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VENDITA VINO SFUSO DOP E IGT: UN DECRETO CAMBIA LE REGOLE

Dal 1° agosto scorso sono in vigore alcune rilevanti modifiche che interessano anche gli esercenti che vendono vino sfuso al consumatore finale

martedì 16 ottobre 2012

Secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 14 giugno 2012, dal 1° agosto scorso sono in vigore alcune rilevanti modifiche nell’applicazione del piano dei controlli sui vini DOP (Denominazione di origine protetta) e IGT (Indicazione geografica tipica); le novità riguardano anche gli esercenti che vendono vino DOP e IGT sfuso al consumatore finale.
Si riassumono di seguito le novità normative.

VENDITA DIRETTA AL CONSUMATORE FINALE
Si considera vendita diretta la vendita di prodotto a DO (Denominazione di origine), in contenitori di proprietà dell’acquirente, prelevati allo stato sfuso.
Secondo la normativa vigente è ammessa la vendita diretta al consumatore finale esclusivamente di: vini a DOP certificati, se consentita dal disciplinare di produzione; di vini ad IGT rivendicati.
Le aziende interessate (il Ministero ha specificato che rientrano in questa categoria anche i dettaglianti rivenditori di vino DOP e IGT sfuso) devono comunicare mensilmente (entro il giorno 5 del mese successivo alle vendite) alla struttura di controllo i quantitativi di vini a DOP o IGT acquistati e quelli venduti direttamente al consumatore finale. Nel caso di vini a DOP la comunicazione deve riportare anche i riferimenti alle certificazioni di idoneità delle relative partite.
A carico dei venditori si applicano le disposizioni previste per la categoria vinificatori.

COMMERCIALIZZAZIONE ALL’ESTERO
Il Decreto Ministeriale prevede l’applicazione di un controllo anche ai prodotti vitivinicoli a DOP ed IGT commercializzati sfusi verso altri Stati membri dell’UE o paesi terzi importatori.
Gli esportatori devono trasmettere copia del documento di trasporto alla struttura di controllo entro il giorno lavorativo successivo alla data di effettuazione dell’operazione. In tal caso, a carico dei soggetti esportatori (l’azienda che vende), si applicano le disposizioni previste per la categoria vinificatori e/o intermediari.

IMBOTTIGLIAMENTO
Le aziende imbottigliatrici (compresi anche i dettaglianti che procedono al confezionamento in contenitori da 5, 10, 15 o più litri) dovranno comunicare alla struttura di controllo le informazioni relative alle operazioni di imbottigliamento non oltre sette giorni lavorativi dalla data di conclusione delle operazioni di imbottigliamento, e comunque almeno tre giorni lavorativi prima della data di trasferimento o di vendita dei prodotti imbottigliati.
Qualora ci sia la necessità operativa di vendere o trasferire il vino prima della scadenza di tre giorni dall’imbottigliamento, il soggetto interessato effettua comunicazione preventiva di imbottigliamento. La struttura di controllo deve emettere parere entro le 24 ore lavorative, previa verifica della sussistenza dei requisiti quantitativi della partita oggetto di imbottigliamento. La relativa partita diviene trasferibile e/o vendibile allo scadere del predetto termine.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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