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DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEL BENE. COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETTIVA

Introdotte norme comuni per promuovere la riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di un difetto che si verifichi o si manifesti al di fuori della garanzia

martedì 06 agosto 2024
DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEL BENE. COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETIVA DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEL BENE. COSA CAMBIA CON LA NUOVA DIRETIVA

Lo scorso 10 luglio è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la direttiva (UE) 2024/1799 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che introduce norme comuni per promuovere la riparazione dei beni acquistati dai consumatori in caso di un difetto che si verifichi o si manifesti al di fuori della responsabilità esistente del venditore. Va ricordato infatti che una precedente Direttiva (la n. 2019/771, all’articolo 10 che corrisponde all’art.128 e ss. del Codice del consumo) stabilisce l’obbligo per i venditori di riparare i beni quando presentino un difetto di conformità sussistente al momento della consegna e che si manifesta entro il periodo di responsabilità (garanzia legale - 2 anni).

Nei casi in cui tale obbligo non si applichi, la nuova disciplina entra in gioco imponendo ai fabbricanti di riparare, su richiesta del consumatore, i beni ai quali si applicano le specifiche di riparabilità imposte dagli atti giuridici dell’Unione.

Per specifiche di riparabilità si intendono le specifiche di progettazione che migliorano la possibilità di smontare i beni e prevedono la messa a disposizione di una serie di parti di ricambio, informazioni, strumenti relativi alla riparazione, applicabili ai beni o componenti specifici dei beni. L’allegato II della direttiva indica con un elenco i beni che sono sottoposti alla disciplina: lavatrici per uso domestico e lavasciuga biancheria per uso domestico; lavastoviglie per uso domestico, apparecchi di refrigerazione; display elettronici; apparecchiature di saldatura; aspirapolvere; server e prodotti di archiviazione dati; telefoni cellulari, telefoni cordless e tablet; asciugabiancheria per uso domestico; beni che incorporano batterie per mezzi di trasporto leggeri.

Il provvedimento prevede che la riparazione possa essere effettuata alle seguenti condizioni:

  • a titolo gratuito o a un prezzo ragionevole;
  • entro un periodo di tempo ragionevole dal momento in cui il fabbricante prende fisicamente possesso del bene, riceve il bene o ottiene l’accesso al bene da parte del consumatore;
  • il fabbricante può fornire un bene sostitutivo al consumatore, a titolo gratuito o a un costo ragionevole per la durata della riparazione;
  • laddove la riparazione fosse impossibile, il fabbricante può offrire al consumatore un bene ricondizionato.

Nei casi in cui il fabbricante sia stabilito al di fuori dell’Unione europea, il suo rappresentante autorizzato nell’Unione adempie all’obbligo e, qualora quest’ultimo non fosse stato individuato, a catena ne risponde l’importatore del bene, e a seguire in sua assenza il distributore. In ogni caso, è prevista la possibilità per questi ultimi di subappaltare la riparazione per adempiere all’obbligo.

Inoltre, i fabbricanti non possono adottare condotte volte a indurre i consumatori a credere che i loro beni non possano essere riparati a causa di precedenti riparazioni o ispezioni da parte di altri riparatori, o a dichiarare falsamente che riparazioni o ispezioni possono generare rischi connessi alla sicurezza.

La direttiva introduce un nuovo strumento, ovvero una nuova piattaforma online europea per garantire ai consumatori di trovare riparatori, venditori di beni ricondizionati, acquirenti di beni difettosi a fini di ricondizionamento o iniziative di riparazione di tipo partecipativo. Il termine entro cui la Commissione svilupperà l’interfaccia online comune per la piattaforma è il 31 luglio 2027.

Infine, si segnala che, allo scopo di incentivare i consumatori a scegliere la riparazione nell’ambito della responsabilità del venditore prevista nella direttiva 2019/771, la garanzia legale è estesa a 12 mesi, da aggiungere al periodo di responsabilità restante del bene, da applicarsi una sola volta se il bene, per l’appunto, è stato sottoposto ad una riparazione.

Tale modifica si applica ai soli contratti di vendita conclusi dopo il 31 luglio 2026 affinché i venditori dispongano del tempo necessario per adeguarsi alle nuove modifiche.

La direttiva è entrata in vigore il 31 luglio 2024 e gli Stati membri dovranno applicare le misure previste a partire dal 31 luglio 2026.

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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