martedì 12 novembre 2013
Fioccano i controlli relativi all’imposta sulla pubblicità e sui diritti sulle pubbliche affissioni, da parte dei Comuni del Vicentino e non mancano pesanti sanzioni che vanno a colpire i negozianti. E’ il caso, dunque, di fare un punto sulla normativa esistente, alquanto complessa e frammentata, per cercare di prevenire brutte sorprese
L'imposta sulla pubblicità è regolamentata dal D.Lgs. 507/93, il quale lascia ampia facoltà discrezionale agli enti locali: stabilisce infatti soltanto gli elementi essenziali dell'imposta, demandando ai Comuni la regolamentazione delle modalità di applicazione e la determinazione delle tariffe applicabili.
La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è effettuata in forma diretta da ciascun Comune o, qualora lo ritenga più conveniente, può essere affidata in concessione.
Insomma, una babele di norme locali che riguardano, in particolare, due ambiti specifici (definiti dall'art. 1 del D.Lgs. n. 507/1993): quello dell'imposta sulla pubblicità e quello del diritto sulle pubbliche affissioni. Vediamoli con ordine.
IMPOSTA SULLA PUBBLICITA'. L'imposta si riferisce alla così detta pubblicità esterna, vale a dire "ogni forma pubblicitaria che sia diversa da quella effettuata a mezzo stampa quotidiana o periodica, o da quella radiotelevisiva o simile" e che avvenga attraverso forme di comunicazioni visive o acustiche in luoghi pubblici o aperti al pubblico (art. 5 del D.Lgs. n. 507/1993). E’ il caso, ad esempio, delle insegne odelle indicazioni di servizi o prodotti commercializzati, se al di fuori dei limiti esenti.
Chi vuole utilizzare questi mezzi deve presentare apposita dichiarazione al Comune nel cui territorio viene effettuata la pubblicità. In assenza di variazione della pubblicità, la dichiarazione è valida anche per gli anni successivi qualora non venga presentata dichiarazione di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno in corso; si proceda, entro lo stesso termine, al pagamento dell'imposta dovuta.
DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI. Deve essere obbligatoriamente istituito nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti. Il diritto sulle pubbliche affissioni può riguardare anche i messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche, aventi le caratteristiche della pubblicità vera e propria quali, ad esempio depliant, cartelli manifesti esposti dal punto vendita.
Tale diritto rappresenta il corrispettivo per la fruizione di un servizio pubblico erogato dall'ente locale o dal suo concessionario e, come chiarisce il suddetto art. 5, è alternativo all'imposta sulla pubblicità, sicché un messaggio pubblicitario non può pagare entrambi i tributi. Il diritto sulle pubbliche affissioni, infatti, è comprensivo dell'imposta sulla pubblicità a favore del Comune che svolge il servizio pubblico (come specificato dall'art. 19 del D.Lgs. n. 507/1993). Anche i questo caso è normalmente necessario provvedere anticipatamente all’apposita dichiarazione da presentare presso gli uffici comunali preposti.
Tra le esenzioni dal pagamento dell’imposta (pubblicità o pubbliche affissioni) si ricordano:
Fin qui la norma appare sufficientemente chiara, ma come spesso accade ciò non basta per fermare interpretazioni capziose e fuorvianti da parte di Comuni o concessionari delal riscossione che hanno l’unico scopo di limitare le possibilità di esenzione dall’imposta stabilite dalla legislazione vigente. Non è mancato, ovviamente, un contenzioso che ha visto in prima linea le imprese del settore chiamate a far rispettare un proprio sacrosanto diritto.
Di seguito alcuni esempi delle situazioni più controverse che sono state chiarite con un apposito accodo stipulato, nel corso del tavolo tecnico, tra Confcommercio Nazionale e amministrazioni locali, sulle quali è bene che l’operatore sia informato al fine di respingere sul nascere eventuali contestazioni.
LISTINI-PREZZI E ORARI
I listini prezzi e gli orari, obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi obbligatori, a prescindere dalle dimensioni, non sono assoggettati ad imposta a condizione che l’eventuale indicazione dell’azienda che li espone non superi i 300 centimetri quadrati; in caso di eccedenza si paga un metro quadrato.
I listini prezzi e gli orari, non obbligatori per legge o regolamento, in quanto avvisi non obbligatori, non sono assoggettati ad imposta a condizione che la dimensione massima di ciascun avviso sia di mezzo metro quadrato per ciascun mezzo e che l’eventuale indicazione dell’azienda che li espone non superi i 300 centimetri quadrati; in caso di eccedenza si pagherà un metro quadrato.
VETROFANIE VARIE
Carte di credito, buoni pasto, ATC (titoli di trasporto pubblico), carta sociale e simili adesivi, non sono assoggettati ad imposta in quanto rientrano nella categoria degli avvisi al pubblico Si ritiene, comunque, che non vi sia il presupposto impositivo non essendo relativi all’attività svolta e se anche lo fossero sono di superficie inferiore al mezzo metro quadrato ciascuno..
AGENZIE DI VIAGGIO E AGENZIE IMMOBILIARI
Per le agenzie di viaggio e agenzie immobiliari dovrà essere fatta la distinzione tra gli avvisi che contengono indicazioni dell’azienda e quelli che ne sono privi. I primi devono rispettare i limiti previsti dalla normativa (art. 17, D.Lgs. 507/93, lettera a), superficie complessiva non superiore a mezzo metro quadrato per vetrina), mentre i secondi sono considerati esclusi dall’imposta, poiché rappresentano il prodotto venduto che non è in ogni caso tassabile. Per prodotto venduto delle agenzie di viaggio si intende anche la descrizione del viaggio con il nome dell’operatore purché inferiore a 300 centimetri quadrati.
Va ricordato, infine, che per l'esposizione di qualsivoglia messaggio pubblicitario - oltre che del listino prezzi per i pubblici esercizi - mediante supporti collocati all'esterno del locale, sia su suolo pubblico che privato con servitù di pubblico passaggio (quali treppiede, lavagna, cavalletto, ecc.), è necessario verificare preventivamente se vi è l'obbligo di pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico.
Per ulteriori informazioni in merito e per assistenza sulla normativa, l’invito è quello di rivolgersi agli uffici della Confcommercio di Vicenza, Ufficio Tributi Locali (tel. 0444 964300).
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.