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BONIFICI ISTANTANEI: PUBBLICATO IL REGOLAMENTO UE

Consentirà di trasferire Euro entro dieci secondi, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, in qualsiasi Stato membro dell'Ue e dello Spazio economico europeo

martedì 26 marzo 2024
BONIFICI ISTANTANEI: PUBBLICATO IN G.U. DELLA UE BONIFICI ISTANTANEI: PUBBLICATO IN G.U. DELLA UE

Nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea del 19 marzo scorso è stato pubblicato il Regolamento 2024/886 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 marzo 2024, che modifica i Regolamenti (UE) n. 260/2012 e (UE) 2021/1230 e le direttive 98/26/CE e (UE) 2015/2366, in tema di bonifici istantanei in euro.

Il Provvedimento entrerà in vigore 20 giorni dopo la data di pubblicazione nella G. U. dell'Ue e consentirà di trasferire denaro entro dieci secondi, in qualsiasi momento della giornata, anche al di fuori dell'orario lavorativo, 24 ore su 24 e sette giorni su sette, non solo all'interno dello stesso paese ma anche in qualsiasi altro Stato membro dell'Ue e dello Spazio economico europeo (Islanda, Norvegia e Liechtenstein).

Le banche e gli altri prestatori di servizi di pagamento saranno tenuti a offrire il servizio di invio e ricezione di bonifici istantanei in euro applicando delle commissioni (se presenti) che non dovranno essere superiori a quelle applicate ai bonifici standard. Le nuove regole contengono anche un giro di vite sulla sicurezza dei bonifici e le garanzie contro le frodi online.

Il bonifico istantaneo, certamente, eroderà gli spazi di utilizzo degli assegni (circolari e non) e del bonifico standard, visto che l’accredito sul conto di chi riceve il pagamento si perfeziona in massimo 10 secondi, azzerando una serie di rischi che le suddette forme di pagamento “tradizionali”, in qualche misura, ancora incorporano. Anche in termini di costo il nuovo strumento è molto interessante e potrà esserlo ancora di più in virtù del fatto che questo servizio potrà essere erogato, oltre che dalle banche, da altri operatori presenti sul mercato.

L’obiettivo principale delle modifiche introdotte dal Regolamento 2024/886 è armonizzare e rendere più efficienti i pagamenti (anche transfrontalieri) all'interno dell'Unione Europea, stabilendo requisiti specifici applicabili ai bonifici istantanei in euro. Tuttavia, alcune delle norme del Regolamento riguardano anche taluni requisiti applicabili a tutti i bonifici, per rafforzare le condizioni necessarie per una loro maggiore sicurezza e diffusione, nonché il corretto funzionamento e l'integrazione del mercato interno.

Il regolamento innova aprendo il mercato dei bonifici istantanei anche agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica (molti dei quali già operano anche sul versante dei pagamenti elettronici via POS e wallet), tramite una serie di disposizioni.

Altro aspetto di rilievo, fondamentale per la diffusione di qualsiasi strumento di pagamento, è la sicurezza. Sul punto, con riguardo a tutti i bonifici in euro, istantanei e non, interviene sempre l’art. 1 del provvedimento in commento, integrando il Regolamento n. 260/2012 con l’articolo 5 quater. Esso stabilisce che i PSP dovranno offrire agli USP un servizio di verifica immediata (dopo che il pagatore ha fornito le informazioni pertinenti relative al beneficiario e prima che gli sia offerta la possibilità di autorizzare tale bonifico) dell’identità del destinatario al quale il pagatore intende inviare un bonifico, senza costi aggiuntivi. Qualora i PSP non dovessero prestare in maniera corretta il servizio di verifica e ciò determinasse un'esecuzione inesatta dell'operazione di pagamento, essi dovranno rimborsare immediatamente al pagatore l'importo del bonifico.

Sempre in tema di sicurezza, viene prevista una serie di misure per impedire la disposizione di bonifici istantanei da conti di pagamento appartenenti a persone o entità soggette a misure restrittive finanziarie mirate e per congelare immediatamente i fondi inviati a tali conti di pagamento.

Nel caso di violazioni delle disposizioni introdotte dal Regolamento, è previsto che le sanzioni – inflitte dalle autorità competenti degli Stati nazionali - siano effettive, proporzionate e dissuasive. Viene pertanto definito, integrando il Regolamento n. 260/2012 con l’articolo 5 quinquies, l’apparato sanzionatorio.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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