giovedì 18 novembre 2021
CODICE DELLA STRADA, LE ULTIME MODIFICHE
Cambiano alcune regole sulla sicurezza stradale dopo che nei giorni scorsi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 9 novembre 2021, n. 156 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121.
Vediamo, in estrema sintesi, alcune delle disposizione contenute, che possono essere di interesse per i cittadini e per le categorie rappresentate.
Codice della strada
Diu seguito le più significative modifiche al Codice della Strada (D.lgs. 285/1992):
- in tema di esami per il conseguimento della patente di guida (art. 121), si eleva a 2 il numero di tentativi che si possono sostenere, per superare la prova pratica dell’esame, entro i termini di validità dell’autorizzazione per l’esercizio alla guida (foglio rosa), che vengono estesi a 12 mesi (art. 122).
Inoltre, per coloro che intendono conseguire una patente delle categorie AM, A1, A2 e A utilizzando veicoli per i quali non è possibile la presenza di un istruttore a bordo, si elimina l’obbligo di esercitarsi in aree poco frequentate (art. 122 CdS);
- in materia di revisioni dei veicoli (art. 80) si dispone che con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, da emanarsi entro 45 giorni dall’entrata in vigore della legge in commento, saranno definite le modalità per la riqualificazione delle bombole classificate UNECE R 110 serbatoio di metano per i veicoli;
- con una modifica al comma 2-bis dell’art. 117 CdS (limitazioni alla guida), si esonerano i neopatentati di categoria B, dal previsto divieto di guida, per il primo anno di rilascio della patente, di autoveicoli con potenza specifica superiore a 55 kW/t e auto con potenza superiore a 70 kW, anche nei casi di affiancamento del conducente, in qualità di istruttore, da parte di una persona di età non superiore a 65 anni e titolare da almeno 10 anni di patente B o di categoria superiore;
- attraverso delle integrazioni all’art. 158 (divieto di sosta e fermata), si introduce il divieto di sosta anche negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici, precisando che tale divieto, e relativa sanzione, si applichi, anche, ai veicoli elettrici che non effettuano la ricarica, o che permangono nello spazio riservato per un periodo superiore ad un’ora dal termine della stessa. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7 del giorno successivo, salvo che nei punti di ricarica di potenza elevata;
- in materia di obbligo di utilizzo del casco protettivo per la guida di ciclomotori e motocicli, attraverso una modifica dell’art. 171, si prevede che in tutti i casi di mancato utilizzo da parte di un passeggero trasportato, della violazione risponda, anche, il conducente;
- con una integrazione all’art. 173, si introduce il divieto per i conducenti di utilizzare durante la guida anche smartphone, computer, notebook, tablet e, in generale, qualsiasi apparecchio che comporti l’allontanamento delle mani dal volante, anche solo temporaneo;
- si introduce il divieto di circolazione sulle autostrade, e sulle strade extraurbane principali (art. 176) anche per i motocicli elettrici di potenza inferiore a 11kW;
- con una modifica dell’art. 180 (possesso dei documenti di circolazione e di guida), si prevede che, in caso di mancato possesso dei prescritti documenti in fase di controllo su strada, l’invito, da parte dell’autorità, a presentarsi successivamente presso gli uffici di polizia per esibire gli stessi non si applichi se la verifica della validità di tali documenti possa essere svolta attraverso la consultazione di banche dati e archivi pubblici, da parte degli organi di polizia stradale, al momento della contestazione;
- attraverso una integrazione all’art. 188, si prevede che i veicoli titolari di contrassegno per trasporto di persone con disabilità possano sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli loro riservati. Tale disposizione entrerà in vigore a partire dal 1° gennaio 2022 e in caso di conseguente riduzione delle entrate, gli Enti Locali sono autorizzati a rivedere la tariffazione oraria dei parcheggi, per compensare le perdite;
- con una modifica all’art. 50 si aumenta la lunghezza massima dei velocipedi a non oltre 3,5 metri. Inoltre, attraverso una modifica dell’art. 68 sull’equipaggiamento dei velocipedi, si dispone che le luci di segnalazione visiva debbano essere attive da mezz’ora prima del tramonto a mezz’ora dopo l’alba, e sempre nelle gallerie e in caso di condizioni climatiche avverse;
- si estende la categoria dei ciclomotori (art. 52) ai veicoli ad alimentazione elettrica, a due o tre ruote, con potenza non superiore a 4kW;
- si estende la categoria dei veicoli con caratteristiche atipiche, che ora comprende i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole di interesse storico e collezionistico (art. 60 CdS);
- modificando quanto originariamente previsto dal decreto in materia di lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati, si innalza ulteriormente tale limite a 18,75 metri, prevedendo la necessità di certificazione dell’idoneità dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate al trasporto intermodale strada/rotaia e strada/mare (art. 61 CdS);
- in tema di sanzioni, una modifica al primo comma dell’art. 196 (principio di solidarietà) prevede che, nei casi di locazione dei veicoli senza conducente, per le violazioni del Codice della Strada punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria, il locatario, in vece del proprietario, risponda solidamente con l’autore della violazione, o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione;
- in caso di ricorso al Prefetto (art. 203), contro la contestazione o la notifica di una violazione, si dispone che la documentazione possa essere inviata, in aggiunta alle modalità già previste, anche, attraverso canali telematici certificati qualificati;
- attraverso alcune modifiche all’art. 213 (sequestro e confisca), vengono innovati alcuni aspetti procedimentali della confisca dei veicoli e del provvedimento cautelare di sequestro.
- è stata modificata la disciplina dei trasporti eccezionali, circoscrivendola ai soli trasporti di cose indivisibili eccedenti i limiti di sagoma e massa ordinariamente consentiti, e riducendo a 86 tonnellate il limite di massa complessiva massima dei veicoli eccezionali, in caso di integrazione del carico, con altre cose in aggiunta a quella indivisibile da trasportare;
- con Decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, saranno inserite tra le modifiche dei veicoli, che non richiedono la preventiva visita e prova, da parte degli uffici della Motorizzazione Civile, ai fini dell’aggiornamento della carta di circolazione (art. 78 CdS), anche quelle inerenti i “sistemi ruota” (DM 10 gennaio 2013, n. 20) ovvero riguardanti il montaggio di ruote diverse da quelle originali del veicolo, e da quelle sostitutive indicate dal costruttore.
Semplificazioni nelle agevolazioni sui veicoli per le persone con disabilità
L’articolo, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, semplifica le agevolazioni per l’acquisto di veicoli da parte delle persone con impedite o ridotte capacità motorie, che possono essere concesse mediante la sola esibizione della patente, nel caso che questa riporti i prescritti adattamenti necessari alla guida. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge in commento, il Ministero dell’Economia e delle Finanze provvede all’adeguamento della specifica normativa.
Disposizioni sulla circolazione dei monopattini elettrici
L’articolo, introdotto in fase di conversione in legge del decreto, ha modificato la disciplina della circolazione dei monopattini elettrici recata dall’art. 1, commi 75-75 septies, della legge 27 dicembre 2019 n. 160. In particolare, si prevede che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica devono possedere i seguenti requisiti:
- rispetto delle caratteristiche costruttive di cui all’allegato 1 annesso al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, relativo alla sperimentazione della circolazione su strada di dispositivi per la micromobilità elettrica;
- assenza di posti a sedere;
- motore elettrico di potenza nominale continua non superiore a 0,50 kW;
- segnalatore acustico;
- regolatore di velocità configurabile in funzione dei limiti di cui al comma 75-quaterdecies;
- la marcatura “CE” prevista dalla direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006.
Si vieta, quindi, la circolazione di monopattini con caratteristiche diverse da quelle elencate e si introduce, dal 1° luglio 2022, per i nuovi monopattini, oltre al già previsto obbligo di utilizzo di luci e gilet catarifrangente, anche l’obbligo di presenza sul mezzo di frecce direzionali e di freni su entrambe le ruote. I monopattini, già, in circolazione a tale data, dovranno adeguarsi a queste nuove prescrizioni, entro il 1° gennaio 2024.
I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti da persone che abbiano almeno 14 anni, con obbligo di casco protettivo per i minorenni, e non possono circolare sui marciapiedi. È vietata la sosta dei monopattini sui marciapiedi, salvo che nelle aree individuate dai Comuni, anche mediante semplice pubblicazione sui siti istituzionali delle coordinate GPS per la localizzazione. È consentita, in ogni caso, la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motocicli.
I conducenti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e non possono trasportare altre persone, oggetti o animali. I monopattini possono circolare esclusivamente su strade urbane con il limite di 50 Km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorità ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi. Quando circolano nelle aree pedonali, non possono superare il limite di 6 km/h, mentre in tutti gli altri casi non devono superare il limite di 20 km/h.
Gli operatori di servizio di noleggio di monopattini, al fine di controllare il corretto parcheggio del mezzo al termine del noleggio, sono tenuti a richiedere all’utilizzatore una foto attestante il corretto posizionamento del monopattino. Inoltre, si prevede l’avvio dell’istruttoria interministeriale per valutare l’opportunità di introdurre l’obbligo di assicurazione sulla responsabilità civile contro i danni a terzi derivante dalla circolazione dei monopattini.
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