Recentemente è stato convertito in legge il “Decreto Cura Italia” contenente una serie di disposizioni inerenti l’emergenza da Covid -19. La legge è entrata in vigore il 30 aprile 2020. Prima di approfondire i contenuti della norma, va detto che si è in attesa del "Decreto di Maggio" che dovrebbe apportare modifiche e integrazioni a questo provvedimento: vi invitiamo pertanto a rimanere aggiornati visitando i nostri siti Internet.
In sede di conversione sono state confermate le seguenti misure:
Sono state introdotte le seguenti novità:
Queste le altre misure di maggiore interesse per le PMI, lavoratori autonomi e cittadini in generale.
FINANZIAMENTI ALLE PMI. Al fine di sostenere le attività danneggiate dall’epidemia COVID-19 è previsto che:
È altresì previsto che:
SOSPENSIONE PER L’IVA SCADUTA A MARZO 2020.I versamenti oggetto di sospensione (ritenute e contributi scadenti il 16.3 e 16.4, IVA relativa al mese di febbraio e saldo IVA 2019 scaduti il 16.3.2020) dovranno essere effettuati, senza sanzioni ed interessi:
SOSPENSIONE VERSAMENTI CARTELLE DI PAGAMENTO / AVVISI
È confermata la sospensione dei termini di versamento in scadenza nel periodo 8.3 - 31.5.2020 delle somme derivanti da:
La sospensione opera anche per:
I versamenti sospesi devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 30.6.2020.
SOSPENSIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO, LIQUIDAZIONE, ECC. È confermata la sospensione dei termini nel periodo 8.3 - 31.5.2020 relativi alle attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso da parte degli Uffici di riscossioni/Agenzia delle Entrate.
In sede di conversione il Legislatore si è “dimenticato” di estendere la sospensione alle comunicazioni di irregolarità, c.d. avvisi bonari (tale previsione è stata annunciata nell’ambito del decreto di prossima emanazione).
CREDITO D’IMPOSTA SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO. È confermato, per il 2020, il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, a favore delle imprese / lavoratori autonomi, pari al 50% delle spese sostenute e documentate (fino ad un massimo di € 20.000) di sanificazione degli ambienti / strumenti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio dal virus COVID-19.
L’agevolazione è stata estesa dal c.d. “Decreto Liquidità” anche alle seguenti tipologie di spese:
EROGAZIONI LIBERALI A SOSTEGNO DEL CONTRASTO DEL COVID-19.
È confermato il riconoscimento della detrazione IRPEF pari al 30% per le persone fisiche / enti non commerciali che effettuano, nel 2020, erogazioni liberali in denaro e in natura, al fine di finanziare gli interventi necessari al contenimento / gestione dell’epidemia COVID-19, a favore di:
BONUS PUBBLICITÀ. Per il 2020, la quantificazione del c.d. “Bonus pubblicità” a favore di imprese / enti non commerciali / lavoratori autonomi che investono in “campagne pubblicitarie” è stabilito nella misura unica del 30% degli investimenti effettuati (anziché del 75% degli investimenti incrementali).
BONUS EDICOLE. È confermato, per il 2020, l’aumento a € 4.000 (per il 2019 era pari a € 2.000) del c.d. “Bonus edicole”, ossia del credito d’imposta a favore degli esercenti attività commerciali operanti esclusivamente nella vendita al dettaglio di giornali / riviste / periodici parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI. Inoltre, per il 2020, il credito d’imposta in esame è parametrato anche alle spese: di fornitura di energia elettrica / servizi telefonici / Internet e per i servizi di consegna a domicilio delle copie di giornali. Infine, è esteso anche alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani e/o periodici a rivendite situate in Comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e in Comuni con un solo punto vendita.
PROROGA MUD. È confermata la proroga dal 30.4 al 30.6.2020 del termine di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD).
TESSERA SANITARIA. E’ confermata la proroga al 30.6.2020 della validità della tessera sanitaria, con scadenza anteriore al 30.6.2020, “anche per la componente della Carta nazionale dei servizi”.
Per le tessere di nuova emissione, ovvero per le quali sia stata effettuata richiesta di duplicato, è resa disponibile dal MEF in via telematica una copia provvisoria presso l’Azienda sanitaria locale di assistenza, ovvero tramite la funzionalità del portale www.sistemats.it.
VERSAMENTI CONTRIBUTI COLF. È confermata la sospensione dei termini relativi ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali / premi INAIL dovuti dai datori di lavoro domestico in scadenza nel periodo 23.2 - 31.5.2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati entro il 10.6.2020 senza sanzioni e interessi.
È altresì confermata la sospensione dei termini di prescrizione relativi alle contribuzioni di previdenza / assistenza sociale obbligatoria di cui all’art. 3, comma 9, Legge n. 335/95 in scadenza nel periodo 23.2 - 30.6.2020.
Gli stessi riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.
ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.