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OBBLIGO DI REGISTRAZIONE SUI PRODOTTI DELLA PESCA

Tracciabilità dei prodotti ittici: riepiloghiamo gli adempimenti per gli operatori che acquistano da pescherecci prodotti di pesca in prima vendita

giovedì 17 maggio 2018

Con l’entrata in vigore del D.Lgs 231/17 relativo alle informazioni sugli alimenti, con i probabili controlli che ne conseguiranno, è il caso riepilogare gli adempimenti inerenti la commercializzazione dei prodotti ittici previsti dai Regolamenti (CE) 1224/09 e 404/11 del Consiglio. In sostanza, al fine di assicurare la tracciabilità, gli operatori che acquistano i prodotti della pesca messi in prima vendita - vale a dire direttamente dal peschereccio - sono tenuti a rispettare i seguenti articoli di legge:

Art. 59 par. 2 del Reg.(CE) 1224/09. “L’acquirente di prodotti della pesca messi in prima vendita da un peschereccio è registrato presso le autorità competenti dello Stato membro in cui ha luogo la prima vendita”. La violazione dell’obbligo di registrazione è punita, salvo che il fatto costituisca reato, con il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da 750 euro a 4.500 euro.

Art. 2 del Decreto del MIPAAF del 10 novembre 2011. Con questo articolo, in sostanza, si include tra i soggetti destinatari di tali obblighi anche gli operatori che svolgono attività di vendita al dettaglio ivi compresi gli esercizi di ristorazione.

Art. 5 del Decreto del MIPAAF del 10 novembre 2011. Per questa norma, la registrazione deve effettuarsi al portale con le modalità descritte nell’allegato A del Decreto Direttoriale n. 155 del 28 dicembre 2011

Ad essere esclusi da questi obblighi sono solo gli acquisti destinati al consumo privato (come specificato dall’art. 59 par. 3 del Reg. 1224/09)
Inoltre, la circolare del MIPAAF n. 25798/2014 ribadisce ulteriori obblighi a carico degli acquirenti registrati, quali: - la pesatura del prodotto (art. 2 co.2 circolare MIPAAF - art. 60 Reg 1224/09); - la compilazione e la conservazione per tre anni di un registro contenente i dati previsti dall’art. 70 par. 1 Reg. (CE) 404/2011 (art. 2 co.2 circolare MIPAAF); - la compilazione e la presentazione della nota di vendita (art. 4 co.2 circolare MIPAAF - art. 62 Reg. 1224/09). 

In merito a quest’ultimo adempimento occorre precisare che la trasmissione della nota di vendita deve avvenire entro 24 ore a decorrere dal momento del completamento della prima vendita. Tuttavia, agli acquirenti registrati che, per le prime vendite di prodotti della pesca, realizzano un fatturato annuo inferiore a 200.000 euro è riservata la facoltà di compilare il modello in formato cartaceo da presentare entro 48 ore alle Autorità Marittime competenti per luogo di sbarco. 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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