Alla luce anche delle indicazioni emanate dal Ministero del Lavoro (in virtù di quanto previsto dall’ Art. 1, commi 125 e 127 della Legge n. 124/2017), a decorrere dal 2019 vige l'obbligo per le imprese e in generale per il così detto Terzo Settore (associazioni, fondazioni, Onlus), che percepiscono da parte della Pubblica amministrazione “vantaggi economici”, di darne pubblicità e trasparenza.
Per "vantaggi economici" si intendono: le sovvenzioni, i contributi, le somme percepite a titolo di corrispettivo dalla Pubblica Amministrazione, ecc.. Tale obbligo interessa tutte le somme ricevute nell’anno solare precedente (si applica il principio “di cassa”) se di importo pari o superiore a 10.000 euro complessivi ed è assolto per il Terzo Settore tramite pubblicazione delle informazioni sul proprio sito Internet, mentre per le imprese tramite specifica indicazione nella Nota integrativa (a partire da quella relativa al bilancio chiuso al 31.12.2018).
Va sottolineato che l’inosservanza dell’obbligo di pubblicità da parte delle imprese comporta l’obbligo di restituzione delle somme ricevute. L'obbligo va espletato entro il 30 giugno 2020, salvo eventuali proroghe che potrebbero essere emanate con specifici decreti.
Gli uffici dell'Associazione sono a disposizione per ogni approfondimento (tel. 0444 964300).
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