Convertito in legge il Decreto mirato al contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale (Legge 171 del 25.11.2021). La norma conferma integralmente l’impianto del precedente decreto che, si ricorda, aveva previsto un intervento di oltre 3 miliardi di euro, che si aggiunge alla diminuzione compensativa degli oneri di sistema già operata dal Governo a fine giugno 2021 attraverso lo stanziamento di 1,2 miliardi di € dal fondo aste della Co2.
In fase di conversione, sono stati introdotti, per quanto attiene ai profili energetici, due articoli aggiuntivi.
Il primo articolo (Articolo 3-bis) introduce misure per aumentare la liquidità dei mercati dell’energia e ridurre i costi delle transazioni intervenendo sulla validità e sull’efficacia delle clausole «close-out netting», ovvero quelle clausole di interruzione volontaria o automatica dei rapporti cui consegue l'obbligo, gravante sul contraente il cui debito risulti più elevato, di pagamento del saldo netto delle obbligazioni, come risultante dalla compensazione delle posizioni reciproche.
In particolare, la nuova disposizione prevede che, indipendentemente dalla data di consegna prevista, per i contratti di fornitura e i contratti derivati già in essere o stipulati entro il 31 dicembre 2022, le clausole «close-out netting» si applicano anche nei casi in cui la consegna relativamente ai contratti di fornitura, ovvero la produzione, commercializzazione e consegna relativamente ai contratti derivati, non avvengano nell’Unione europea, bensì in Stati direttamente interconnessi con essa mediante linee elettriche o reti di gas ovvero in Stati aderenti al Trattato di Atene.
Il secondo articolo aggiuntivo introdotto in fase di conversione (Articolo 3-ter) introduce disposizioni in materia di competenze relative alla resilienza a garanzia della sicurezza del sistema energetico. Si interviene, in particolare, sulle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri (del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300) specificando che le competenze in materia di attuazione dei processi di liberalizzazione dei mercati energetici e promozione della concorrenza nei mercati dell’energia e tutela dell’economicità e della sicurezza del sistema dovranno essere integrate con la "garanzia di resilienza".
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