La Legge n. 162/2021, al fine di realizzare una più incisiva parità di genere all’interno delle aziende, ha modificato la disciplina contenuta nell’art. 46 del D.Lgs. n. 198/2006, cd. “Codice delle pari opportunità”, richiedendo, per le aziende pubbliche e private che superino i 50 dipendenti, la redazione di un rapporto, a cadenza fissa biennale, sulla situazione del personale maschile e femminile.
Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Servizi Lavoro, dal 4 giugno scorso, è disponibile per la compilazione il nuovo modello telematico per la presentazione del Rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile. Il modello è stato pubblicato nel decreto interministeriale del 3 giugno 2024.
Datori di lavoro obbligati
Le aziende pubbliche e private che occupano più di cinquanta dipendenti nel complesso delle proprie sedi, dipendenze ed unità produttive redigono un rapporto unico, nel quale sono fornite le informazioni relative a tutti gli occupati. La presentazione del rapporto è effettuata a cura del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, a partire dal 4 giugno ed entro il 15 luglio 2024.
Il Ministero ha anche precisato che le aziende con sede legale all’estero sono tenute a presentare il rapporto esclusivamente nel caso in cui abbiano in Italia una o più sedi, dipendenze o unità produttive che occupano, nel loro complesso, più di cinquanta dipendenti. In tale ipotesi viene presentato un unico rapporto, che fornisce le informazioni relative a tutti gli occupati presso le sedi, dipendenze o unità produttive situate in Italia. La presentazione del rapporto è effettuata da una delle sedi, dipendenze o unità produttive situate sul territorio italiano.
Le aziende pubbliche e private che occupano fino a cinquanta dipendenti possono redigere il rapporto su base volontaria, utilizzando le medesime modalità telematiche.
Modalità di presentazione del rapporto
Le aziende redigono il rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile in modalità esclusivamente telematica, attraverso la compilazione on-line del modulo allegato al decreto.
Per accedere all’applicativo le aziende devono utilizzare esclusivamente lo SPID, la Carta di identità elettronica (CIE) del legale rappresentante o di altro soggetto abilitato, oppure altri sistemi di autenticazione previsti dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
I dati forniti per la redazione del rapporto non devono indicare l’identità del lavoratore, del quale deve essere specificato solo il sesso, in modo che i dati riportati non siano suscettibili di determinare, neppure indirettamente, l’identificabilità degli interessati. I medesimi dati, specificando il sesso dei lavoratori, possono essere raggruppati per aree omogenee.
L’accesso ai dati contenuti nei rapporti, attraverso un identificativo univoco, è consentito altresì alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta, con riferimento alle aziende aventi sede legale nei territori di rispettiva competenza.
Per l’elaborazione dei dati contenuti nei rapporti trasmessi da aziende con sede legale all’estero, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali consente l’accesso all’applicativo informatico da parte delle consigliere e dei consiglieri di parità della regione e della città metropolitana o dell’ente di area vasta ove è situata la sede, dipendenza o unità produttiva che ha presentato il rapporto.
Laddove, dall’esame del rapporto biennale, le consigliere ed i consiglieri di parità regionali ne ravvisino l’esigenza, possono richiedere al datore di lavoro e agli enti eventualmente competenti, anche per il tramite degli Ispettorati territoriali del lavoro, ulteriori informazioni al fine di accertare eventuali discriminazioni. Restano, in ogni caso, ferme le facoltà riconosciute alle consigliere e ai consiglieri regionali e nazionali di parità dall’articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 per la rimozione delle discriminazioni accertate.
Termine per la presentazione del rapporto biennale
Limitatamente al biennio 2022-2023, il termine di trasmissione del rapporto biennale è stabilito al 15 luglio 2024. Per le annualità successive, il termine di trasmissione è confermato al 30 aprile dell’anno successivo alla scadenza di ciascun biennio.
Da quest'anno inoltre viene resa disponibile la funzionalità di upload con file in formato ".xls" dei dati richiesti dal modello.
Per eventuali approfondimenti o chiarimenti in merito alla compilazione del rapporto annuale gli associati potranno contattare l’Ufficio Sindacale di Confcommercio Vicenza (0444 964300).
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