I gestori di impianti stradali di carburanti potranno usufruire del credito di imposta sulle commissioni relative alle transazioni bancomat e carte di credito. Tale credito potrà poi essere utilizzato alla prima scadenza fiscale utile in diminuzione delle competenze da versare all’Agenzia delle Entrate. Questo provvedimento, inserito nel Decreto Crescita varato dal Consiglio dei Ministri il 23 aprile scorso, è stato ripetutamente chiesto dalla Figisc (Federazione Italiana Gestori di Impianti Stradali di Carburanti) ai ministeri competenti. La decisione ha natura interpretativa, nel senso che va a togliere i dubbi sull’applicazione della norma intervenuti a seguito della risoluzione dell’Agenzia delle Entrate dello scorso mese di gennaio, che introduceva alcuni limiti.Ora è stato chiarito che il credito d’imposta spetta al gestore di impianti stradali di carburanti con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d’impresa, arte e professioni sia di consumatori finali.
Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate, diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d’imposta spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d’affari annuo complessivo. Ricordiamo che la norma, che riconosce agli esercenti di impianti stradali di carburanti un credito d’imposta, è contenuta nella Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, all’art. 1, comma 924.
La disposizione era stata introdotta al fine di “incentivare” e “risarcire” gli esercenti distributori carburanti che dal 1° luglio 2018, a seguito delle novità in tema di fatturazione elettronica e deducibilità del costo e detraibilità dell’IVA, sono stati soggetti a maggiori oneri per la riscossione dei pagamenti tramite mezzi tracciabili (carte di credito, bancomat, carte prepagate). Tale norma prevede che il credito di imposta sia “pari al 50 per cento delle commissioni addebitate in relazione alle transazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2018 tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carta di credito”. Il successivo comma 925 prevede, poi, che tale “credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione”, tramite il modello F24, “a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di maturazione”.
Grazie alle ripetute insistenze delle FIGISC, di riconoscere agli esercenti la piena applicazione della norma, con il provvedimento del Consiglio dei Ministri in questione, ogni limitazione ipotizzata è venuta meno.
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