• Home 
  • Norme 

CONTRIBUTI PUBBLICI: C’E’ L’OBBLIGO DI “EVIDENZA”

Per le imprese vanno indicati nella nota integrativa al bilancio, mentre per il Terzo Settore sul proprio sito internet

lunedì 29 aprile 2019

Alla luce anche delle più recenti indicazioni emanate dal Ministero del Lavoro (in virtù di quanto previsto dall’ Art. 1, commi 125 e 127 della Legge n. 124/2017), a decorrere dal 2019 vige l'obbligo per le imprese e in generale per il così detto Terzo Settore (associazioni, fondazioni, Onlus), che percepiscono da parte della Pubblica amministrazionevantaggi economici”, di darne pubblicità e trasparenza. 

Per "vantaggi economici" si intendono: le sovvenzioni, i contributi, le somme percepite a titolo di corrispettivo dalla Pubblica Amministrazione, ecc.. Tale obbligo interessa tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente (si applica il principio “di cassa”) se di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi ed è assolto per il Terzo Settore tramite pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet, mentre per le imprese tramite specifica indicazione nella Nota integrativa (a partire da quella relativa al bilancio chiuso al 31.12.2018). 

Va sottolineato che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità da parte delle imprese comporta l’obbligo di restituzione delle somme ricevute

Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per ogni approfondimento.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE