Nei giorni scorsi il Ministro della Sanità ha firmato una nuova ordinanza che ha esteso fino al prossimo 25 ottobre la validità della disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.
Prima di entrare nello specifico di questa misura, vi segnaliamo un utile strumento che permette di conoscere le regole di viaggio verso tutti i Paesi. Il tool è consultabile in questo link: https://infocovid.viaggiaresicuri.it/index.html
Tornando all’ordinanza, il provvedimento ha prorogato, fino al 25 ottobre, la disciplina speciale degli ingressi da India, Sri Lanka e Bangladesh, le regole applicabili ai cosiddetti voli “Covid tested”, nonché la validità dell’ordinanza 29 luglio 2021, che ha ridefinito, in maniera sistematica, la disciplina degli spostamenti da e verso l’estero.
Inoltre, in aggiunta a quanto previsto da quest’ultimo provvedimento, l’articolo 2 dell’ordinanza ha stabilito che alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato negli Stati dell’Elenco D dell’Allegato 20 del DPCM 2 marzo u.s. (Albania, Arabia Saudita, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bosnia ed Erzegovina, Brunei, Canada, Emirati Arabi Uniti, Giappone, Giordania, Libano, Kosovo, Moldavia, Montenegro, Nuova Zelanda, Qatar, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Repubblica di Corea, Repubblica di Macedonia del Nord, Serbia, Singapore, Stati Uniti d’America, Ucraina, Taiwan, Regioni Amministrative Speciali di Hong Kong e Macao.) sia consentito l’ingresso sul territorio nazionale anche, senza isolamento fiduciario, alle seguenti condizioni:
Con riferimento alle persone in ingresso in Italia, che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Canada, Stati Uniti e Giappone, l’ordinanza introduce, in aggiunta agli adempimenti, già, previsti, l’obbligo di presentare al vettore e a chiunque sia deputato ai controlli, la certificazione di essersi sottoposte nelle 72 ore precedenti a test, a mezzo di tampone, risultato negativo.
L’art. 3 dell’Ordinanza, consente, inoltre, l’ingresso sul territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato in India, Sri Lanka o Bangladesh, anche per motivi di studio, per raggiungere la propria residenza (stabilita prima del 28 agosto), ovvero il domicilio, l’abitazione o la residenza di un proprio figlio minore, del coniuge o della parte di unione civile alle seguenti condizioni:
Ferma restando la presentazione del Passenger Locator Form, tali adempimenti non trovano applicazione per gli equipaggi e il personale viaggiante dei mezzi di trasporto di persone e merci. Costoro sono tenuti ad effettuare, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero nelle 48 ore successive, un test a mezzo di tampone e a restare in isolamento fiduciario, nell’indirizzo indicato nel Passenger Locator Form, fino al momento del rientro nella propria sede.
L’Ordinanza, che produrrà fino al prossimo 25 ottobre, consente, infine, l’ingresso sul territorio nazionale, anche per motivi di studio, alle persone che abbiano soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti in Brasile.
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