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PAGAMENTI IN CONTANTE: ABBASSAMENTO DEL LIMITE PER GLI STRANIERI EXTRA UE

Passa da 15.000 a 10.000 euro per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo. Invariati gli adempimenti richiesti

giovedì 13 luglio 2017

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva europea contro il riciclaggio (decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, articolo 3 comma 1) ha confermato il divieto di trasferimento di denaro contante, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro.

È stato invece modificato l’articolo 3 del decreto legge 2 marzo 2012 n. 16 (decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, articolo 8 comma 15), abbassando da 15.000 a 10.000 euro il limite per i pagamenti in contanti per l'acquisto di beni e di prestazioni di servizi legate al turismo da parte di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno dei paesi dell'Unione europea ovvero dello Spazio economico europeo, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato. Rimangono fermi gli adempimenti già previsti a carico del cedente o prestatore che riceve il pagamento in contanti:

  • trasmettere preventiva comunicazione all’Agenzia delle Entrate, contenente le coordinate del conto corrente bancario o postale intestato al cedente o prestatore, nel quale viene versato il denaro contante incassato;
  • acquisire, all’effettuazione delle operazioni in questione, fotocopia del passaporto ed autocertificazione del cliente, attestante la cittadinanza e la residenza dello stesso
  • versare, entro il giorno successivo, il denaro contante in un conto corrente intestato al cedente o prestatore, acceso presso un istituto di credito, consegnando allo stesso copia della ricevuta di trasmissione della comunicazione all’Agenzia delle Entrate di cui sopra;
  • comunicare periodicamente all’Agenzia delle Entrate le transazioni di cui sopra effettuate in contanti d’importo uguale o superiore a 1000 euro (si rammenta che il riferimento ai 1.000 euro è rimasto formalmente invariato nonostante l’elevazione della soglia per i residenti a 3000 euro), secondo le modalità e i termini stabiliti con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

Si ricorda infine che la normativa vigente (decreto legislativo 19 novembre 2008 n. 195, articolo 3) stabilisce che chiunque entra nel territorio nazionale o ne esce e trasporta denaro contante di importo pari o superiore a 10.000 euro, deve dichiarare tale somma all'Agenzia delle dogane.

Confcommercio Vicenza è a disposizione degli Associati per ulteriori informazioni sulle disposizioni che regolano la materia, nonché sui moduli utilizzabili per rilasciare la prescritta dichiarazione. Scrivere a ascom@ascom.vi.i o chiamare lo 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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