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OBBLIGO DI ACCETTARE MONETA ELETTRONICA, I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Scatterà dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e riguarda i pagamenti superiori a 30 euro e le attività con fatturato superiore a 200 mila euro

giovedì 23 gennaio 2014


Arrivano i chiarimenti del Ministero dello Sviluppo Economico sul testo del decreto che disciplina l'uso di moneta elettronica per i pagamenti di beni, servizi e prestazioni professionali. In una nota del  20 gennaio scorso il Ministero chiarisce le modalità di applicazione della norma che prevede l’obbligatorietà, da parte di  commercianti, artigiani e professionisti, di accettare pagamenti con bancomat e carta di credito e dunque di dotarsi di sistemi di pagamento elettronico (POS).
In particolare, il decreto prevede che l'obbligo di accettare le carte di debito per i pagamenti:

  • si applica a tutte le transazioni superiori ad euro 30;
  • fino al 30 giugno 2014, si applica solo alle attività commerciali/professionali con fatturato superiore a 200 mila euro.

Infine il Ministero ha sottolineato che  l'entrata in vigore del decreto avverrà dopo 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (al momento in cui scriviamo non è stato ancora pubblicato)e che  entro i successivi 90 giorni, con un ulteriore decreto, potranno essere definite le modalità di adeguamento per i soggetti esclusi, ossia quelli con fatturato inferiore ad euro 200 mila.
Come si diceva, la norma interessa principalmente i piccoli commercianti, molti dei quali sprovvisti di POS proprio alla luce dell'entità irrisoria dei singoli pagamenti che ricevono, gli artigiani e i professionisti, come commercialisti e avvocati, che non sempre dispongono dei sistemi per l'accettazione di pagamenti con moneta elettronica. 
E' bene specificare, comunque, che per il momento l'obbligo riguarda il venditore e non l'acquirente, che dunque potrà continuare a pagare anche con altri strumenti come il contante, l'assegno o il bonifico.


ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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