Anche per i possessori di un Abbonamento speciale Rai si avvicina la scadenza per il pagamento del Canone annuale. Il 31 gennaio, infatti, è la data ultima per il rinnovo. Ricordiamo che sono soggetti a quest’obbligo tutti coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.
La dicitura “atti o adattabili” non deve trarre in inganno l’operatore. Infatti, con nota del 22 febbraio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per “apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” ai fini dell’insorgere dell’obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente (RDL 246/1938).
In sintesi, debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall’antenna radiotelevisiva. Ne consegue ad esempio che di per sé i personal computer, anche collegati in rete (digital signage o simili), se consentono l’ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet e non attraverso la ricezione del segnale terrestre o satellitare, non sono assoggettabili a canone. Per contro, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore -come tipicamente un televisore- rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio, come accade spesso nei negozi, perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD).
Per maggiore chiarezza, vi rimandiamo al sito della Rai contenete la tabella – elaborata dal Ministero - dove si elencano, a titolo esemplificativo, degli apparecchi atti ed adattabili, soggetti al pagamento del canone TV, e gli apparecchi che non lo sono in quanto né atti né adattabili alla ricezione del segnale radiotelevisivo (vedi la tabella).
Cosa accade a chi non è in regola? Deve pagare il relativo canone maggiorato degli interessi al tasso legale e delle spese della riscossione coattiva eventualmente promossa dalla Amministrazione Finanziaria. Se il mancato pagamento è accertato dalla Guardia di Finanza, questa procederà a comminare una sanzione amministrativa di importo compreso tra Euro 103,29 e Euro 516,45.
Per maggiori informazioni gli uffici della Confcommercio di Vicenza sono a disposizione degli associati (tel. 0444 964300).
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