che gestiscono apparecchi da gioco new slot e VLT (ad esempio bar) non sono soggetti all’obbligo formativo, ma la Regione Veneto ha evidenziato che potrebbe esserci l’opportunità di far comunque frequentare il corso in base alle dimensioni e al numero di apparecchi installati nell’esercizio. Nel caso, poi, il titolare o i soci non prestino lavoro all’interno dell’azienda, questi potranno indicare un dipendente delegato con funzioni gestionali operative: competerà a tale soggetto la registrazione e la frequenza del corso già in questa prima fase.

Le iscrizioni al corso vanno efffettuate al seguente link: https://entegestori.aulss3.veneto.it, accedendo con SPID e/o CIE.

Il costo d’iscrizione è pari a 102 euro a persona (esente IVA).

Come si diceva, l'obbligo formativo deve essere assolto entro il 31 maggio 2025, mentre per i dipendenti delle sale gioco/scommesse tale obbligo va assolto dall’1 giugno 2025 al 31 maggio 2027.

In caso di violazione dell’obbligo di formazione, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a 1.500 per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco e da euro 2.000 a 6.000 per i gestori e il personale operante nelle sale da gioco/scommesse. L’iter prevede inoltre una diffida ad assolvere all’obbligo formativo entro 60 giorni, periodo nel quale gli apparecchi da gioco dovranno rimanere spenti, e in caso di 3 violazioni in un biennio la rimozione degli apparecchi stessi, anche con pagamento delle sanzioni regolarmente assolto.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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