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COME FUNZIONA IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “SOSTEGNI-BIS”

Chi ha diritto, l’accredito diretto o la compensazione, i requisiti, le regole per l’ammontare del contributo, le domande

mercoledì 26 maggio 2021
IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “SOSTEGNI BIS" IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DEL “SOSTEGNI BIS"

Tra le misure più importanti del “Decreto Sostegni bis”, entrato in vigore il 26 maggio, c’è il “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici” (art. 1, commi da 1 a 9, comma 5-bis e comma 12). Le risorse stanziate per i ristori ammontano a 11,15 miliardi di euro per l’anno 2021. Come funziona questo ulteriore aiuto che il Governo ha pensato per le imprese più colpite dagli effetti economici della pandemia da Covid-19? Vediamolo da vicino, anche se per alcuni aspetti si è in attesa dei necessari provvedimenti attuativi.

Chi ha diritto al contributo. Le disposizioni prevedono la concessione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d’impresa, arte o professione o producono reddito agrario.

Chi è escluso. Sono esclusi dalla concessione del contributo i soggetti la cui attività risulti cessata alla data di entrata in vigore della disposizione (il 23 marzo 2021) o che hanno attivato la partita IVA successivamente a tale data. Sono altresì esclusi i soggetti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria. Sono inoltre escluse le imprese che hanno un ammontare di ricavi o di compensi nel periodo di imposta in corso al 2019, superiori a 10 milioni di euro, ma si prevede che tale limite possa essere elevato a 15 milioni, ove emergano risorse non utilizzate per l'erogazione dei contributi per le partite Iva fino a 10 milioni.

Accredito diretto o compensazione? I soggetti beneficiari possono scegliere, alternativamente e in modo irrevocabile, se ricevere il contributo a fondo perduto in forma diretta (accredito diretto) o convertirne l’ammontare complessivo in credito di imposta, da utilizzare in compensazione tramite modello F24 presentato esclusivamente mediante i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

I requisiti richiesti. Ai fini della concessione del contributo a fondo perduto, i soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:
a) ammontare di ricavi o di compensi nel periodo di imposta in corso al 2019, non superiori a dieci milioni di euro (salvo quanto precedentemente specificato);
b) ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 inferiore almeno al 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019. Al fine di determinare correttamente i predetti importi si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione di servizi. Va detto, a questo proposito, che i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019 accedono al beneficio anche in difetto di questo requisito del calo di fatturato/corrispettivi.

Cinque livelli di contributo
La platea dei beneficiari del ristoro è suddivisa in cinque classi a seconda del volume di ricavi o compensi registrati nel 2019, in riferimento alle quali sono fissate le percentuali di calcolo del contributo da erogare. Infatti, l’ammontare del contributo è determinato applicando una specifica percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2020 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del 2019.
Di seguito sono riportate le classi di ricavi o compensi con le relative percentuali:
a) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 100mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del sessanta per cento;
b) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 100mila euro e fino a 400mila euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del cinquanta per cento;
c) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 400mila euro e fino a 1 milione di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del quaranta per cento;
d) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del trenta per cento;
e) per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, la percentuale da applicare alla perdita del fatturato medio mensile è del venti per cento.

Il contributo concedibile non può superare i 150mila euro e non può essere inferiore, anche per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2020, a 1000 euro per le persone fisiche e a 2000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Per i soggetti che hanno attivato la partita IVA a far data dal 1° gennaio 2019, ai fini del calcolo della perdita di fatturato medio, rilevano i mesi successivi a quello di attivazione della partita IVA.

Come si ottiene il contributo. Chi ha già beneficiato della misura prevista dal primo “Decreto Sostegni” (DL numero 41 del 2021) non deve necessariamente presentare una nuova domanda in quanto il pagamento di una somma pari a quella già erogata avverrà automaticamente, in presenza delle seguenti condizioni:

  • alla data di entrata in vigore del Decreto Sostegni bis la partita IVA deve risultare ancora attiva;
  • il contributo a fondo perduto del DL numero 41 del 2021 non deve essere stato restituito o percepito indebitamente.


Ma attenzione, i "vecchi" beneficiari potrebbero avere convenienza a presentare una nuova istanza e così pure gli esclusi dal primo Decreto Sostegni.
Questo perché sarà possibile effettuare il calcolo del contributo a fondo perduto con nuovi criteri temporali (si confronterà  il fatturato del periodo tra aprile 2020 e marzo 2021 con il periodo tra aprile 2019 e marzo 2020).
Se tale calcolo porterà ad un maggior importo da ricevere - o per gli "esclusi" ad un importo da ricevere - sarà possibile presentare una nuova richiesta all'Amministrazione Finanziaria.

Le domande vanno trasmesse esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, entro 60 giorni dalla data di avvio della procedura telematica (al momento la procedura non attiva essendo ancora aperta, fino al 28 maggio, la possibilità di presentare istanza ai sensi del primo Decreto Sostegni).
Sulla base delle informazioni contenute nell'istanza, salvo il caso di opzione per la forma del credito d’imposta, il contributo è erogato dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto in conto corrente bancario o postale intestato al soggetto beneficiario.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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