E' disponibile e può essere scaricato nel link a fondo pagina il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11 marzo 2020 (in vigore fio al 13 aprile prossimo - come da successivo DPCM 01.04.2020), che emana ulteriori disposizione attuative sull’intero territorio nazionale per il contrasto e il contenimento del diffondersi del virus COVID-19.
Evidenziamo, di seguito, alcune misure di più diretto interesse (coordinate anche con le successive Ordinanze del 20.03.2020 emesse dalla Regione del Veneto e dal Ministero della Salute scaricabili a fondo pagina) e forniamo anche due indicazioni operative: una prima indicazione sulla comunicazione da inviare ai lavoratori per le aziende con attività sospese,e una comunicazione da inviare ai Comuni per quelle imprese che, pur potendo rimanere aperte, decidono comunque di sospendere l'attività.
Vi inviatiamo inoltre a rimanere sempre aggiornati su questa pagina per eventuali ulteriori chiarimenti:
COMMERCIO
Sospensione attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per l’attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, individuate nell’allegato 1 (vedi elenco a fine pagina) sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali purchè sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Per dettagli e chiarimenti in relazione ad alcune fattispecie e tipologie, vi invitiamo a consultare la FAQ del sito Governo.it , che vengono costantemente aggiornate.
Apertura dei negozi nelle giornate festive e prefestive.Un aggiornamento di venerdì 27 marzo, inserito nelle FAQ pubblicate nel sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri (vedasi il link: http://www.governo.it/it/faq-iorestoacasa) chiarisce che, con riferimento ai limiti imposti alle attività commerciali al dettaglio, “non c'è più la differenza tra giorni feriali, prefestivi e festivi, né quella tra strutture di vendita a seconda delle dimensioni. Pertanto, anche i supermercati e gli ipermercati presenti nei centri commerciali, così come tutti gli altri esercizi commerciali, possono essere aperti tutti i giorni, ma comunque sempre limitatamente alle vendita di prodotti di cui all’allegato 1 al Dpcm 11 marzo 2020, per come comunque integrato dall’art. 1, comma 1, lettera f), del Dpcm del 22 marzo 2020 …”.
In ogni caso si ricorda che nel Veneto è al momento vigente l’Ordinanza del 20 marzo 2020, in base alla quale “l'apertura degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, è vietata nella giornata della domenica, ferme le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui al citato DPCM dell'11.3.2020; si riconferma, a fini di chiarezza, l'apertura di farmacie, parafarmacie ed edicole”.
Cosa fare con il registratore telematico? Leggi qui le le indicazioni per le attività sospese in base al DPCM 11.03.2020 o che comunque hanno deciso di non essere operative in questo periodo. VAI ALLA PAGINA DEDICATA.
Mobili: Si riporta di seguito la posizione di Federmobili-Confcommercio relativamente all'attività di consegna e montaggio mobili presso i clienti. Per Federmobili: "il montaggio deve essere effettuato solo nel caso sia assolutamente indifferibile, cioè di prima necessità del cliente (ad esempio, montaggio di una cucina, di un bagno o di altri elementi di arredo, in una nuova abitazione altrimenti non abitabile; sostituzione per guasti o rotture; interventi di ripristino del bene per renderlo funzionante; ecc.). Dovranno essere inoltre rispettate queste condizioni: il personale dovrà operare con dispositivi di protezione individuale ed effettuare la sanificazione al termine dei lavori; il cliente che assiste al montaggio dovrà essere tenuto alla distanza di sicurezza di almeno un metro. Fuori dai casi di indifferibilità come sopra definiti, si concorderà con il cliente una data di montaggio successiva alla cessazione di validità del decreto".
Erboristerie: Le erboristerie non rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è stata sospesa a seguito dell’adozione del Dpcm dell’11 marzo 2020. L’attività di erboristeria è da ritenersi assimilabile a quella del commercio di prodotti per l’igiene personale ovvero di generi alimentari. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Concessionarie di automobili: Rientrano tra gli esercizi commerciali la cui attività è sospesa. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Ricambi auto: Sono autorizzate le attività connesse a consentire lo svolgimento delle attività di manutenzione e riparazione quali la vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di parti e accessori di ricambio. Tuttavia, al fine di evitare il contagio, l’attività deve essere svolta con le seguenti precauzioni:
a) limitare il contatto con i clienti e adottare le necessarie precauzioni sanitarie (rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, utilizzo di guanti e mascherine sanitarie di protezione);
b) favorire, ove possibile, l’attività di vendita per corrispondenza e via internet di parti e accessori di ricambio.
(Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Rivendite di sigarette elettroniche: Le rivendite di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione rientrano tra le categorie di esercizi esclusi dall’obbligo di sospensione e/o chiusura rientrando nella definizione di vendita di prodotti per fumatori. La vendita è consentita sia se effettuata in tabaccherie ordinarie sia se effettuata in esercizi di vicinato diversi dalla tabaccherie, a condizione che si tratti di esercizi specializzati nella vendita esclusiva di sigarette elettroniche e prodotti liquidi da inalazione. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Prodotti alimentari per animali da compagnia: E' consentita la prosecuzione dello svolgimento dell’attività di commercio al dettaglio in esercizi specializzati di piccoli animali da compagnia e di prodotti e alimenti per animali da compagnia. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Rivendite Tabacchi: L'Agenzia delle Dogane Monopoli (Direzione Tabacchi) ha emanato una circolare che fornisce istruzioni utili a chi decide di chiudere la propria rivendita a fronte di rischio COVID 19 in capo al tabaccaio od ai suoi familiari, e in generale sull'apertura e chiusura di rivendite generi di monopolio in questo periodo.Vi invitiamo a prenderne visione scaricandola dal link a fondo pagina.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (tra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale che garantiscano la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.
In particolare, poi, sono sospese le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche artigianali, che effettuano il consumo sul posto e/o prevedono l’asporto (compresi preparazione di pasti da portar via “take-away” quali, ad esempio, rosticcerie, piadinerie, friggitorie, gelaterie, pasticcerie, pizzerie al taglio senza posti a sedere). Resta consentito il servizio di consegna a domicilio, nel rispetto dei requisiti igienico sanitari, sia per il confezionamento che per il trasporto. Chi organizza le attività di consegna a domicilio – lo stesso esercente o una "piattaforma", deve evitare che al momento della consegna ci siano contatti personali a distanza inferiore a un metro. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Bar e servizi di ristorazione nelle aree di servizio lungo strade e autostrade o in porti lacustri e aeroporti: vi invitiamo a consultare la pagina dedicata, in cui il DPCM 11.03.2020 è stato coordinato con le successive misure emanate dalle Ordinanze della Regione Veneto e del Ministero della Salute, valide fino al 13 aprile 2020. VAI ALLA PAGINA DEDICATA
Attività di somministrazione che vendono tabacchi e/o quotidiani: Nel caso di attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata congiuntamente ad attività commerciali consentite (quali ad esempio rivendita di tabacchi, rivendita di giornali o riviste, vendita di beni alimentari), l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è sospesa, mentre possono continuare le attività commerciali consentite. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Attività di preparazione cibi da asporto preconfezionati: Le aziende che preparano cibi da asporto preconfezionati, anche all'interno di supermercati o comunque in punti vendita di alimentari, possono continuare la loro attività, ma possono soltanto effettuare la vendita o la consegna a domicilio dei cibi preconfezionati, senza prevedere alcuna forma di somministrazione o consumo sul posto (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (tra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse).
ALBERGHI E STRUTTURE RICETTIVE
Non è prevista la sospensione delle attività delle strutture alberghiere (Ateco 55.1). Il successivo DPCM 22 marzo che ha sospeso le attività produttive industriali e commerciali non indicate nell'allegato 1 al decreto e non oggetto di specifiche eccezioni, ha anche sospeso le attività di cui alla sottocategoria 55.20.51 (affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, b&B, residence). L'elenco delle attività consentite potrà comunque essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, così come previsto dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DPCM.
ALTRI SERVIZI
Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.
Agenzie Immobiliari: Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.
Agenzia di Viaggio: dovranno rimanere chiuse o possono proseguire l’attività se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (anche ai sensi dell'1 DPCM 22.03.2020)
Trasporti: Sono possibili interventi di programmazione con riduzione e soppressione dei servizi di trasporto ferroviario, aereo e marittimo, al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali.
Con questo provvedimento il Presidente ordina:
Società di spedizioni e agenzie di operazioni doganali: Non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di “lavoro agile” o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Autoscuole, società e enti di foprmazione: Le autoscuole, come tutti gli enti e le società di formazione, devono sospendere le proprie attività fino al 13 aprile. (Fonte FAQ del sito Governo.it che vi invitiamo comunque a consultare perchè in aggiornamento).
Attività produttive e altre attività professionali: In ordine alle attività produttive e alle attività professionali, il DPCM raccomanda che:
Per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile.
Dalla data di efficacia delle disposizioni del DPCM 11.03.2020 cessano di produrre effetti, ove incompatibili con le sue disposizioni, le misure di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 e 9 marzo scorsi (un riassunto delle misure introdotte in questo articolo).
COMUNICAZIONE DA INDIRIZZARE AI LAVORATORI
Si riporta un testo che le aziende le cui attività sono sospese a causa del DPCM 11.03.2020 possono utilizzare per inviare comunicazione ai lavoratori
"In ragione della chiusura delle attività commerciali disposta dal DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 marzo 2020 art. 1 comma 7 lett. b) a partire dal ____ e sino a nuova comunicazione Lei è dispensato dal servizio. La Sua assenza è giustificata e sarà imputata a ROL e ferie e, qualora fosse possibile ricorrervi, ad un ammortizzatore sociale."
COMUNICAZIONE PER IL COMUNE
Considerati i futuri indennizzi ipotìzzati dal Governo per l'emergenza Coronavirus, si consiglia alle imprese che, pur potendo rimanere aperte, decidono comunque di sospendere l'attività, di inviare una comunicazione al proprio Comune di competenza (dove è svolta l'attività lavorativa), preferibilmente tramite Posta Elettronica Certificata quanto meno tramite e-mail), nella quale si informa sul giorno in cui si è chiuso l'attività, specificando se la chiusura si intende fino a data da destinarsi oppure ipotizzando una data per la riapertura.
LE ATTIVITA' ESCLUSE DALLA SOSPENSIONE
(un pratico vademecum creato da Confcommercio nazionale nel link a fondo pagina)
SERVIZI PER LA PERSONA
CARTELLO PER LE ATTIVITA' CHIUSE
Confcommercio Vicenza ha predisposto un cartello che le imprese obbligate a sospendere la propria attività possono esporre. Il cartello è disponibile nel link a fondo pagina.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.