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LE NUOVE NORME DEL DPCM 3 DICEMBRE: IN VENETO i NEGOZI TORNANO APERTI NEI GIORNI FESTIVI

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il provvedimento per contenere l'emergenza Coronavirus. La contestuale scadenza dell'Ordinanza regionale riapre i negozi la domenica, ma centri commerciali (e non solo) chiusi prefestivi e festivi

venerdì 04 dicembre 2020
DPCM 3 DICEMBRE 2020, LE NUOVE NORME IN VIGORE E Q DPCM 3 DICEMBRE 2020, LE NUOVE NORME IN VIGORE E Q

E' stato pubblicato (ed è scaricabile dal link a fondo pagina) il Dpcm 3 dicembre 2020 contenente ulteriori disposizioni sull'emergenza Covid 19 (che si aggiungono a quanto previsto dal Decreto Legge 158 del 2 dicembre),  ed in vigore dal 4 dicembre fino al 15 gennaio 2021.

ATTENZIONE: Le restrizioni introdotte dalla Regione Veneto con le più recenti Ordinanze scadono il 4 dicembre e al momento in cui scriviamo è stata esclusa la reiterazione da parte del presidente Luca Zaia. Perciò vi invitiamo a leggere più avanti nell'articolo quali obblighi non sono più in vigore.

Evidenziamo di seguito, prima di tutto,  le principali novità contenute nel Dpcm 3 dicembre e nel Decreto Legge 158 del 2 dicembre.

SPOSTAMENTI

Confermato il “coprifuoco” dalle ore 22,00 alle ore 5,00  del  giorno  successivo, con estensione alle ore 7,00 per la sola mattina dell’1 gennaio 2021.

Inoltre,

  • dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome,
  • nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato altresì ogni spostamento tra comuni.

Rimangono consentiti  gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute, ed il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case.

ATTIVITÀ COMMERCIALI

Confermato che le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato:

  • distanza interpersonale di almeno un metro,
  • che gli ingressi avvengano in modo dilazionato
  • che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni.

Confermato l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Nelle giornate festive e prefestive gli esercizi commerciali sono aperti, mentre sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21,00

ATTIVITÀ DI PUBBLICO ESERCIZIO - bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie

  • Le attività sono consentite dalle ore 5,00 fino alle ore 18,00;
  • Il consumo al tavolo: massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi;
  • Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
  • Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto;
  • Resta consentita fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
  • Resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati: dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera;
  • Confermato l’obbligo di esporre all’ingresso un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale.

Cosa NON E' PIU' OBBLIGATORIO fare dopo la decadenza dell'ultima ordinanza regionale

Vista la mancata adozione, allo stato attuale, di nuove Ordinanze Regionali, le precedenti Ordinanze nr 159, nr 158 nr 156 e nr 141 e nr 145, non sono più vigenti

Richiamiamo pertanto, sinteticamente, quanto NON PIU' VIGENTE:

  • divieto nei giorni festivi di ogni forma di vendita;
  • limiti di compresenza di clienti stabiliti dalla Regione (per esercizi fino a 40 mq di superfici di vendita 1 cliente, per esercizi sopra i 40 mq: 1 cliente ogni 20 metri quadrati. ATTENZIONE. Il Dpcm comunque raccomanda l’applicazione del criterio di 1 cliente per esercizi fino a 40 mq e per quelli di dimensione maggiore l’applicazione di  accessi regolamentati e differenziati. Riteniamo, pertanto, opportuno, utilizzare ancora i criteri individuati dalla Regione);
  • l'accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare;
  • obbligo di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente con consumazione da seduti dalle 15 alle 18;
  • divieto di utilizzo di menu in stampa plastificata;
  • divieto di ogni forma di buffet;
  • divieto di esercizio del commercio ambulante, se non nei Comuni nei quali sia adottato apposito Piano;
  • possibile ricorso ad esercizi di somministrazione per servizio mensa ai lavoratori in trasferta ed ospitati presso strutture ricettive prive di ristorante
  • deroghe al distanziamento interpersonale per congiunti/persone con stabili rapporti interpersonali;
  • obbligo liquido igienizzante al tavolo.

 

 

ATTENZIONE: La notizia è riferita alla data di pubblicazione dell'articolo indicata in alto, sotto il titolo. Le informazioni contenute possono pertanto, nel corso del tempo, subire delle variazioni non riportate in questa pagina, ma in comunicazioni successive o non essere più attuali.

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