Dal prossimo 14 dicembre entrano in vigore le modifiche al Codice della Strada introdotte con la Legge 25 novembre 2024, n.177, che apporta (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285); va detto comunque che la norma prevede una delega al governo per l’elaborazione, nei prossimi 12 mesi, di decreti volti a riordinare il Codice.
Quali, dunque, le principali novità introdotte? Vediamole da vicino.
Guida in stato di ebbrezza (art.1). Si prevede, nei casi di reati di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro), l’apposizione sulla patente di guida, dei codici unionali 68 “LIMITAZIONE DELL’USO-niente alcool” e/o 69 “LIMITAZIONE DELL’USO-Limitata alla guida di veicoli dotati di dispositivo alcolock”, per un periodo da 2 a 3 anni, con conseguente divieto assoluto di assumere bevande alcoliche alla guida, ovvero obbligo di guidare soltanto veicoli dotati di dispositivo alcolock (in grado di inibire la partenza degli stessi in caso di verifica della presenza di alcool nelle esalazioni del conducente). Qualora la patente contenga questi codici unionali, le sanzioni previste per i diversi casi di guida in stato di ebbrezza sono aumentate di un terzo, mentre sono raddoppiate se il dispositivo alcolock sia stato alterato o manomesso, ovvero siano stati ad esso rimossi o alterati i relativi sigilli.
Introduzione del dispositivo alcolock (art.3). Come detto, nei casi di apposizione dei codici unionali 68 (niente alcool) e 69 (solo veicoli con alcolock) sulla patente, a seguito della commissione dei reati di guida in stato di ebbrezza (tasso alcolemico nel sangue superiore a 0,8 grammi per litro), i conducenti possono guidare sul territorio nazionale veicoli su cui sia stato installato, a loro spese, un dispositivo “alcolock”, in grado di inibire l’avvio del motore, in caso di rilevamento di un tasso alcolemico positivo, a seguito del soffio nello stesso.
Guida dopo aver assunto sostanze stupefacenti (art.1). Viene eliminata la necessità di verificare lo stato di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, per configurare il reato disciplinato dall’art. 187 del C.d.S. Abbandono di animali (art.2). Si prevedono sanzioni più severe nei casi di abbandono di animali lungo la strada o mediante l’utilizzo di veicoli.
Sospensione breve della patente di guida (art.4). Si introduce la sanzione accessoria della sospensione breve della patente di guida (da 7 a 15 giorni, elevati a 30 giorni in caso di incidente), per alcune infrazioni delle norme del codice della strada quali (circolazione contromano, passaggio con il rosso, mancato utilizzo del casco e delle cinture di sicurezza (quando prescritti), utilizzo di dispositivi elettronici alla guida).
Inasprimento delle sanzioni per eccesso di velocità e utilizzo di dispositivi elettronici alla guida (art.4). Il superamento dei limiti di velocità di più di 10 km/h, ma meno di 40 km/h, se compiuto all’interno di un centro abitato e per almeno 2 volte nell’arco di un anno è sanzionato con il pagamento di una somma da € 220 a € 880 e con la sanzione accessoria della sospensione della patente da 15 a 30 giorni. Inoltre, per chiunque faccia uso, durante la guida, di apparecchi radiotelefonici smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino l’allontanamento della mani dal volante o uso di cuffie sonore, è previsto l’aumento della sanzione amministrativa pecuniaria con il pagamento di una somma da € 250 a € 1.000 con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, per un periodo da quindici giorni a due mesi. Peraltro, nel caso in cui lo stesso soggetto compia un’ulteriore violazione nel corso di un biennio, la sanzione amministrativa consisterà nel pagamento di una somma da € 350 a € 1.400, con la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi;
Riduzione dell’età per il conseguimento della patente per la guida di veicoli adibiti al trasporto di persone (art.9). Viene ridotto a 18 anni il limite di età minima per guidare veicoli del trasporto di persone per i quali è richiesta la patente D o DE, per servizi di linea con percorrenza non superiore a 50 km se il conducente è in possesso di una CQC conseguita a seguito di un corso ordinario di 280 ore. Ridotta, invece, a 20 anni l’età minima necessaria per poter guidare tali veicoli, senza limiti di percorrenza e di tipologia di servizio. Sempre in questa ipotesi il limite d’età è ridotto a 18 anni per la guida di veicoli senza passeggeri. Parimenti è ridotto il limite di età a 18 anni per guidare veicoli adibiti a trasporto di persone, delle categorie di patente di guida D1 e D1E (minibus fino a 16 passeggeri), a condizione di essere titolare di carta di qualificazione del conducente conseguita a seguito della frequenza di un corso iniziale ordinario (280 ore).
Accertamento delle violazioni con dispositivi di controllo automatico (art.10). Viene modificato il regime di accertamento delle violazioni da remoto, ampliando le fattispecie delle infrazioni accertabili ed introducendo, alcuni divieti di cumulo delle sanzioni.
Campagne di richiamo di sicurezza dei veicoli (art.12). Si introduce un nuovo elenco telematico dei veicoli oggetto delle campagne di richiamo e nuovi adempimenti a carico dei costruttori.
Norme più restrittive per la circolazione dei veicoli della micromobilità elettrica (art.14). Si introducono, per i monopattini elettrici, gli obblighi di targa, copertura assicurativa e casco, limitandone la circolazione esclusivamente alle strade urbane con limiti di velocità non superiori a 50 km/h.
Circolazione delle moto 125 cc sulle autostrade per maggiorenni (art.16). Viene consentita la circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali dei motocicli di cilindrata non inferiore a 120 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza non inferiore a 6 kW se a motore elettrico, quando condotti da persona maggiorenne.
Introduzione della “safety car” (art.20). Viene introdotta la possibilità di utilizzare veicoli degli organi di polizia stradale, per regolare il traffico su strade con corsie indipendenti o separate da spartitraffico, disciplinandone l’attività.
Cartelli per contrastare il contromano e obbligo di tenere la destra per i veicoli pesanti (art.22). Si installeranno degli specifici nuovi cartelli per contrastare l’imbocco in contromano delle strade e si prevede che nei tratti autostradali in cui vige il divieto di sorpasso per i veicoli pesanti, detti veicoli, indipendentemente dal numero di corsie per carreggiata e salvo diversa indicazione, debbano impegnare unicamente la corsia più vicina al margine destro della carreggiata.
Disciplina della sosta e della circolazione urbana (artt.24 e 27). Per i veicoli dotati di contrassegno per disabili, si introduce la gratuità generalizzata della sosta sulle “strisce blu”, vengono inasprite le sanzioni per la sosta illecita sugli spazi riservati agli invalidi, si introducono nuovi criteri per la limitazione della circolazione urbana.
Oltre a queste novità, ce ne sono altre che interessano direttamente anche alcune categoria di imprese associate. Parliamo, in particolare del Registro delle agenzie telematiche per le imprese di consulenza automobilistica (art. 6), delle Esercitazioni di guida (art. 8), delle Macchine agricole (art. 29), del Trasporto denaro o valori (art. 31) e dei Rimorchi (art. 34). Per queste e altre modifiche al Codice della strada vi invitiamo a consultare l'ampio dossier redatto da Confcommercio nazionale presente nell'area riservata del nostro sito (previo inserimento delle vostre credenziali) e scaricabile QUI.
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