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SANZIONI SULLE ETICHETTE, FEDERMODA VINCE LA BATTAGLIA

Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la nuova disciplina sanzionatoria che accoglie le richieste della federazione a tutela dei dettaglianti del tessile, abbigliamento e calzature

mercoledì 27 dicembre 2017

Dopo anni di battaglie sindacali condotte a favore dei negozi da Federazione Moda Italia-Confcommercio, arriva finalmente in Gazzetta Ufficiale (n. 296 del 20 dicembre 2017) il Decreto Legislativo sulla disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, vale a dire sulll'etichettatura dei materiali usati nelle principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore, ed al Regolamento (UE) n. 1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all’etichettatura e al contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili. Il provvedimento entrerà in vigore il 4 gennaio 2018.

Il serrato confronto con le Istituzioni avviato da Federazione Moda Italia – Confcommercio sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature ha portato all’esclusione delle pesanti sanzioni (fino a 3.098 euro) che fino ad oggi sono state elevate al solo commerciante, che poteva avvalersi di un velleitario diritto di rivalsa nei confronti del fornitore (spesso – come più vlte rimarcato – non esercitato per la presenza di esplicite clausole contrattuali a sfavore della parte più debole).

In particolare, il Decreto Legislativo:
accoglie tutte le istanze portate avanti con determinazione in questi anni da Federazione Moda Italia a favore dei negozi soggetti, loro malgrado, a pesanti sanzioni per etichette non conformi alla normativa italiana ed europea apposte da terzi produttori/fornitori;

attribuisce una responsabilità diretta e conseguenti pesanti sanzioni (fino a 20.000 euro) a chi effettivamente etichetta i prodotti (calzature e tessili) e cioè a fabbricante, importatore e al distributore (ex art. 15 Regolamento UE 1.007/2011, Paragrafo 2 viene “considerato fabbricante ai fini del presente regolamento qualora immetta un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio di fabbrica, vi apponga l'etichetta o ne modifichi il contenuto”);

introduce l’assegnazione da parte dell’Autorità di vigilanza (CCIAA, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli) di un termine perentorio di 60 giorni al fabbricante o al suo rappresentante o al responsabile della prima immissione in commercio delle calzature o dei prodotti tessili sul mercato nazionale, per la regolarizzazione dell’etichettatura o il ritiro dei prodotti dal mercato. Ai soggetti che non ottemperano entro il termine assegnato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 20.000 euro.

È inoltre importante sapere che il provvedimento prevede che:
salvo che il fatto costituisca reato, il fabbricante, l’importatore o il distributore che, in violazione dell’articolo 16 del regolamento (UE) n. 1007/2011, non forniscano, all’atto della messa a disposizione sul mercato di un prodotto tessile, nei cataloghi, sui prospetti o sui siti web, le indicazioni relative alla composizione fibrosa ai sensi del regolamento (UE) n. 1007/2011 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 20.000 euro.

Il distributore che mette a disposizione sul mercato le calzature senza avere informato correttamente il consumatore finale, del significato della simbologia adottata sull’etichetta in violazione dell’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 94/11/CE, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro.

Quello ottenuto da Federmoda-Confcommercio è dunque un ottimo risultato, come sottolinea, il presidente Renato Borghi: “Dopo decenni di gravose responsabilità e pesanti sanzioni attribuite sostanzialmente ai soli commercianti a causa di etichette non corrette, esprimiamo grande soddisfazione per vedere riconosciuta piena responsabilità sull’etichettatura dei prodotti tessili e delle calzature a chi effettivamente etichetta. Questo Decreto – aggiunge - è una risposta al grande lavoro prodotto in questi anni sul territorio italiano da Federazione Moda Italia – Confcommercio, all’’esigenza di chiarezza e trasparenza nelle indicazioni obbligatorie riportate in etichetta ed alla richiesta di sanzioni proporzionate alla responsabilità dei diversi soggetti lungo tutta la filiera. Era inammissibile, oltre che inaccettabile, che un operatore commerciale, in quanto obbligato principale, tra l'altro molto spesso vessato da clausole che gli negano ogni diritto di rivalsa nei confronti dei fornitori, dovesse ancora rispondere di omissioni o negligenze di operatori terzi (produttori/importatori). Un’anomalia che finalmente, grazie alla nostra pervicacia, è stata corretta”.



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