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DECRETO CRESCITA: LE NOVITÀ DELLA CONVERSIONE IN LEGGE

Una sintesi dei principali provvedimenti di natura fiscale e i principali risultati conseguiti dall'azione politica della Confcommercio nazionale

giovedì 18 luglio 2019

Nelle scorse settimane è stata pubblicata  in Gazzetta Ufficiale (n. 151 del 29 giugno 2019, la Legge 28 Giugno 2019 così detta "Decreto Crescita. Vediamo da vicino i punti salienti, per quanto riguarda gli adempimenti fiscali, di maggiore interesse per le imprese del sistema Confcommercio. Ricordiamo inoltre che su questo provvedimento, così come sul "Decreto Sblocca Cantieri", la Confcommercio Nazionale ha messo in campo un'azione di pressing sul governo a tutela delle imprese rappresentate. Nel documento allegato, che potete scaricare a fine pagina, potete leggere le azioni e i risultati ottenuti dalla Confederazione.

MAXI AMMORTAMENTO: confermata la reintroduzione del così detto “maxi ammortamento” a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dall’1.4.2019 al 31.12.2019.

TASSAZIONE AGEVOLATA UTILI REINVESTITI: confermata la revisione della tassazione agevolata degli utili reinvestiti.

DEDUCIBILITA'  IMU IMMOBILI STUMENTALI: aumentata la deducibilità dal reddito d’impresa / lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali (attualmente fissata nella misura del 40%), fino al raggiungimento della piena deducibilità a decorrere dal 2023.

PROROGA CEDOLARE SECCA: la mancata comunicazione della proroga / risoluzione di un contratto di locazione per il quale il locatore ha optato per la cedolare secca, oltre a non far venir meno l’opzione se il contribuente ha tenuto un comportamento coerente (secondo periodo del comma 3 in esame), non è sanzionata.

TERMINI PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE IMU / TASI: le dichiarazioni vanno presentate entro il 31 dicembre (anziché 30 giugno) dell’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento per il quale è richiesta la presentazione della stessa.

IMU IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO D’USO: eliminato l’obbligo, in capo al contribuente, di attestare nella dichiarazione IMU il possesso dei requisiti necessari per beneficiare della riduzione al 50% della base imponibile IMU per le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, che la utilizzano come abitazione principale (escluse le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

IMU LOCAZIONI IMMOBILI CANONE CONCORDATO: introdotto l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IMU, nonché di qualsiasi altro onere di dichiarazione / comunicazione, per beneficiare dell’aliquota ridotta IMU per gli immobili locati a canone concordato (riduzione del 75% dell’aliquota stabilita dal Comune).

REDDITI FONDIARI NON INCASSATI: modificata la disciplina della tassazione degli immobili ad uso abitativo locati, per i quali il locatore non ha percepito i relativi canoni. In particolare, è previsto che i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo non percepiti non concorrono alla formazione del reddito a condizione che la mancata percezione sia comprovata:

  • dall’intimazione di sfratto per morosità;
  • dall’ingiunzione di pagamento.

SEMPLIFICAZIONI CONTROLLI FORMALI: gli uffici fiscali non possono chiedere al contribuente, in sede di controllo formale delle dichiarazioni dei redditi, documenti relativi a informazioni disponibili nell’Anagrafe tributaria o a dati trasmessi da terzi in ottemperanza a obblighi dichiarativi / certificativi / comunicativi, a meno che la richiesta riguardi:

  • la verifica della sussistenza di requisiti soggettivi che non emergono dalle informazioni presenti in Anagrafe;
  • elementi di informazione in possesso dell’Amministrazione finanziaria non conformi a quelli dichiarati dal contribuente.

Le richieste di dati già in possesso dell’Amministrazione sono, pertanto, inefficaci.

TERMINE INVIO TELEMATICO MOD. REDDITI / IRAP: è previsto lo slittamento dal 30.9 al 30.11 del termine per l’invio telematico del mod. REDDITI / IRAP. Ciò significa che per il 2019, considerato che il 30.11 cade di sabato, l’invio va effettuato entro il 2.12.2019.

MODIFICHE REGIME FORFETARIO: confermata la modifica del comma 69 dell’art. 1, Legge n. 190/2014 che prevede, per i contribuenti forfetari che si avvalgono di dipendenti e collaboratori, l’obbligo di operare le ritenute alla fonte ex artt. 23 e 24, DPR n. 600/73. Inoltre, sono stati ridotti gli obblighi informativi per i contribuenti forfetari.

TERMINE EMISSIONE DELLA FATTURA ELETTRONICA: a decorrere dall’1.7.2019, la fattura va emessa entro 12 giorni (anziché 10) dall’effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’art. 6, DPR n. 633/72.

COMUNICAZIONI DATI LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: l’invio delle liquidazioni IVA periodiche va effettuato entro la fine del secondo mese successivo al trimestre di riferimento. La comunicazione dei dati relativi al secondo trimestre va effettuata entro il 16.9. Infine, è previsto che la comunicazione relativa al quarto trimestre può alternativamente essere effettuata con la dichiarazione IVA annuale (da presentare, in tal caso, entro febbraio dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta). Sono confermati gli ordinari termini di versamento dell’imposta dovuta in base alle liquidazioni periodiche effettuate.

TERMINI TRAMISSIONE TELEMATICA DEI CORRISPETTIVI: è previsto l’invio telematico all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri entro 12 giorni dall’operazione ex art. 6, DPR n. 633/72. Tale modifica non riguarda:

  • la memorizzazione giornaliera dei dati relativi ai corrispettivi;
  • i termini di effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA ex art. 1, DPR n. 100/98.

Nel primo semestre di vigenza del predetto obbligo le sanzioni non si applicano in caso di invio telematico dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri “entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”, fermi restando i termini della liquidazione IVA.

In particolare, il predetto semestre ha decorrenza:

  • dall’1.7.2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a € 400.000;
  • dall’1.1.2020 per gli altri soggetti.

PROROGA VERSAMENTI SOGGETTI ISA: disposta la proroga al 30.9.2019 dei versamenti delle imposte risultanti dalle dichiarazioni REDDITI / IRAP / IVA i cui termini scadono dal 30.6 al  30.9.2019 a favore dei soggetti esercenti attività per le quali sono stati approvati i nuovi ISA .

La proroga si estende anche ai soggetti che partecipano, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116, TUIR, a società / associazioni / imprese “interessate” dagli ISA, ossia a:

  • collaboratori dell’impresa familiare / coniuge dell’azienda coniugale;
  • soci di società di persone;
  • soci di associazioni professionali;
  • soci di società di capitali trasparenti.

Per poter beneficiare della proroga, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Risoluzione 28.6.2019, n.64/E, non assume rilevanza il fatto che il contribuente applichi il proprio Indice di riferimento. Di conseguenza, la stessa può essere usufruita anche dai contribuenti che:

  • dichiarano cause di esclusione dagli ISA;
  • adottano il regime forfetario / dei minimi;
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfetari.

TENUTA DELLA CONTABILITA’ IN FORMA MECCANIZZATA: prevista la possibilità di tenere qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto. Tale previsione, di fatto, estende a tutti i registri contabili quanto in precedenza consentito per i soli registri IVA.

CREDITO D'IMPOSTA DISTRIBUTORI CARBURANTI: confermato che la disposizione a favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante (credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate a decorrere dall’1.7.2018, mediante carte di debito / credito) riguarda le cessioni di carburante effettuate nei confronti sia di imprese / lavoratori autonomi, che di consumatori finali. Nel caso in cui le commissioni per i pagamenti relativi al carburante non siano contabilizzate separatamente rispetto a quelle relativi ad altri beni, il credito d’imposta in esame spetta per la sola quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra volume d’affari annuo derivante da cessioni di carburante e quello complessivo.

RIAPERTURA ROTTAMAZIONE RUOLI - SALDO / STRALCIO SOMME ISCRITTE A RUOLO al 31.7.2019: per accedere a tale agevolazione va usato l’apposito modello messo a disposizione dell’Agente della riscossione.

OBBLIGHI DI PUBBLICITA'/TRASPARENZA CONTRIBUTI PUBBLICI: revisione della disciplina relativa all’obbligo di pubblicità / trasparenza dei contributi pubblici. In particolare è ora previsto che i soggetti che esercitano attività commerciali di cui all’art. 2195, C.c. pubblicano, nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio e dell’eventuale bilancio consolidato, gli importi e le informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria, agli stessi effettivamente erogati nell’esercizio precedente da Amministrazioni pubbliche.

I soggetti che redigono il bilancio in forma abbreviata e quelli comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (micro-imprese, imprese individuali e società di persone), pubblicano le suddette informazioni entro il 30.6 di ogni anno nel proprio sito Internet o, in mancanza di quest’ultimo, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

Per quanto riguarda i predetti obblighi di pubblicazione:

  • a partire dall’1.1.2020, il loro mancato assolvimento comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un minimo di € 2.000, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento all’obbligo di pubblicazione (di fatto, il mancato rispetto degli obblighi in esame nel 2019 non risulta sanzionato). Va evidenziato che, in sede di conversione, è precisato che “la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti” è applicabile se, trascorsi 90 giorni dalla contestazione, non sono stati adempiuti gli obblighi pubblicazione / pagamento della sanzione pecuniaria;
  • non sono applicabili nel caso in cui l’importo dei vantaggi economici effettivamente erogati sia inferiore a € 10.000.

È infine previsto che per gli aiuti di Stato e gli aiuti de minimis contenuti nel Registro nazionale degli aiuti di Stato, la registrazione degli stessi nella Sezione “Trasparenza” ad opera del soggetto erogante tiene luogo dei suddetti obblighi di pubblicazione, purché il soggetto beneficiario indichi l’esistenza degli aiuti “oggetto di obbligo di pubblicazione” nel  Registro nella Nota integrativa ovvero, in mancanza, nel portale digitale dell’associazione di categoria di appartenenza.

ADEGUAMENTO STATUTI ENTI DEL TERZO SETTORE: disposta la proroga al 30.6.2020 per l’adeguamento dello statuto alle nuove previsioni da parte di bande musicali / ONLUS / organizzazioni di volontariato (OdV) / associazioni di promozione sociale (APS) / imprese sociali.



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