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“DECRETO SICUREZZA”: ATTENZIONE ALLE NUOVE REGOLE

Alcune disposizioni già in vigore interessano i settori della ricettività e i pubblici esercizi

giovedì 31 gennaio 2019

Il “Decreto Sicurezza”, vale a dire  l’articolato pacchetto di misure previsto dal  D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, e convertito con modificazioni nella L. 1° dicembre 2018 n. 132 “Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata», ha stabilito disposizioni che interessano l’ambito della ricettività e quello degli esercizi pubblici, aprendo nuovi orizzonti di collaborazione preventiva con gli operatori economici. In particolare, vanno tenute presenti le seguenti regole:

1 OBBLIGO DI REGISTRAZIONE DEGLI ALLOGGIATI di cui all’art.109 del T.U.L.P.S

L’art.19-bis del “Decreto Sicurezza”, in vigore dal 4 dicembre 2018, chiarisce l’ambito di applicazione dell’obbligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive.  La norma introduce l'obbligo per le locazioni e per le sublocazioni di durata inferiore a 30 giorni, di comunicare alla Questura, entro le 24 ore successive all'arrivo, le generalità delle persone alloggiate.

Tale obbligo si rivolge a una variegata platea, che ricomprende non solo gli operatori economici “tradizionali” del settore alberghiero, ma anche altri soggetti che compongono l’articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, comprese le strutture ricettivo all’aperto. In proposito, si chiarisce che l’obbligo (previsto dall’art.109 del T.U.L.P.S.) si applica non solo ai gestori professionali, ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.  Continuano, invece, ad essere sottratti a tale obbligo le cessioni in locazione o in sub-locazione che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.

Va evidenziato che, a partire dal 4 dicembre 2018, dunque, coloro che danno in locazione o in sublocazione un immobile o parte di un immobile con un contratto di durata inferiore a 30 giorni possono concedere il godimento dell'alloggio esclusivamente  a inquilini muniti della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.

La comunicazione sulle generalità degli ospiti alla Questura territorialmente competente, dovrà avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all’inserimento dei dati nel sistema informatico appositamente istituito dal dipartimento della Pubblica sicurezza, rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Gli host che non effettueranno la comunicazione saranno sanzionati penalmente con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206, come previsto dall'articolo 17 del Tulps, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, Regio decreto del 1931 che ancora oggi regola molti aspetti della vita quotidiana in Italia.

2 Misure per la SICUREZZA negli ESERCIZI PUBBLICI

L’art. 21–bis del “Decreto Sicurezza” va ad incidere sulla disciplina degli esercizi pubblici, nell’intento di innalzare il livello della prevenzione dell’illegalità e delle situazioni di pericolo per l’ordine e la sicurezza pubblica all’interno o nelle immediate vicinanze dei locali. In particolare, prevede la facoltà del Questore di disporre, per ragioni di sicurezza, nei confronti di persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni: il divieto d’accesso ai pubblici esercizi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi, nei confronti di persone già condannate per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi, ovvero in locali di pubblico intrattenimento; per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio; per i delitti di produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Il “Decreto Sicurezza” introduce altresì la possibilità di sottoscrivere accordi tra Prefetto ed organizzazioni maggiormente rappresentative dei pubblici esercenti al fine di individuare specifiche misure per una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici. Con tali Accordi, possono essere individuate specifiche misure di prevenzione, basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi pubblici e le forze di polizia, a cui i gestori si assoggettano secondo le modalità stabilite dal patto. Inoltre, si prevede che l'adesione a tali accordi e il loro puntuale e integrale rispetto da parte degli esercenti debbano esser valutati dal Questore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca della licenza che questi può adottare ai sensi dell'art. 100 del TULPS: trattasi di provvedimenti che il Questore può adottare con riferimento ad esercizi nei quali siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che siano abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituiscano un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

3  Più facoltà al SINDACO di LIMITARE GLI ORARI 

Si segnala, inoltre, la modifica dell'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali. La norma già prevedeva la possibilità per il Sindaco di disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanze contingibili e urgenti, limitazioni in materia di orari di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del risposo dei residenti oltreché dell'ambiente e del patrimonio culturale nelle aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi.

Ora le norme ampliano tale facoltà del Sindaco prevedendo, in particolare, che le ordinanze in questione possano essere disposte anche con riferimento ad "altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna"; inoltre, è prevista la possibilità di imporre "limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici".

Tale disposizione, introdotta in sede di conversione del D.L. sembra rispondere all'esigenza di porre un freno alla vendita indiscriminata ad ogni ora della notte di bevande alcoliche da parte dei minimarket; esigenza su cui la FIPE (Federazione Italiana Pubblici Esercizi) aveva già più volte posto l'accento.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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