• Home 
  • Norme 

SACCHETTI DI PLASTICA, DAL 1° GENNAIO 2018 SOLO SE BIODEGRADABILI E COMPOSTABILI

Devono essere ceduti a pagamento. Il punto sulle norme alle quali prestare attenzione per evitare pesanti sanzioni

martedì 02 gennaio 2018
SACCHETTI DI PLASTICA ULTRALEGGERI, DA GENNAIO SOL SACCHETTI DI PLASTICA ULTRALEGGERI, DA GENNAIO SOL

Ricordiamo che dal 1° gennaio 2018 i sacchetti ultraleggeri utilizzati come “sportine” per gli alimenti sfusi (ad esempio quelle utilizzate nei reparti ortofrutta, quelle che contengono gli incarti con la carne e il pesce, quelle bucate per il pane), dovranno essere di materiale biodegradabile e compostabile. Gli stessi sacchetti dovranno essere ceduti a pagamento e il prezzo di vendita per singola unità dovrà risultare nello scontrino fiscale. Le sanzioni, in caso di violazione di queste norme sono pesantissime: da 2.500 a 25.000 euro.   

La norma è stata introdotta con il decreto legge Mezzogiorno del giugno scorso, che dispone lo stop graduale a partire dal primo gennaio 2018 dei sacchetti di plastica forniti come imballaggio diretto per alimenti sfusi (ad esempio frutta e verdura), che dovranno essere sostituiti da sacchetti biodegradabili ceduti esclusivamente a pagamento.

Con il nuovo anno tutte le buste devono essere biodegradabili e compostabili con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile del 40%. In più, come si diceva, devono essere distribuiti esclusivamente a pagamento, quindi con costi totalmente a carico dei consumatori finali, che si troveranno la voce relativa al costo dei sacchetti utilizzati nello scontrino della spesa. 

Di seguito riportiamo in forma schematica il quadro generale della norma relativa alle diverse tipologie di sacchetti di plastica, di cui vi avevamo già informati con un articolo del 12 ottobre scorso.

LE NORME IN VIGORE SULLE BORSETTE PER IL TRASPORTO DI PRODOTTI

In base al recente Decreto Legge Mezzogiorno (D.L 20 giugno 2017 n. 91, convertito dalla  legge 123/2017) possono liberamente circolare, fatto salvo l’obbligo di cessione a titolo oneroso, quindi con il divieto di cederli gratuitamente (tanto che il prezzo di vendita per singola unità deve risultare dallo scontrino o fattura d'acquisto delle merci o dei prodotti trasportati per il loro tramite) 4 diversi tipi di borsette per il trasporto:

1) le borse di plastica in materiale ultraleggero di spessore inferiore a 15 micron: quelle tipicamente usate per motivi di igiene alimentare (come avvolgere il pesce venduto al banco) o come imballaggio primario per alimenti sfusi, quali ad esempio la frutta e verdura (spesso in uso nei supermercati accanto ai banchi di ortofrutta). 

Tali tipi di borse (si tratta della novità principale del Decreto 91/2017) sono oggetto di progressiva riduzione della commercializzazione: dal 1° gennaio 2018, possono essere commercializzate esclusivamente le borse biodegradabili e compostabili e con un contenuto minimo di materia prima rinnovabile non inferiore al 40%; percentuale che sale al 50% dal 1° gennaio 2020 ed al 60% dal 1° gennaio 2021.

2) le borse di plastica biodegradabili e compostabili secondo i requisiti dello standard UNI EN 13432:2002.

ATTENZIONE: biodegradabile non necessariamente equivale a compostabile: la legge richiede, invece, specifici requisiti proprio di compostabilità. Quindi un sacchetto potrebbe essere dichiarato in senso lato “biodegradabile”, ma non essere a norma. Per capire se un sacchetto è legale o meno, bisogna leggere l’etichetta.

I bioshopper conformi alla norma recano indicazioni che contengono termini quali “compostabile” e “rispetta la norma UNI EN 13432” (es.  “Sacco biodegradabile e compostabile conforme alla norma UNI EN 13432:2002. Sacco utilizzabile per la raccolta dei rifiuti organici”). Invece, scritte quali “biodegradabile” (senza il termine “compostabile”) o “rispetta la normativa UNI EN 14855” non offrono garanzie di conformità ai limiti imposti dalla norma di riferimento, che è esclusivamente la UNI EN 13432:2002.

3) le borse di plastica riutilizzabili con maniglia esterna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

  • con spessore della singola parete superiore a 200 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari

4)le borse di plastica riutilizzabili con maniglia interna a condizione rispondano a queste caratteristiche:

  • con spessore della singola parete superiore a 100 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 30%, fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano generi alimentari;
  • con spessore della singola parete superiore a 60 micron e contenenti una percentuale di plastica riciclata di almeno il 10% fornite, come imballaggio per il trasporto, in esercizi che commercializzano esclusivamente merci e prodotti diversi dai generi alimentari.

E’ necessario per tutti gli operatori del commercio interessati, in virtù anche della complessità della norma, prestare la massima attenzione in fase di acquisto o riassortimento dei sacchetti per il proprio negozio. Raccomandiamo, soprattutto, di ottenere dai fornitori la garanzia (meglio se scritta) che i prodotti ordinati siano conformi a quanto disposto dalla nuova normativa.

Per ogni altro chiarimento, l’Ufficio Commercio interno della Confcommercio di Vicenza è a disposizione degli associati, anche telefonicamente al n. 0444 964300.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE