lunedì 23 settembre 2013
La Fnaarc di Vicenza riepiloga a tutti gli agenti e rappresentanti di commercio le regole relative ai ritardati dei pagamenti. Su tale materia il d.lgs n. 192, del 09/11/2012, ha modificato il d.lgs n. 231 del 09/10/2002, regolando con più precisione e maggiori senzioni i ritardi di pagamenti nelle transazioni commerciali, compresi i rapporti di agenzia e rappresentanza.
Tra gli aspetti più rilevanti si segnala il diritto al percepimento degli interessi di mora sull'importo dovuto, salvo che il debitore dimostri che il ritardo di pagamento è dovuto a causa a lui non imputabile. Gli interessi decorrono automaticamente, senza dover mettere in mora il debitore, dal giorno successivo alla scadenza del pagamento. il termine legale è fissato in 30 giorni del ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento. Soltanto per casi eccezionali ed spressamente pattuiti per iscritto tra le parti, il termine può essere esteso fino al massimo di 60 giorni.
La normativa dispone che gli interessi sono determinati nella misura degli interessi legali di mora (tasso di intresse applicato dalla Banca centrale europea, maggiorato di otto punti percentuali).
Inoltre, l'inosservanza del termine di pagamento comporta l'addebito non solo degli interessi, ma anche delle spese di recupero delle somme non tempestivamente pagate, con un riconsocimento automatico forfettario di euro 40 a titolo di risarcimento del danno, fatta salva la prova del maggior danno che può anche comprendere i costi di assistenza per il recupero del credito.
Infine va detto che le regole previste dagli attuali AEC del settore commercio (art. 6 del 16/02/2009), AEC industria (art.7 del 20/03/2002) e dell'artigianato (art.6 del 12/06/2002) sono da ritenersi integrate con il Decreto Legislativo ora in vigore, che in quanto norma a carattere imperativo è da ritenersi oggi prevalente.
Beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiariFnaarc Vicenza ricorda, infine, agli agenti e rappresentanti che le comunicazioni relative ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o familiari nel 2012 dovranno essere trasmesse entro il 12 dicembre 2013.
A regime, invece, per le concessioni in godimento relative al 2013 e anni successivi, le comunicazioni andranno effettuate entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di chiusura dell’anno in cui i beni sono concessi o permangono in godimento.
Riferimento normativo. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 2 Agosto 2013
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.