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PRODOTTI IN PELLE, CUOIO E PELLICCIA: CAMBIANO LE DEFINIZIONI

Nuove disposizioni dopo l’entrata in vigore, lo scorso 14 febbraio, di una recente normativa che sostituisce la legge risalente al 1966.

venerdì 15 febbraio 2013
E’ cambiata, dallo scorso 14 febbraio, la normativa riguardante la definizione merceologica dei termini “cuoio, pelle e pelliccia”, e di quelli da essi derivati o loro sinonimi, nonché gli obblighi e divieti per imprese produttrici e commerciali. E’ ora in vigore, infatti, la  Legge n. 8 del 14.01.2013, che sostituisce la norma datata 1966,  Rispetto a quanto previsto precedentemente, vengono ora ampliate e meglio dettagliate le caratteristiche dei prodotti individuati con i termini  pelle,  cuoio e  pelliccia. Per saperne è disponibile, nell’area riservata, un’apposita circolare, che si può leggere, se registrati, cliccando qui.

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