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PRESCRIZIONE BIENNALE DELLE BOLLETTE DELLA LUCE, ACQUA E GAS

Il cliente dovrà presentare il reclamo. Si mette così fine alla vicenda delle “maxibollette”

mercoledì 28 novembre 2018

La legge di bilancio 2018 (n. 205 del 27 Dicembre 2017, all'art.1, comma 4), ha introdotto una importante novità per i contratti di fornitura di elettricità, gas ed acqua: la prescrizione biennale del diritto al corrispettivo.

La norma va a mettere un po' di ordine alla situazione delle cosiddette “maxibollette”,  frutto della particolarità in cui l'azienda venditrice di commodity non ha rispettato la cadenza di fatturazione, ovvero emetta fatture di conguaglio per importi manifestamente elevati e riferite a molti anni di distanza.

Il testo di legge dispone che queste nuove norme sulla prescrizione ridotta si applichino alle fatture la cui scadenza è successiva al 1 marzo 2018, per il settore elettrico, al 1 gennaio 2019, per quello del gas ed al 1 gennaio 2020 per quello idrico.
In questi giorni anche l’Autorità per l'energia (ARERA) con una propria delibera, ha attuato la disposizione.

Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2019, qualora vi siano importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni, si potrà eccepire la prescrizione anche per le fatture per l'acquisto di gas.
La Delibera conferma l'applicazione della nuova disciplina anche nel caso delle utenze non domestiche.

Restano escluse le imprese che consumano più di 200.000 mc/anno e quelle imprese cosiddette "multi-sito" (es: imprese con filiali) in cui almeno un punto di prelievo (PDR) presenta consumi eccedenti i 200.000 mc/anno.

Il modulo per consentire al cliente di presentare il reclamo dovrà essere predisposto dal fornitore. Va precisato che il reclamo è fondamentale in quanto unico modo per non pagare gli importi non dovuti.

L'Autorità ha previsto che laddove vi sia un addebito diretto (domiciliazione bancaria o carta di credito) gli importi oggetto di conguaglio non siano conteggiati e quindi prelevati dall'utente.
Occorre evidenziare che, in talune fattispecie, il venditore potrà presumere che la responsabilità del conguaglio sia attribuibile al cliente finale (es: caso contatore non accessibile). In tal caso lo dovrà scrivere nella fattura e spetterà al cliente finale reclamare per eventuali contenziosi in merito all'accertamento delle responsabilità.


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