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I NUOVI OBBLIGHI DAL “DECRETO SALUTE”

Molte le novità nella commercializzazione di prodotti quali alcol, pesce, latte crudo, bibite analcoliche, ma anche tabacchi

mercoledì 05 dicembre 2012
Molte le novità per gli operatori del commercio, in particolare del settore alimentare, introdotte dal “Decreto Salute” convertito nella legge  n. 189/2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 10 novembre 2012.
Pur evidenziando che alcune disposizioni avranno efficacia solo dopo l’adozione di specifici decreti attuativi, si segnalano le principali innovazioni apportate.
Innanzitutto, viene introdotto (la norma è già in vigore dall’11 novembre scorso), il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni e si prevedono pesanti sanzioni pecuniarie fino alla sospensione dell’attività per tre mesi.
Divieto poi, a partire dal 1° gennaio 2013, di vendita dei prodotti del tabacco ai minori di 18 anni, aumentando così il limite di età, precedentemente stabilito in 16 anni. Anche in questo caso sanzioni aumentate per le violazioni.
Obblighi particolari poi per gli operatori del settore alimentare che vendono pesce o latte crudo o crema cruda in merito ai cartelli o alle informazioni riportate sulle confezioni o sulle etichetta riguardanti le corrette condizioni di impiego.
Novità inoltre, a decorrere dall’11 luglio 2013,anche per quanto riguarda le bibite analcoliche (quelle vendute con il nome di frutta a succo quali l'uva, l'arancia, ecc.) che dovranno essere commercializzate con un contenuto di succo naturale non inferiore al 20 per cento.
Su tali disposizioni Confcommercio Vicenza ha recentemente inviato una circolare a tutte le categorie interessate, che può essere consultata nell’area riservata del sito associativo attraverso questo link. Per maggiori informazioni sono comunque a disposizione gli uffici associativi al tel. 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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