• Home 
  • Norme 

CENSIMENTO DI DEPOSITI E DISTRIBUTORI MINORI DI CARBURANTI AD USO PRIVATO

Dal prossimo 1 gennaio va fatta comunicazione all'Agenzia delle Dogane. Istituito anche il registro di carico/scarico tenuto con modalità semplificata

lunedì 14 dicembre 2020
CENSIMENTO DI DEPOSITI E DISTRIBUTORI MINORI DI CA CENSIMENTO DI DEPOSITI E DISTRIBUTORI MINORI DI CA

Dal prossimo 1 gennaio, i depositi e i distributori  minori sono tenuti a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) competente per  territorio, anziché effettuare la denuncia fiscale. Inoltre la norma ha istituito anche il registro di carico/scarico tenuto con modalità semplificata per gli stessi soggetti.

L’obbligo  deriva dal DL 34/2020 e segue una serie di provvedimenti che sono intervenuti in materia. Vediamoli da vicino.

Il DL 124/19, art.5, c.1 lett.c (convertito con L.157/19) aveva prodotto la modifica del d.lgs.504/95 (testo unico delle accise) abbassando la soglia di obbligo di denuncia (e conseguente licenza fiscale e conseguente registro di carico/scarico) di:

  • deposito uso privato, agricolo e industriale prodotti energetici (portando detta soglia da 25mc a 10mc);
  • apparecchio di distribuzione automatica carburanti per uso privato, agricolo e industriale (portando detta soglia da 10mc a 5mc).

Il successivo  DL 34/2020, art.130 (c.2 lett.b), con decorrenza 01.01.2021,  ha introdotto una importante modifica al  D.lgs 504/95 stabilendo che gli esercenti di:

  • deposito minore: deposito uso privato, agricolo e industriale prodotti energetici con capacità compresa tra 10 e 25 mc;
  • distributore minore: apparecchio di distribuzione automatica carburanti per uso privato, agricolo e industriale con capacità compresa tra 5 e 10 mc;

in  luogo  della  denuncia (licenza fiscale), sono tenuti a dare comunicazione di attività all'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) competente per  territorio;  la quale Agenzia,  ai  medesimi  soggetti, di conseguenza  attribuirà un codice identificativo.

Si precisa che per apparecchio di distribuzione automatica si intende un’infrastruttura dotata di un serbatoio di stoccaggio collegato ad un sistema di erogazione (di qualsiasi tipologia) che consenta il rifornimento diretto di un veicolo.

E’ possibile richiedere il modello di comunicazione contattando gli uffici provinciali di Confcommercio Vicenza..

Si evidenzia che la comunicazione deve essere effettuata anche per i depositi/distributori minori esistenti al 31.12.2020.

Sono esclusi dall’obbligo di comunicazione gli esercenti depositi/distributori minori di prodotti denaturati; pertanto i depositi/distributori minoripresso aziende agricole e i depositi di gasolio riscaldamento non dovranno fare alcuna comunicazione (qualora rientranti nei suddetti limiti di capacità).

Il registro di carico/scarico

Il medesimo DL 34/2020, art.130 c.1 lett.a, (convertito con modificazioni dalla L.17.07.2020) ha introdotto, sempre con decorrenza 01.01.2021, una ulteriore rilevante modifica, istituendo il registro di carico/scarico tenuto con modalità semplificata (senza vidimazione) per i sopracitati

  • deposito minore (capacità compresa tra 10mc e 25mc);
  • distributore minore (capacità compresa tra 5mc e 10mc).

Non è prevista alcuna comunicazione di attività e alcun registro di carico/scarico per (circolare ADM  47/2020 del 03.12.2020)

  • deposito uso privato, agricolo e industriale prodotti energetici inferiore o uguale a 10 mc
  • apparecchio di distribuzione automatica carburanti per uso privato, agricolo e industriale inferiore o uguale a 5 mc.

Per quanto attiene al registro di carico/scarico, disciplinato con Determinazione ADM  prot. 240433/2019, da compilare a partire dal 01.01.2021:

  • non deve essere vidimato e ha validità illimitata;
  • è tenuto su supporto elettronico ovvero cartaceo, da indicare nella comunicazione di attività;
  • i diversi prodotti devono essere contabilizzati separatamente:
  • la registrazione dei quantitativi avviene in chilogrammi per i depositi ed in litri ambiente per i distributori;
  • la giacenza iniziale da riportare sul registro è quella rilevata autonomamente dall’esercente al 01.01.2021;
  • il carico deve essere scritturato entro le ore 9.00 del giorno seguente il ricevimento della merce, inserendo le informazioni riportate nell’eDAS;
  • lo scarico è effettuato cumulativamente, per ciascun prodotto contabilizzato, ogni sette giorni. Per gli apparecchi di distribuzione automatica dotati di “totalizzatore” è ammesso lo scarico cumulativo mensile sulla base dei dati rilevati dallo stesso. Facoltativamente è possibile procedere allo scarico fino ad una cadenza giornaliera, previa comunicazione all’UdD competente;
  • entro il mese di febbraio dell’anno successivo, l’esercente trasmette, tramite PEC, all’UdD competente un prospetto riepilogativo delle movimentazioni dell’anno precedente;
  • il registro di carico/scarico, gli eDAS, gli eventuali altri documenti a scorta dei prodotti, le fatture di acquisto del prodotto ed il prospetto riepilogativo, devono essere conservati dall’esercente per i cinque anni successivi alla data dell’ultima scritturazione.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

NEWS IMPRESE