Riassumiamo di seguito i principali contenuti del Dpcm del 10 Aprile, coordinati con quanto disposto dalla Regione Veneto con Ordinanza del 13 aprile (in vigore dal 14 aprile 2020). Si rimanda, comunque, ad una lettura dei due provvedimenti che possono essere scaricati nel link a fondo pagina.
Si evidenzia che, con riferimento ad alcune disposizioni, sono auspicati ed attesi dei chiarimenti in merito all’applicazione delle stesse.
Sono confermate le attività commerciali al dettaglio non sospese, già individuate dal Dpcm dell’11 marzo,con l’aggiunta del:
La Regione Veneto ha stabilito che la vendita al dettaglio di vestiti per bambini e neonati nonché l’attività di librerie e cartolerie è ammessa in negozi esclusivamente dedicati, sulla base di titolo anteriore al 21.2.2020, alla vendita di tali prodotti ed è consentita in due giorni alla settimana, esclusi comunque i festivi e prefestivi, nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, valide per tutte le attività.
Rimangono sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie, sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. Sulla base della lettera l) dell’Ordinanza Regionale è ammessa l’attività economica svolta mediante consegna a domicilio.
E’ disposta la chiusura degli esercizi commerciali, di qualsiasi dimensione, di vendita di generi alimentari nelle giornate di domenica 19, 26 aprile e 3 maggio 2020 e nei giorni festivi del 25 aprile e 1° maggio 2020. Parimenti sono chiusi alla domenica e gli altri giorni festivi gli esercizi commerciali di apparecchi elettronici e telefonici, di elettrodomestici, ferramenta, illuminazione, fotografia.
E’ disposto il divieto di esercizio dei mercati, all’aperto e al coperto, o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata, di generi alimentari se non nei Comuni nei quali sia adottato dai Sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda anche le seguenti condizioni minimali:
I distributori automatici per il commercio al dettaglio diversi da quelli di carburante, sono ammessi solo se all’interno degli uffici e delle attività regolarmente ammesse, per l’acqua potabile (c.d. Case dell’acqua), latte sfuso, generi di monopolio, prodotti farmaceutici e parafarmaceutici.
E’ confermata, altresì, la sospensione delle attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti), eccezione fatta per quelle individuate nell’allegato 2 (lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia, attività delle lavanderie industriali, altre lavanderie, tintorie, servizi di pompe funebri e attività connesse) .
E’ ammessa l’attività di manutenzione di aree verdi e naturali, pubbliche e private.
Le attività commerciali non sospese devono adottare le seguenti misure:
Gli accessi vanno regolamentati e scaglionati secondo le seguenti modalità:
NEL LINK A FONDO PAGINA SONO SCARICABILI DUE CARTELLI, CREATI DA CONFCOMMERCIO VICENZA, CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI DALLE ATTIVITA' APERTE (si raccomanda di sostituire i precedenti cartelli esposti nei negozi).
In tutte le attività economiche è altresì raccomandato (quindi non obbligatorio) il controllo da parte dei responsabili dell’attività della temperatura corporea di presenti.
Per quanto riguarda le attività produttive industriali e di commercio all’ingrosso, il Dpcm del 10 aprile, conferma le attività non sospese dal Dpcm del 22 marzo come integrato dal Decreto del 25 marzo, con l’aggiunta di:
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (vedi articolo).
Le attività produttive sospese possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
L’articolo 2, oltre a confermare la possibilità di comunicazione al Prefetto per la continuazione di attività funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’Allegato 3, altresì specifica che, previa comunicazione al Prefetto, per le attività produttive sospese (si ritiene siano comprese anche le attività di commercio all’ingrosso, per analogia con la possibile comunicazione al Prefetto per chi vuole operare per assicurare la continuità delle filiere) è ammesso l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti, nonché attività di pulizia e sanificazione, la spedizione verso terzi di merci, giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
SUL SITO DI CONFCOMMERCIO NAZIONALE UN RIEPILOGO DELLE ATTIVITA' CHE POSSONO RESTARE APERTE. CLICCA QUI.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.