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DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA EUROPEA

Le disposizioni dovranno essere recepite dal nostro ordinamento nazionale e si applicheranno dal 9 dicembre 2026

lunedì 02 dicembre 2024
DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA EUROPEA DANNO DA PRODOTTO DIFETTOSO: LE NOVITÀ DELLA DIRETTIVA EUROPEA

Il 18 novembre 2024 è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva (UE) 2853/2024 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (“Product Liability Directive” – “PLD”).

Le nuove norme tengono conto, in particolare, degli sviluppi legati alle nuove tecnologie, inclusa l’intelligenza artificiale (IA), nonché di nuovi modelli imprenditoriali e nuovi operatori di mercato, quali le piattaforme online si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

Tale Direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi stabilisce norme comuni in materia di responsabilità degli operatori economici per il danno causato da prodotti difettosi a persone fisiche e in materia di risarcimento per tale danno. Tale Direttiva sostituisce la precedente 85/374/CEE, risalente al 1985.

Il quadro normativo introdotto dalla PLD dovrà ora essere recepito nel nostro ordinamento nazionale e si applicherà ai prodotti immessi sul mercato o messi in servizio dopo il 9 dicembre 2026.

LA DEFINIZIONE DI PRODOTTO COMPRENDE ANCHE IL SOFTWARE
Nella definizione di “prodotto” è compreso: ogni bene mobile, anche se integrato in un altro bene mobile o in un bene immobile o interconnesso con questi; include l’elettricità, i file per la fabbricazione digitale, le materie prime e il software.

La presente direttiva non si applica al software libero e open source sviluppato o fornito nel corso di un’attività non commerciale.

I DANNI RISARCIBILI
Il diritto al risarcimento è previsto in caso di morte, lesioni personali, danneggiamento o distruzione di beni, nonché distruzione o corruzione di dati non usati a fini professionali. Tuttavia, i beni usati esclusivamente a fini professionali sono esclusi da questo diritto.

Un prodotto viene considerato difettoso se non offre la sicurezza che un consumatore può legittimamente attendersi, tenendo conto di tutte le circostanze, incluso il momento in cui il prodotto è stato messo in circolazione, l’uso previsto e le eventuali istruzioni fornite

Il diritto al risarcimento, infine, copre anche le perdite immateriali derivanti dal danno, nella misura in cui possono essere risarcite in base al diritto nazionale.

I SOGGETTI RESPONSABILI DEL DANNO DA PRODOTTI DIFETTOSI
Nel definire gli operatori economici responsabili del danno l’articolo 8 introduce un approccio multilivello: il fabbricante è responsabile del danno causato da un difetto del proprio prodotto o da un componente che ha sviluppato, se tale componente è stato integrato o interconnesso con un prodotto sotto il controllo del fabbricante, e lo ha reso difettoso.

Viene, però, previsto che qualunque persona fisica o giuridica che modifichi in modo sostanziale il prodotto al di fuori del controllo del fabbricante (originario) e lo metta a disposizione sul mercato o in servizio è considerato a sua volta fabbricante e, quindi, responsabile del danno.

Per “modifica sostanziale” si intende una modifica apportata a un prodotto dopo che è stato immesso sul mercato o messo in servizio e che è considerata tale in virtù delle pertinenti norme dell’Unione o nazionali in materia di sicurezza dei prodotti.

Nel caso in cui il fabbricante sia stabilito al di fuori dell’Unione, la responsabilità del danno ricade sull’importatore stabilito nell’Unione e sul rappresentante autorizzato o, in assenza di questi, sul fornitore di servizi di logistica.

LE PRESUNZIONI A TUTELA DEI CONSUMATORI
Sebbene il soggetto che chiede il risarcimento del danno causato da un prodotto difettoso dinanzi a un organo giurisdizionale nazionale sia tenuto a provare il carattere difettoso del prodotto, ovvero il danno subito e il nesso di causalità tra il difetto e il danno, la Direttiva introduce alcune presunzioni a tutela dei consumatori. Ad esempio, si presume il carattere difettoso del prodotto qualora il convenuto omette di divulgare pertinenti elementi di prova o il prodotto non rispetta i requisiti obbligatori di sicurezza o, infine, il danno è stato causato da un malfunzionamento evidente del prodotto.

SCADENZA DEL DIRITTO AL RISARCIMENTO
Il diritto al risarcimento si estingue alla scadenza di un periodo di 10 anni dalla data in cui il prodotto è stato immesso sul mercato o in servizio. Nel caso in cui il prodotto sia stato modificato in maniera sostanziale, il periodo decorre dalla data in cui il prodotto è stato messo sul mercato o in servizio a seguito della modifica.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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