IN AGGIORNAMENTO
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (ed è scaricabile a fondo pagina con gli allegati) il Dpcm in vigore da venerdì 6 novembre che istituisce un regime di chiusure differenziate a seconda della fascia di rischio alla quale appartiene una Regione e che segue quello già firmato il 25 ottobre.
Si forniscono le prime indicazioni sui contenuti del Decreto, invitando a rimanere aggiornati su questa pagina per eventuali successive novità. Nel frattempo si informa che è stato anche emanata l'ordinanza del Ministero della Salute sull'applicazione degli articoli 1 bis e 1 ter del Dpcm, vale a dire le misure più restrittive per le Regioni in cui la situazione legata alla diffusione del Covid-19 è di particolare gravità. Il Veneto non è ricompreso in tale ordinanza e dunque nel nostro territorio si applica il Dpcm 3 novembre 2020 ad eccezione degli articoli menzionati.
Il Dpcm - le cui disposizioni saranno efficaci fino al 3 dicembre 2020 – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica e l’incremento dei casi sul territorio nazionale, ed introduce nuove modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su aree del territorio nazionale a seconda che siano caratterizzate da uno scenario di elevata gravità (“scenario di tipo 3”) o di massima gravità (“scenario di tipo 4”) epidemiologica.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
SPOSTAMENTI: Su tutto il territorio nazionale, salvo le più stringenti restrizioni introdotte per i territori a maggior rischio, dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, gli spostamenti sono consentiti soltanto per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute (da autocertificare come da modello scaricabile nel link a fondo pagina). Per la restante parte della giornata resta fortemente raccomandato di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, studio, motivi di salute, situazioni di necessità, o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi (comma 3).
Delle strade o piazze nei centri urbani dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 4).
NEGOZI, LOCALI PUBBLICI E APERTI AL PUBBLICO, MERCATI: E’ confermato per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (i cartelli sono scaricabikli nel link a fondo pagina). Obbligo, anche, per le attività commerciali, di imporre ingressi "dilazionati" e impedire la sosta interna per un tempo superiore a quello strettamente necessario.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del DPCM del 24 ottobre, ma nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole (comma 9, lett. ff).
Proprio a proposito di mercati nei giorni prefestivi e festivi, la formulazione del Dpcm aveva generato incertezze sull'apertura o meno dei mercati su aree pubbliche, che è stata però prontamente chiarita dalla Regione Veneto, su sollecitazione di Fiva-Confcommercio. Questo il chiarimento regionale: "Il DPCM 3.11.2020, all'articolo 1 lett. ff, al secondo capoverso, laddove dispone che “nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole”, si riferisce, evidentemente, a “mercati” chiusi, all’interno dei quali operano “esercizi commerciali”, locuzione quest’ultima non applicabile alle postazioni mobili dei mercati periodici settimanali, svolti su area pubblica e oggetto di distinta regolamentazione, contenuta nell’allegato 9 del DPCM. Il commercio al dettaglio su aree pubbliche (mercati e mercatini degli hobbisti) non sono quindi soggetti a chiusura nel fine settimana".Il chiarimento è stato confermato anche da una specifica circolare del ministero dell'Interno.
RISTORAZIONE: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 24 ottobre (dunque sono consentite dalle ore 5.00 alle 18.00 ed è consentita, in ogni caso, la consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie di confezionamento e trasporto), ma la ristorazione con asporto viene consentita fino alle ore 22.00 (e non più fino alle 24.00), allineandola al nuovo divieto di spostamento dopo le 22.00. Resta fermo il divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze (comma 9, lett. gg). Un cartello aggiornato per i locali è scaricabile nel link a fondo pagina.
FORMAZIONE: Il Dpcm impatta anche sulle attività formative. In particolare, per quanto riguarda il Centro Formazione Esac di Confcommercio (così come per tutti le altre realtà formative) i corsi in presenza sono sospesi ad eccezione di quelli su Salute e Sicurezza. Prosegue invece, la formazione a distanza.
EVENTI SPORTIVI: Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico (comma 9, lett. e).
PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE: Restano sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni (comma 9, lett. f)
SALE GIOCHI E SCOMMESSE: Si precisa che la sospensione delle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò include anche le attività svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente (comma 9, lett. l).
MUSEI E MOSTRE: Sono sospese le mostre ed i servizi di apertura al pubblico di musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali (comma 9, lett. r).
SERVIZI EDUCATIVI: L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, salvo che per i bambini di età inferiore a 6 anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina. I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza (comma 9, lett. s).
A bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale e del trasporto ferroviario regionale, esclusi gli scuolabus, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50% della capacità. Detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti (comma 9, lett. mm).
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità – “Scenario di tipo 3” - e da un livello di rischio alto (art. 2). Non si applicano al momento al Veneto
La novità del nuovo DPCM è costituita dalla previsione che, con ordinanza del Ministro della salute (vedi link a fondo pagina), siano individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 3” e con un livello di rischio “alto”.
L’ordinanza è adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, sulla base del monitoraggio dei dati epidemiologici e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l’8 ottobre scorso (di cui all’allegato 25), nonché sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati.
L’elenco delle regioni che si collocano nello scenario di tipo 3 e con livello di rischio “alto” viene aggiornato con frequenza almeno settimanale. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione (cd declassificazione del rischio).
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle suddette ordinanze, nelle Regioni individuate si applicano le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento, in entrata e in uscita, dai territori di cui all’ordinanza, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita, nonché il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.
Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, oggetto dell’ordinanza del Ministro della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Le ordinanze sopra citate sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre).
Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità - “Scenario di tipo 4” - e da un livello di rischio alto (art. 3) Non si applicano al momento al Veneto
Sempre con ordinanza del Ministro della salute, adottata sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, secondo la medesima procedura prevista dall’art.2 del presente decreto, sono individuate le Regioni o parti di esse che si collocano in uno “scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.
L’elenco di tali regioni viene aggiornato con frequenza almeno settimanale. La permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta una nuova classificazione (cd declassificazione del rischio).
Anche queste ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni e comunque non oltre la data di efficacia del presente decreto (3 dicembre 2020).
A far data dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle ordinanze citate, nelle Regioni individuate si applicano le seguenti misure di contenimento:
a) è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita. E' consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori di cui all’ordinanza è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;
b) sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l'accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 9, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie;
c) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché, fino alle ore 22:00, la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano, comunque, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;
d) tutte le attività previste dall’art. 1, comma 9, lett. f) e g), anche svolte nei centri sportivi all’aperto, sono sospese; sono altresì sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva.
e) è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie; è altresì consentito lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale;
f) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24. La novità, rispetto all’Allegato 2 del D.P.C.M. del 26 aprile 2020, è costituita dall’inclusione, tra le attività non sospese, dei “servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere”.
Le misure previste dagli altri articoli del D.P.C.M., si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.
Per quanto riguarda l’allegato 23, che individua le attività di commercio al dettaglio che non saranno sospese nei territori caratterizzati da uno scenario di tipo 4, si evidenzia che tale allegato appare più articolato dell’Allegato 1 al D.P.C.M del 26 aprile 2020, utilizzato anch’esso per individuare le attività di commercio al dettaglio non sospese.
In particolare, tra le attività che potranno continuare, oltre a quelle incluse nell’Allegato 1 al DPCM del 26 aprile citato, sono stati anche incluse ulteriori attività prima non contemplate (evidenziate in grassetto):
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