Chi detiene distributori automatici, dal 1° aprile 2017, è soggetto all’obbligo della telematizzazione dei corrispettivi (di cui all’art.2, comma 2 del D.Lgs. n. 127/2015).
L’Agenzia delle Entrate ha comunicato però che possano ritenersi esclusi dall’obbligo della telematizzazione dei corrispettivi, i distributori automatici che erogano:
• tabacchi e altri beni commercializzati esclusivamente dall’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
• ricariche telefoniche;
• biglietti delle lotterie istantanee (così detti gratta e vinci).
Inoltre, l’Agenzia (con la Risoluzione n. 116/E del 21 dicembre 2016) ha precisato che, per i soggetti che utilizzano distributori automatici non dotati di determinate caratteristiche e, in particolare, privi della “porta di comunicazione” - capace di trasferire, digitalmente, i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate -, il 1° aprile 2017 non scatterà nessun obbligo della trasmissione telematica dei corrispettivi, il quale decorrerà, invece, dalla data stabilita con un successivo Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
L’obbligo scatta invece, come si diceva, per i distributori automatici che presentano le caratteristiche tecniche descritte nel provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 30 giugno 2016, ossia per i distributori automatici dotati di:
a) una o più “periferiche di pagamento”;
b) un “sistema master”, ossia un sistema elettronico dotato di CPU e memoria, capace di raccogliere i dati dalle singole periferiche di pagamento e memorizzarli;
c) un erogatore di prodotti o servizi;
d) una “porta di comunicazione” capace di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell’Agenzia delle Entrate.
Pertanto, dal 1° aprile 2017 tutti i soggetti passivi che effettuano cessioni di beni e prestazioni di servizi tramite “distributori automatici” dotati delle predette caratteristiche, sono tenuti alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi.
Recentemente l’Agenzia delle Entrate ha disciplinato le modalità, le fasi e i termini per la trasmissione dei dati per i distributori automatici privi della “porta di comunicazione”. In particolare:
− a decorrere dall’1° settembre 2017 partirà il censimento di detti distributori, a seguito del quale a ciascun distributore è attribuito un QRCODE;
− dall’1° gennaio 2018 decorrerà l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica all’Agenzia dei relativi corrispettivi.
DISTRIBUTORI AUTOMATICI DI CARBURANTI
Con specifico riferimento ai distributori automatici di carburanti (self-service), l’Agenzia delle entrate posticipa l’obbligo del 1° aprile 2017 ad una data che dovrà essere fissata con successivo provvedimento della stessa Agenzia.
Il provvedimento con il quale l’Agenzia delle entrate posticipa l’obbligo, tuttavia, disciplina le informazioni, le regole tecniche, gli strumenti e i termini per la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri derivanti dai distributori automatici (vending machine), come privi della “porta di comunicazione” necessaria per trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo esterno atto alla memorizzazione e trasmissione (si ritiene che in questa definizione rientrino anche gli autolavaggi automatici).
Quindi, fatto salvo il posticipo dell’obbligo per i distributori automatici di carburanti e tenendo presente che tali disposizioni riguardano la fase transitoria, che terminerà il 31 dicembre 2022, i distributori automatici in questione (privi di “porta di comunicazione”) dovranno adempiere all’obbligo secondo le seguenti procedure e tempistiche:
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