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COVID 19, LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN VIGORE E I SUCCESSIVI CHIARIMENTI

I contenuti delle Ordinanze emesse dalla Regione Veneto, che riguardano le attività del commercio e i pubblici esercizi, con le successive modifiche introdotte anche per l'intervento critico di Confcommercio Veneto

mercoledì 25 novembre 2020
COVID 19: LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN VIGORE DAL COVID 19: LE DISPOSIZIONI REGIONALI IN VIGORE DAL

 

In data 24 novembre la Regione Veneto ha adottato una  Ordinanza che detta nuove misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19. L’Ordinanza, con effetto dal giorno 26 novembre al 4 dicembre 2020, è stata poi modificata e integrata da una serie di chiarimenti e dalle successive ordinanze 158 del 25 novembre e 159 del 27 novembre.

Alla luce dell’impatto delle disposizioni, Confcommercio Veneto si era infatti fin da subito attivata con la Regione per chiedere i necessari chiarimenti e ulteriori modifiche, per l'impatto che le misure avevano sugli esercizi del commercio e della somministrazione.

Si riassumono in ogni caso di seguito le principali disposizioni che riguardano nello specifico le attività del commercio, turismo e servizi (alcune confermano le limitazioni già in essere, altre ne aggiungono di nuove), compresa l'ultima novità: la riapertura, nei giorni prefestivi, delle medie e grandi strutture di vendita.

Prima di tutto va detto che è confermato il divieto di attività sportiva, attività motoria e passeggiate nelle strade, piazze del centro storico della città, delle località turistiche (mare, montagna, laghi) e delle altre aree solitamente affollate, tranne che per i soggetti residenti o alloggiati in tali aree

ATTIVITA’ COMMERCIALI

L’Ordinanza conferma che l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare (salva la necessità di accompagnare persone non autosufficienti o con difficoltà motorie ovvero minori di età inferiore a 14 anni).

Confermata anche la forte raccomandazione agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita (esercizi con superficie di vendita superiore a 250 mq) da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso.

Nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita, anche in esercizi di vicinato, al chiuso o su area pubblica, fatta eccezione per le farmacie, le parafarmacie, le tabaccherie, le edicole e la vendita di generi alimentari.

La vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e fortemente raccomandata.

Le nuove disposizioni

Nelle giornate prefestive, le medie e grandi strutture di vendita sono aperte esclusi gli esercizi commerciali all'interno dei centri commerciali (come previsto dal Dpcm 3.11.2020).

In tutti gli esercizi di commercio al dettaglio, singoli o inseriti in centri commerciali o parchi commerciali, si applicano i seguenti indici massimi di compresenza di clienti:

  1. esercizi fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente;
  2. esercizi  sopra i mq. 40 di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati (ad esempio in un esercizio di 230 mq la massima compresenza di clienti è di 11);

Per capire qual è la superficie di vendita di un’attività l’invito è di consultare il titolo autorizzatorio, vale a dire la SCIA o l’Autorizzazione  commerciale. In ogni caso, ovviamente, nel calcolo si conteggiano solo i clienti e non gli operatori dell'esercizio.

Al fine di consentire il controllo sull’applicazione del provvedimento, il gestore:

  1. è obbligato ad apporre all’ingresso degli esercizi di commercio al dettaglio singoli e all’ingresso di ciascun centro commerciale o parco commerciale appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite in applicazione dei parametri sopra indicati (visto quanto previsto dall’ultimo paragrafo del comma 11 del punto 1 dell’Ordinanza, si ritiene che il cartello con il limite massimo di presenze di clienti possa assolvere all’obbligo imposto). Si sottolinea il fatto che l’introduzione dei nuovi parametri per la determinazione del numero massimo di accessi, obbliga tutti gli esercenti a rivalutare la correttezza dell’indicazione espressa nel cartello già esposto.
  2. garantisce costantemente, tramite strumento elettronico “contapersone” o proprio personale, compreso eventualmente il gestore stesso, il rispetto dei parametri di presenza massima consentita.
  3. adotta le opportune iniziative, quali apposizione di cartelli e verifiche periodiche, volte a far sì che
    in caso di gruppi di persone in attesa davanti all'esercizio commerciale, sia rigorosamente rispettato
    il divieto di assembramento e l'obbligo di distanziamento interpersonale di un metro e l'uso effettivo
    delle mascherine.

L’organo accertatore dispone obbligatoriamente la misura cautelare dell’immediata chiusura dell’esercizio in caso di mancata installazione del cartello con il limite massimo di compresenze e/o di presenza di clienti in numero superiore a quello massimo determinato secondo i suddetti parametri. Inoltre l’Ordinanza prevede che nelle eventuali code di attesa va rigorosamente rispettato il distanziamento interpersonale di almeno un metro

Su tali aspetti sono intervenuti successivi chiarimenti della Regione che forniscono le seguenti indicazioni:

Per quanto riguarda la vigilanza sull’accesso, la Regione ha chiarito che "la previsione è volta esclusivamente a far in modo che ci sia sempre un responsabile del controllo, che può ben essere, ad esempio, anche il titolare o altro dipendente dell’esercizio, che la può svolgere dall’interno mentre lavora se le dimensioni e la struttura del negozio lo consentono. In sostanza, il gestore o chi opera all’interno è chiamato a verificare che il numero dei clienti all’interno sia in linea con le previsioni anticovid.

Sulla responsabilità dei gestori di esercizi commerciali rispetto a qualsiasi assembramento che si crei davanti ai negozi, la Regione ha chiarito che se ci si trova su area pubblica "gli esercenti non possono intervenire", dunque non vi è effettiva responsabilità. "Di certo - scrive la Regione -, il gestore che fa il possibile, sulla sua proprietà, per evitare le violazioni all’esterno del negozio (es. utilizzando cartelli o avvisi), non risponde se la gente non rispetta le sue indicazioni".

I chiarimenti della Regione sono intervenuti anche sul  numero massimo di clienti che possono entrare nei centri o pachi commerciali, spiegando che si computa solo la superficie commerciale di vendita e quindi quella dei negozi inseriti nei complessi. "L’accesso ai centri e ai parchi commerciali è, pertanto, senza limiti complessivi - scrive la Regione -, i quali limiti valgono per le singole unità, che sono quelle tenute ad apporre i cartelli con il quantitativo massimo di persone per ciascun negozio. Sulle aree comuni sarà il gestore del complesso commerciale a dover mettere in atto le misure di vigilanza sul rigoroso rispetto di assembramento e sull’obbligo di uso della mascherina e del distanziamento, che vale ovunque in zone solitamente affollate come queste. A solo titolo informativo potranno essere apposti all’ingresso dei centri o parchi commerciali indicatori dei limiti massimi di presenza derivanti dalle sole superfici di vendita dei vari esercizi commerciali in essi inseriti".

PUBBLICI ESERCIZI

È stata confermata la disposizione che dalle ore 15 fino alla chiusura dell’esercizio, l’attività di somministrazione di alimenti e bevande si può svolgere esclusivamente con consumazione da seduti sia all’interno che all’esterno dei locali, su posti regolarmente collocati.

Confermato anche che la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico è consentita sulle sedute degli esercizi (è stata aggiunta anche la possibile consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti).

I nuovi obblighi

L’abbassamento momentaneo della mascherina per la regolare consumazione di cibo o bevande o per il consumo di tabacchi deve, in ogni caso, essere rigorosamente limitato temporalmente alla consumazione e deve comunque avvenire nel rispetto della distanza minima di un metro, sia seduti che, quando ammesso, in piedi, salvo quanto disposto dai protocolli vigenti o da specifiche previsioni maggiormente restrittive.

In caso di violazione di tale disposizione da parte di avventori di esercizi di somministrazione, risponde sanzionatoriamente anche il gestore, eventualmente con la chiusura immediata dell’esercizio in caso di plurime contestuali violazioni da parte di avventori. Fipe Confcommercio si è già attivata nei confronti della Regione affinchè la disposizione in esame sia modificata

Viene ribadito e ricordato che gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande devono rispettare le Linee guida già in essere, assicurando, in ogni caso:

  • che il menu sia offerto su supporto digitale o su supporto usa e getta (l’Ordinanza non prevede quindi più la possibilità di predisporre menù in stampa plastificata, e quindi disinfettabile dopo l’uso);
  • che non sia attuata nessuna forma di buffet;
  • che sia costantemente rispettata la distanza interpersonale di almeno un metro;
  • che presso ciascun tavolo non siano seduti più di quattro soggetti tra loro non conviventi;
  • che il liquido igienizzante sia disponibile in entrata, sui tavoli e nei bagni;

La mascherina deve essere utilizzata in tutti gli spostamenti.

E’ altresì prorogata al 4 dicembre la disposizione, contenuta nell’Ordinanza 145, che prevede la possibilità della mensa per lavoratori in trasferta, a fronte del rispetto delle indicazioni contenute nella medesima Ordinanza. Parimenti viene prorogata la deroga al distanziamento interpersonale per i conviventi/congiunti.

L'INTERVENTO CONFCOMMERCIO VICENZA SULL'ORDINANZA DEL 24 NOVEMBRE

L’ordinanza ha creato non poca apprensione agli imprenditori del commercio al dettaglio, ai quali, ad una prima letterale lettura della norma, si addossavano obblighi e responsabilità estremamente difficili da rispettare, soprattutto per le piccole attività. Alla fine, anche grazie all’interlocuzione immediata della Confcommercio Veneto con la Regione e ai successivi chiarimenti intervenuti, l’allarme sembra rientrato all’interno del buon senso. Resta però irrisolto il nodo dei pubblici esercizi, laddove l’ordinanza prevede la possibile chiusura dell’esercizio nel caso gli avventori ai tavoli tengano la mascherina abbassata oltre il tempo richiesto per la consumazione: anche in questo caso abbiamo segnalato alla Regione, attraverso la Confcommercio Veneto, di verificare l’effettiva legittimità di quanto imposto esprimendo al contempo la nostra assoluta contrarietà. Noi riteniamo, infatti, che gli imprenditori devono fare il loro mestiere, che è quello di servire i clienti al meglio, attenendosi, come avviene, a tutti i protocolli richiesti dallo stato di emergenza.  Di certo non possiamo che confermare la grande attenzione che tutte le nostre imprese hanno sempre avuto, fin dall’inizio di questa emergenza, al rispetto delle regole per evitare il diffondersi dei contagi: investimenti e sacrifici che noi auspichiamo siano sempre messi in conto con attenzione e prudenza prima di introdurre nuove regole e limitazioni, che richiederebbero quanto meno un approfondimento preventivo con le categorie.

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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