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COVID 19: LE LINEE GUIDA PER LE ATTIVITÀ DEL TERZIARIO

Le misure in vigore per le attività del dettaglio e i pubblici esercizi

mercoledì 31 agosto 2022

AGGIORNAMENTO 31.08.2022

Con la Circolare n. 88744 del 31/08/2022 il Ministero della Salute ha definito le nuove disposizioni relative ai contagi Covid-19.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:

  • Per i casi che sono sempre stati asintomatici oppure sono stati dapprima sintomatici ma risultano asintomatici da almeno 2 giorni, l’isolamento potrà terminare dopo 5 giorni, purché venga effettuato un test, antigenico o molecolare, che risulti negativo, al termine del periodo d’isolamento.
  • In caso di positività persistente, si potrà interrompere l’isolamento al termine del 14° giorno dal primo tampone positivo, a prescindere dall’effettuazione del test.

Per i contatti stretti di caso di infezione da SARS-CoV-2 sono tuttora confermate le indicazioni contenute nella precedente Circolare n. 19680 del 30/03/2022. A questi soggetti è applicato il regime dell’autosorveglianza, consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
Se durante il periodo di autosorveglianza si manifestano sintomi suggestivi di possibile infezione da Sars-Cov-2, è raccomandata l’esecuzione immediata di un test antigenico o molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2 che in caso di risultato negativo va ripetuto, se ancora sono presenti sintomi, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

AGGIORNAMENTO 30.06.2022

Al termine di un lungo confronto fra Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Ministero dello Sviluppo economico, INAIL e parti sociali è stato siglato il nuovo Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro (la stesura precedente risaliva al 6 aprile 2021).

USO DELLA MASCHERINA: La principale novità riguarda l’utilizzo dei dispositivi di protezione per le vie respiratorie, in particolare delle mascherine FFP2 e non più di quelle chirurgiche.

Anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (ad es. trasporti e sanità) l'uso della mascherina - si legge nel documento -  "rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo".

Sarà, quindi, il datore di lavoro "su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi", a individuare "particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2) che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili”.

SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI. Il nuovo Protocollo riprende le indicazioni relative al contingentamento di accesso agli spazi comuni, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e la necessità di garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera degli ambienti di lavoro.

FEBBRE. Rimane il divieto di entrare sui luoghi di lavoro con 37,5 di febbre.

DURATA PROTOCOLLO. Le parti si sono impegnate a incontrarsi nuovamente se cambierà il quadro epidemiologico "e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure".

AGGIORNAMENTO 16.06.2022

Con il nuovo allentamento scattato in questi giorni, cambiano ancora le norme sull’obbligo di mascherina nei luoghi al chiuso. Il 15 giugno un’Ordinanza del ministero della Salute e un Decreto adottato dal Consiglio dei Ministri (provvedimenti che devono ancora essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale) hanno prorogato al 30 settembrel’uso delle mascherine Ffp2 sui mezzi pubblici di trasporto esclusi gli aerei, nelle Rsa e nelle strutture sanitarie”, come riporta un comunicato stampa del Consiglio dei Ministri. Nella sostanza, stando alle anticipazioni che circolano sui provvedimenti, l’obbligo di mascherina (FFP2) riguarda oramai solamente i seguenti  casi:

  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado

Inoltre, c’è l’ obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali (di cui
all'articolo 44 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 2017).

Per l'uso della mascherina nei luoghi di lavoro si rimane a quanto stabilito a maggiio e riportato qui sotto.

AGGIORNAMENTO 06.05.2022

Con il 1° maggio si è registrata un’ulteriore svolta verso il ritorno alla normalità dopo la fine dello stato di emergenza Covid, con la scomparsa dell’obbligo di possesso del green pass per accedere ai luoghi al chiuso (tranne qualche specifica eccezione in campo sanitario)  e all’aperto. E' stato anche il giorno dell’addio alle mascherine in quasi tutti i luoghi al chiuso, ma non, al momento, negli ambienti di lavoro.

La mascherina rimane nei luoghi di lavoro
L’Ordinanza del 28 aprile specifica che è raccomandato indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico.  Ma la disposizione non si applica ai luoghi di lavoro. Rimane obbligatorio per i lavoratori (inclusi titolari e soci lavoratori) indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (almeno mascherina chirurgica), considerati DPI (dispositivi di protezione individuale). Vediamo come si è arrivati a mantenere quest’obbligo E' infatti  da tempo vigente ed attivo il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 ”, siglato il 6 aprile 2021 (ne parliamo qui), che obbliga il personale dipendente (come detto, inclusi titolari o soci lavoratori delle società) all’utilizzo delle mascherine, anche del tipo “chirurgico”.

Nell’incontro tenutosi il 4 maggio 2022, tra parti sociali, Ministero del Lavoro e della Salute e Inail,  si è giunti alla decisione di non procedere con la modifica o l’abrogazione di tale protocollo, che pertanto continua nella sua vigenza almeno fino al 30 giugno. Entro tale data è previsto comunque un nuovo aggiornamento per una valutazione che tenga conto dell'evoluzione della pandemia.

Indicazione del numero massimo di clienti

Ricordiamo infine che tra gli altri obblighi che rimangono attivi (tra i quali il rispetto delle Linee Guida per la Riapertura delle attività, che riportiamo ad ogni buon conto nel link a fine pagina) c'è ancora  l’indicazione sul numero massimo di clienti che possono accedere alle attività. A tal proposito Confcommercio Vicenza ha provveduto a rivedere i cartelli da esporre, disponibili, come sempre, nell’area riservata del sito web di Confcommercio Vicenza (previo accesso con le proprie credenziali socio) da questo link.

Vediamo dunque di riepilogare le regole, raccomandando però di tenersi aggiornati su questa pagina del sito che andremo a integrare in base alle ulteriori informazioni che eventualmente emergeranno sull’argomento.

Altre disposizioni che erano entrate in vigore dal primo maggio.

Il sito del ministero della Salute, nel pubblicare l’ordinanza del 28 aprile relativa all’utilizzo delle mascherine (scaricabile dal link a fondo pagina) spiegava che “resta l'obbligo

  • di utilizzare le mascherine FFp2 fino al 15 giugno 2022 per:aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado
  • spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, eventi e competizioni sportive che si svolgono al chiuso”.

L’Ordinanza disponeva poi, come spiega il sito del Ministero, “che è obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (RSA), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti”.

Addio al passenger location form, per i viaggi
Infine, in una specifica ordinanza, sempre del 28 aprile, il Ministro della Salute Roberto Speranza ha prorogato al 31 maggio le disposizioni per gli arrivi dai Paesi Esteri. La novità riguarda il passenger locator form, che dal 1° maggio non sarà più necessario. Il documento era stato introdotto nell’estate del 2021 per regolare le partenze e conteneva tutte le informazioni necessarie per localizzare il viaggiatore in caso di eventuale contagio da Covid durante lo spostamento.

Aggiornamento dell'8 aprile 2022

Il provvedimento di allentamento delle misure legate alla pandemia, legato anche alla fine dello stato di emergenze del 31 marzo, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 25 marzo 2021 (scaricabile dal link a fondo pagina).

Dopo l'analisi effettuata da parte degli uffici di Confcommercio Vicenza, riportiamo di seguito i principali contenuti del Decreto Legge 24.03.2022 che hanno un impatto sulle imprese rappresentate. Potete anche ascoltare il podcast di Confcommercio dedicato a questo argomento cliccando qui.

CONTATTI STRETTI

A decorrere  dal 1° aprile 2022 a coloro che hanno avuto contatti stretti con positivi è applicato il regime dell'autosorveglianza, consistente nell'obbligo di indossare mascherine FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo  contatto stretto. Inoltre è prescritto di effettuare un tampone alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell'ultimo contatto.

MASCHERINE

Devono essere indossate (ferme le previsioni per il sistema scolastico) mascherine FFP2 fino al 30 aprile 2022 per l'accesso ad aerei, navi, treni (di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocità); autobus ( su percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti), autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico  locale o regionale; mezzi di trasporto  scolastico; funivie, cabinovie e seggiovie (qualora utilizzate con la chiusura delle cupole  paravento, con finalità turistico-commerciale e anche ove ubicate in comprensori sciistici); spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all'aperto in  sale  teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal  vivo e in altri locali assimilati, nonchè per gli eventi e le competizioni sportivi.

Fino al 30 aprile obbligo di mascherine (anche diverse da FFP2) in tutti i luoghi al  chiuso  diversi  da quelli sopra menzionati, con esclusione delle  abitazioni  private; in sale da ballo,  discoteche  e  locali assimilati, al chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie  respiratorie,  ad  eccezione  del  momento  del ballo.

Fino al 30 aprile 2022 sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori, sono considerati dispositivi  di  protezione  individuale (DPI) di cui all'articolo 74, comma  1,  del  decreto  legislativo  9 aprile 2008, n. 81, le mascherine chirurgiche.

GREEN PASS BASE

Dal 1° al 30 aprile 2022, è richiesto Green Pass BASE per:

  • mense e catering continuativo su base contrattuale;
  • servizi di ristorazione  svolti  al  banco  o  al  tavolo,  al chiuso,  da  qualsiasi  esercizio,  ad  eccezione  dei   servizi   di ristorazione all'interno di alberghi e di altre  strutture  ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati (in quest'ambito il decreto ha modificato  quanto dichiarato in conferenza stampa di presentazione della norma da parte del ministro Speranza);
  • corsi di formazione pubblici e privati;
  • partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono all'aperto;
  • l'accesso ai seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:  aerei;  navi   e   traghetti   adibiti   a   servizi   di   trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i  collegamenti marittimi  nello  Stretto  di  Messina  e  di  quelli  impiegati  nei collegamenti marittimi da e per l'arcipelago delle Isole Tremiti;  treni  impiegati  nei  servizi   di   trasporto   ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e  Alta Velocità;   autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad  offerta indifferenziata,  effettuati  su  strada  in  modo   continuativo   o periodico su un percorso che collega più di due  regioni  ed  aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;  autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.

Non è quindi più richiesto alcun Green Pass – ad esempio - per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per accedere a negozi e attività commerciali, uffici pubblici, servizi alla persona, servizi postali, bancari, musei e mostre; sagre e fiere, per alberghi ed altre strutture ricettive, impianti di risalita, mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

GREEN PASS RAFFORZATO

Dal 1° al 30 aprile 2022, è richiesto Green Pass RAFFORZATO per:

  • piscine, centri natatori, palestre,  sport  di  squadra  e  di contatto, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono al chiuso, nonchè spazi  adibiti  a spogliatoi e docce, con esclusione dell'obbligo di certificazione per gli accompagnatori  delle  persone  non  autosufficienti  in  ragione dell'età o di disabilità;
  • convegni e congressi;
  • centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  per   le attivià' che si svolgono al  chiuso  e  con  esclusione  dei  centri educativi per l'infanzia, compresi i centri  estivi,  e  le  relative attività di ristorazione;
  • feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie civili o religiose, nonchè eventi a queste assimilati  che si svolgono al chiuso;
  • attività' di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • attività che abbiano luogo in sale da  ballo,  discoteche  e locali assimilati;
  • partecipazione  del  pubblico  agli  spettacoli   aperti   al pubblico, nonchè agli eventi e alle competizioni  sportivi,  che  si svolgono al chiuso.

LINEE GUIDA PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ECONOMICHE

Con Ordinanza di adozione da parte del Ministero della Salute pubblicate in Gazzetta Ufficiale l'1 aprile sono state adottate le nuove linee guida Vediamo da vicino le principali novità

Vediamo, in sintesi, quali sono le disposizioni e le novità.

PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE
Le linee guida contengono, anzitutto alcuni principi di carattere generale che devono essere applicati, adattandoli al contesto, a tutte le specifiche attività economiche e sociali:

  • Informazione: va predisposta, da parte degli esercenti, un’adeguata informazione sulle misure di prevenzione da rispettare, comprensiva di indicazioni sulla capienza massima dei locali,  comprensibili anche a utenti di altra nazionalità.
  • Certificazione verde covid-19: è previsto l’obbligo di possesso e presentazione della certificazione verde COVID-19, base o rafforzata, in tutti i contesti in cui è prevista ai sensi della normativa statale vigente (vedi sopra).
  • Protezione delle vie respiratorie: è disposto l’uso corretto della mascherina a protezione delle vie respiratorie (mascherina chirurgica o dispositivo atto a conferire una protezione superiore, quale FFP2) in tutti gli ambienti chiusi e, in caso di assembramento, anche all’aperto, ove previsto dalla normativa statale vigente (vedi sopra)
  • Igiene delle mani: devono essere messe a disposizione, all’ingresso e in più punti dei locali, soluzioni per le mani, al fine di favorirne l’igienizzazione frequente da parte degli utenti.
  • Igiene delle superfici: è prescritta la frequente igienizzazione di tutti gli ambienti, con particolare attenzione alle aree comuni e alle superfici toccate con maggiore frequenza.
  • Aerazione: va previsto un rinforzo del ricambio d’aria naturale, o attraverso impianti meccanizzati, negli ambienti chiusi. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria, ad eccezione dei casi di assoluta e immodificabile impossibilità di adeguamento degli impianti, per i quali devono essere previste misure alternative di contenimento del contagio. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. In ogni caso, si raccomanda il potenziamento nella maggior misura possibile dell’areazione dei locali per favorire il ricambio dell’aria e favorire la costante manutenzione degli apparati a ciò deputati.

COMMERCIO AL DETTAGLIO
Per quanto riguarda le attività di commercio al dettaglio, fermo restando l’applicazione delle misure di carattere generale sopra riportate, le nuove Linee Guida confermano le seguenti misure:

  • va regolato l’accesso ai locali, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare code e assembramenti di persone e assicurare il distanziamento di almeno 1 metro;
  • è d’obbligo la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce, nel caso di acquisto in autonomia/manipolazione da parte del cliente;
  • vanno favorite modalità di pagamento elettroniche.

PUBBLICI ESERCIZI E ALTRE ATTIVITÀ
Per pubblici esercizi e cerimonie attività le nuove Linee Guida apportano modifiche in tema di distanziamento e relativamente alla conservazione dell’elenco delle prenotazioni. Per sale giochi, sale scommesse, sale bingo, invece, le Linee Guida modificano quanto precedentemente previsto in tema di entrata dei clienti e di accompagnamento dei minori. Per discoteche e sale da ballo le novità interessano l’elenco dei partecipanti agli eventi e il consumo di bevande al banco.

Per conoscere nello specifico cosa prevede ora la normativa si invita a scaricare e leggere la circolare riservata a queste attività che si trova nell’area riservata del sito (previo accesso con le vostre credenziale di socio) a questo link.

STRUTTURE RICETTIVE
Per le imprese turistico ricettive, le nuove Linee Guida introducono importanti novità in termini di registrazione dei clienti, igienizzazione di locali e oggetti, servizi di ristorazione, svolgimento di convegni e congressi, locali adibiti a sala da ballo, piscine termali e centri benessere.

Anche in questo caso, per conoscere nello specifico cosa prevede ora la normativa si invita a scaricare e leggere la circolare riservata a queste attività che si trova nell’area riservata del sito (previo accesso con le vostre credenziale di socio) a questo link.

OBBLIGO VACCINALE

Permane fino al 15 giugno l’obbligo vaccinale per gli over 50. Parimenti, è stato esteso fino a tale data l’obbligo vaccinale per il personale della scuola, comparto difesa, sicurezza, polizia locale, delle università, degli istituti tecnici superiori, dei corpi forestali, del personale docente ed educativo della scuola.

LAVORO

A decorrere dal 1° aprile e fino al 30 aprile, per l’accesso ai luoghi di lavoro è richiesto a tutti i lavoratori green pass base.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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