ALCOL AI MINORI DI 18 ANNI: IL DIVIETO VALE ANCHE NELLA SOMMINISTRAZIONE
Lo ha stabilito una recente risoluzione del ministero dello Sviluppo economico, che ha chiairito il reale intendimento del Legislatore
mercoledì 27 febbraio 2013
Chiarimento del Ministero dello Sviluppo Economico sulla somministrazione di bevande alcoliche ai minori di 18 anni. Con una risoluzione del 4 febbraio scorso, infatti, il divieto di vendita ai minorenni stabilito dall’art. 7 del D.L. n. 158/2012, viene esteso anche alla somministrazione sul posto. Se prima, dunque, i pubblici esercizi non potevano0 servire alcolici ai chi aveva meno di 16 anni, ora la soglia di alza alla maggiore età.
Secondo il Ministero il Legislatore, con il termine “vende”, non può che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione. Non ci sarebbe, dunque, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minorenne la bevanda alcolica in un bar o discoteca oppure nel negozio e, quindi, tra “somministrazione” e “vendita”.
L’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni è ora la seguente:
- è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche ai minori di anni 18;
- nel caso di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 18, ma maggiori di anni 16, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
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