• Home 
  • Norme 

SIGARETTE ELETTRONICHE, SCATTA L’OBBLIGO DI AUTORIZZAZIONE

Entro il 22 aprile, esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie devono inoltrare apposita richiesta ai Monopoli

mercoledì 04 aprile 2018

Novità per quanto riguarda il commercio di sigarette elettroniche. Il Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (con Decreto prot. 47885/RU) ha stabilito che gli esercizi di vicinato, le farmacie e le parafarmacie che attualmente effettuano la vendita al pubblico dei  prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, devono inoltrare all’Ufficio dei Monopoli competente per territorio una istanza per chiederne il rilascio dell’autorizzazione alla vendita e all’approvvigionamento. Tale domanda va presentata entro il 22 aprile 2018, vale a dire entro i 30 giorni dalla pubblicazione del Decreto sul sito internet dell’Agenzia.

Per gli esercizi di vicinato la domanda deve contenere (oltre ai dati del dichiarante, dell’attività e a dichiarazioni circa i requisiti morali)
- Il valore delle vendite annuali (riferite all’ultimo anno solare) dei prodotti da inalazione senza  combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina , e dei dispositivi meccanici ed  elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo;
- Il valore delle vendite annuali derivanti da altre attività dell’esercizio.
Il primo valore deve risultare prevalente rispetto al secondo, pena il mancato rilascio, o la decadenza  dell’autorizzazione.

L’Ufficio dei Monopoli, entro 30 giorni dal ricevimento della domanda e fatte le opportune verifiche, rilascia l’autorizzazione, la quale ha validità biennale e sarà soggetta, a scadenza, ad istanza di rinnovo da presentare 30 giorni prima rispetto alla scadenza. L’Ufficio dei Monopoli istituirà un registro degli esercizi autorizzati distinto per esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie.

Da ultimo, il Decreto precisa che il rifornimento dei suddetti prodotti deve avvenire esclusivamente presso soggetti autorizzati il cui elenco è pubblicato sul sito internet dell’Agenzia. I documenti commerciali emessi dai soggetti fornitori e consegnati al destinatario devono essere conservati, unitamente ai rispettivi ordini di fornitura, per un periodo di 10 anni dall’anno di emissione.

Si invita a consultare il testo integrale del Decreto direttamente sul sito dei Monopoli, unitamente al modello di istanza di autorizzazione.

Per maggiori informazioni è a disposizione l’Ufficio Commercio Interno dell’Associazione (tel. 0444 964300).

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE