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CORONAVIRUS: I CONTENUTI DEL NUOVO DPCM 7 AGOSTO

Il provvedimento proroga le principali misure in vigore fino al prossimo 7 settembre, con qualche piccola novità che non riguarda però negozi e pubblici esercizi

lunedì 10 agosto 2020

Dal 9 agosto 2020 è in vigore il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il decreto sostituisce le misure previste dal DPCM 11 giugno 2020, prorogato dal DPCM del 14 luglio 2020 e sono efficaci fino al 7 settembre prossimo. (Il DPCM e i relativi allegati sono scaricabili dal link a fondo pagina).

Il provvedimento sostanzialmente conferma, salvo alcune novità di seguito evidenziate, le misure già vigenti, a partire da quelle precauzionali minime, finalizzate alla riduzione dei contagi, ossia l’obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e l’obbligo di uso delle mascherine, in luogo chiuso accessibile al pubblico, compresi i mezzi di trasporto e “comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire il mantenimento della distanza di sicurezza”; obbligo che non si applica ai bambini al di sotto di sei anni e alle persone disabili.

Viene poi ribadito che possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso. 

Sono, inoltre, confermate senza variazioni le prescrizioni per le attività commerciali al dettaglio, le attività delle strutture ricettive e le attività professionali. Invariate anche le misure per i servizi di ristorazione, i servizi alla persona, le sale giochi, sale scommesse e sale bingo, gli stabilimenti balneari, le cui attività sono consentite sempre a condizione che le Regioni e le Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità dello svolgimento delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee guida applicabili (adottati dalle stesse Regioni o dalla Conferenza delle regioni e province autonome) idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio.

Per quanto riguarda le attività, si rimanda inb ogni caso alle Ordinanze della Regione del Veneto e alle linee guida della conferenza delle regioni, che potete leggere in questo articolo.

Svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali

L’articolo 2 del DPCM 7 agostoe conferma quanto già previsto da ultimo nel DPCM 14 luglio, vale a dire che sull’intero territorio nazionale tutte le attività produttive industriali e commerciali devono rispettare i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020.
Deve essere sottolineata, a questo riguardo, l’importanza di adempiere scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei suddetti protocolli proprio per l’effetto limitativo della responsabilità datoriale che ne deriva.

Limiti agli spostamenti da e per l’estero

Sono state interamente riformulate le disposizioni sugli spostamenti da e per l’estero, recependo i contenuti delle recenti ordinanze sul tema emanate dal Ministro della Salute e introducendo alcune ulteriori modifiche della disciplina con particolare riguardo ai paesi considerati a più alto rischio di contagio e alle tipologie di soggetti esentati dal rispetto della sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario.

Disposizioni in materia di navi da crociera e navi da bandiera estera

Si introduce la possibilità di svolgere, a decorrere dal 15 Agosto, i servizi di crociera delle navi battenti bandiera italiana, purché si rispettino le specifiche linee guida (allegate al DPCM e validate dal Comitato tecnico scientifico) ed i servizi siano indirizzati esclusivamente a favore di passeggeri non sottoposti a obblighi di isolamento fiduciario e/o sorveglianza sanitaria e che non abbiano soggiornato, o transitato, nei 14 giorni precedenti l'imbarco, in alcuni Paesi esteri espressamente indicati negli elenchi dell’Allegato 20 del decreto in esame.

Viene, inoltre, consentito alle navi di bandiera estera impiegate in servizi di crociera l’ingresso nei porti italiani alle medesime condizioni sopra esposte purché provengano da porti di scalo situati negli Stati o territori di cui agli elenchi dell’Allegato 20, del decreto in esame.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, si sottolinea che le specifiche “linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (All. 15) sono state modificate con riferimento alle condizioni che devono essere rispettate a bordo dei treni e degli autobus per poter derogare all’obbligo distanziamento minimo di un metro tra passeggeri.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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