Il Decreto crescita (convertito con Legge n. 58/2019) ha reintrodotto, a partire dal 29 giugno 2019, l’obbligo di effettuare la denuncia fiscale per la vendita e somministrazione di prodotti alcolici (ex licenza UTF) a carico degli esercizi pubblici, di quelli di intrattenimento pubblico, degli esercizi ricettivi, dei rifugi alpini e degli esercizi commerciali (compresa la vendita di prodotti, quali ad esempio i profumi, che contengono alcol)
Si ricorda, in tal senso, che a decorrere dal 29 agosto 2017 tale obbligo era stato soppresso, ma, come detto, a partire dal 29 giugno 2019 trova nuovamente applicazione.
Alla luce di queste nuove disposizioni normative, e dei successivi chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con circolare prot. 13141 del 20 settembre 2019 risultano obbligati a presentare denuncia:
Le attività che avevano già ottenuto la licenza prima della soppressione dell’adempimento (prima del 29 agosto 2017), non hanno alcun obbligo di presentare una nuova denuncia, salvo in caso di modifica dei dati dichiarati.
Per il mancato adempimento è prevista una sanzione da 500 a 3.000 euro.
Gli uffici dell’Associazione sono a disposizione per ogni eventuale chiarimento e per l’eventuale predisposizione della pratica.
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