Sulla Gazzetta Ufficiale n.131 del 6 giugno 2024 è stato pubblicato il decreto interministeriale 19 dicembre 2023, predisposto dal Ministero dell’Agricoltura della sovranità alimentare e delle foreste, dal Mimit e dal Ministero della salute, con cui è stata ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2024, la validità dei provvedimenti nazionali concernenti l’obbligo di indicare in etichetta l’origine del:
Sull’indicazione dell’origine dell’ingrediente primario di un alimento, è in vigore in ambito comunitario, il Regolamento di esecuzione 2018/775, adottato dalla Commissione europea il 28 maggio 2018, in conformità all'art. 26 par. 3, del reg. 1169/2011. Tale regolamento sull'ingrediente primario, com'è noto, ha avuto delle ripercussioni sulla normativa nazionale che, ormai da alcuni anni, ha introdotto disposizioni di natura sperimentale per alcuni prodotti.
Infatti, i decreti interministeriali sull’origine: 9 dicembre 2016 recante “Indicazione dell’origine in etichetta della materia prima per il latte e i prodotti lattieri caseari, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori”; 26 luglio 2017, recante “Indicazione dell’origine in etichetta del riso”; 26 luglio 2017, recante ”Indicazione dell’origine in etichetta del grano duro per paste di semola di grano duro”; 16 novembre 2017, recante ”Indicazione dell’origine in etichetta del pomodoro”, hanno introdotto specifiche indicazioni destinate ad essere superate dalle disposizioni del regolamento europeo 2018/775.
Tuttavia, con la pubblicazione in G.U. del decreto ministeriale del 19 dicembre 2023, la validità dei provvedimenti nazionali resterà in vigore fino alla fine dell’anno in corso.
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